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Ticino Camera di diritto tributario 07.07.2014 80.2013.107

7. Juli 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,480 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Doppia imposizione internazionale: integrazione di pensione comunale "per differenza cambio", dipendente del Comune di Campione d’Italia, assoggettamento in Svizzera

Volltext

Incarti n. 80.2013.107 80.2013.108

Lugano 7 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 25 aprile 2013 contro la decisione dell’11 aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, nata nel 1952, è al beneficio di una rendita italiana proveniente dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), quale ex dipendente del Comune di Campione d’Italia. Anche il marito, __________, percepisce una pensione italiana.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, per quanto qui di interesse, i contribuenti esponevano redditi di, rispettivamente, € 42'794.– la moglie e € 62'445.– il marito.

                                  B.   Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 20 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 113'500.– per l’IC (determinante per l’aliquota fr. 168'000.–) e in fr. 115'000.– per l’IFD (determinante per l’aliquota fr. 171'100.–). Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai redditi l’importo di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione d’Italia aveva corrisposto alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo di medesima data, lamentando l’assoggettamento di tale importo all’imposta federale e cantonale sul reddito. A loro avviso, si trattava di un sussidio integrativo comparabile alle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisone dell’11 aprile 2013, così motivata:

                                         Contrariamente alle affermazioni dei reclamanti tale emolumento non è esente d’imposta: infatti, la sentenza nr. 2643 del 5 novembre 2012, emessa dalla III sezione del T.A.R. Lombardia, ha nuovamente indicato che, secondo giurisprudenza della cassazione, non può essere qualificato assistenziale l’assegno, corrisposto dal comune di Campione a dipendenti e pensionati residenti nel Comune, avente la funzione di conservazione del valore reale delle retribuzioni e delle pensioni: tale assegno, recita la citata sentenza, è imponibile ai fini IRPEF. Siccome, nel caso in rassegna, la beneficiaria del contributo è domiciliata nel nostro Cantone, l’importo percepito soggiace, ovviamente, alla nostra sovranità impositiva.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’imposizione dell’importo di       fr. 42'620.– ricevuto a titolo di “integrazione per differenza cambio”. A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente allega un verbale della Giunta comunale del 13 novembre 2007 e un estratto della Legge n. 272 dell’11 agosto 1991, che all’art. 1 recita:

                                         Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Diritto

                                   1.   Il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con il nostro paese. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la sovranità fiscale così come definita dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero, come nel presente caso.

                                         Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali determinate disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame è anzitutto pacifico che la pensione italiana percepita dal marito, stimata in fr. 69'625.– dall’autorità di tassazione (€ 62'445.– al cambio di fr. 1.23, meno i contributi versati alle forme di previdenza complementare), soggiace all’imposta federale e cantonale sul reddito. Secondo l’art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), infatti, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono di principio imponibili soltanto in questo Stato.

                                         2.2.

                                         È poi altrettanto manifesto che la pensione percepita dalla moglie, stimata in fr. 52'636.– (€ 42'794.– al cambio di fr. 1.23), ricade invece nelle eccezioni previste dall’art. 19 CDI-I, che al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

                                         Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

                                         Secondo una vecchia circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’art. 19 CDI-I si applica, fra l’altro, a tutti i cittadini italiani in Svizzera che lavorano (o lavoravano) presso la Repubblica italiana, una Provincia o un Comune (cfr. Menétrey, Commentario alla Convenzione sulla doppi imposizione fra l’Italia e la Svizzera, in: Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Lugano 1985, p. 611). È quindi immediatamente evidente che la rendita italiana di cui beneficia la ricorrente quale ex dipendente del Comune di Campione d’Italia – rendita proveniente dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), nel frattempo confluito nell’INPS – soggiace alla sovranità fiscale italiana e può essere presa in considerazione in Svizzera unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, conformemente a quanto disposto dall’art. 24 paragrafo 3 CDI-I.

                                         A tale proposito e contrariamente a quanto sostenuto in un primo momento dai ricorrenti, decisivo è l’ammontare lordo della pensione, senza cioè la deduzione delle imposte trattenute alla fonte in Italia (decisione CDT n. 80.2008.66 del 4 ottobre 2011, in: RtiD I-2012 n. 3t). Bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione a riprendere l’intero importo di fr. 52'636.–.

                                   3.   3.1.

                                         Più problematica è l’imposizione dell’importo di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione d’Italia ha corrisposto alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio”.

                                         3.2.

                                         Ora, tale prestazione non rientra in nessuna categoria di reddito espressamente menzionata dalla Convenzione. In particolare, essa non rappresenta un corrispettivo dovuto per la precedente attività lavorativa né tanto meno può essere considerata una componente delle pensioni pagate dall’INPS. In primo luogo perché è versata direttamente dal Comune di Campione d’Italia e secondariamente poiché è lo stesso ente erogante a qualificarla quale sussidio corrisposto a titolo assistenziale.

                                         Come correttamente osservato dall’autorità di tassazione, nella decisione qui impugnata, l’importo di fr. 42'620.– rappresenta piuttosto un sussidio economico che il Comune di Campione d’Italia elargisce ai propri dipendenti e pensionati, a parziale compensazione del pregiudizio loro derivante dalla necessità di convertire stipendi e pensioni in franchi svizzeri. Si tratta, in altri termini, di una “differenza di cambio” sull’importo in euro, che mira esclusivamente a conservare, per chi vive in una realtà socio-economica legata al franco svizzero, il valore reale di stipendi e pensioni. Come anticipato, tali integrazioni di salario sono esenti da imposte in Italia, essendo riconducibili tra i sussidi previsti dal terzo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Per porre termine a un lungo conflitto fra fisco e cittadini di Campione d’Italia, la Camera dei deputati ha infatti proposto e poi introdotto una specifica norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 272:

                                         Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

                                         3.3.

                                         Le integrazioni di salario elargite dal Comune di Campione d’Italia, così come definite, ricadono piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 21 paragrafo 1 CDI-I, secondo cui lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli elementi di reddito che non sono attribuiti all’altro Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali (cfr. Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul capitale, traduzione a cura di Maisto, Milano 2004, n. 1 ad art. 21, p. 254). Anche in questo caso, bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione ad aggiungere l’importo di fr. 42'620.– ai redditi dichiarati dai contribuenti e a sottoporlo alla sovranità fiscale svizzera.

                                   4.   4.1.

                                         Fatte queste premesse, ne discende che il diritto di imporre il “sussidio economico” in discussione non va determinato in virtù della legislazione fiscale italiana né tanto meno della giurisprudenza della III sezione del T.A.R. Lombardia evocata dalla stessa autorità di tassazione. Si tratta, piuttosto, di stabilire sotto quale regime, previsto dalla legislazione fiscale svizzera, ricadono le integrazioni “per differenza cambio” garantite dal Comune di Campione d’Italia non soltanto ai residenti sul proprio territorio, ma anche ai pensionati iscritti all’AIRE del Comune e domiciliati nel Canton Ticino (cfr. verbale di deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2007).

                                         4.2.

                                         Il confronto proposto dalla ricorrente, che nel gravame in esame ribadisce nuovamente che l’importo di fr. 42'620.– versatole dal Comune di Campione d’Italia sarebbe equivalente alle prestazioni complementari all’AVS/AI, si palesa già a prima vista privo di ogni fondamento.

                                         A tale riguardo, è appena il caso di ricordare che lo scopo delle prestazioni complementari svizzere è quello di garantire alle persone anziane e invalide un “reddito minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). La legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), al suo art. 10, stabilisce in particolare che l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale va oggi riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi al mese) per le persone sole e in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401 franchi al mese) per i coniugi. Importi, questi, di gran lunga inferiori alle pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di, rispettivamente, € 42'794.– la moglie e € 62'445.– il marito. Diverso, invece, è lo scopo cui mirano le integrazioni per differenza di cambio elargite dal comune di Campione d’Italia. Esse non considerano i fabbisogni vitali dei dipendenti comunali e pensionati, preoccupandosi unicamente di conservare il valore reale di stipendi e pensioni, tanto è vero che vengono calcolati in base alla durata dell’impiego:

                                         L’integrazione mensile sarà pari ad 1/40 (un quarantesimo) di CHF 4.000,00 per ciascun anno di lavoro prestato prima del 31 dicembre 1995, e di 1/80 di CHF 4.000,00 per ciascun anno di servizio prestato dopo tale data, salve le eventuale riduzioni di cui al comma successivo

                                         (Verbale di deliberazione della Giunta comunale del 13 dicembre 2007, punto 2).

                                         4.3.

                                         Escluso, quindi, che il sussidio in questione possa essere esentato dall’imposta sul reddito quale prestazione complementare all’AVS/AI (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), ci si potrebbe ancora chiedere se lo possa essere quale sussidio d’assistenza proveniente da fondi pubblici (art. 24 lett. d LIFD; art. 23 lett. d LT).

                                         In una sentenza del 9 marzo 2011, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare il campo d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506). I giudici federali hanno dapprima sottolineato che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta, pertanto, di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (Notlage). La sentenza prende poi atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda, l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. fed. lo obbliga comunque ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile le disparità di trattamento che questa norma poteva generare. Le condizioni alle quali è data l’esenzione sono, in sintesi, le seguenti:

Ø       il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato di bisogno, Bedürftigkeit);

Ø       l’entità (di diritto pubblico o privato) che eroga le prestazioni lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del beneficiario (motivo di assistenza, Unterstützung);

Ø       il versamento deve avere un carattere disinteressato e non oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna controprestazione o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit).

                                         4.4.

                                         Nel caso in esame, l’importo di fr. 42'620.– corrisposto dal Comune di Campione d’Italia alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio” non rappresenta – di tutta evidenza – un sussidio d’assistenza nel senso degli art. 24 lett. d LIFD e 23 lett. d LT.

                                         Come già ampiamente esposto al punto precedente, tale importo non si fonda sullo stato di bisogno (Bedürftigkeit) della ricorrente, ma mira unicamente a conservare il valore reale della sua pensione. Se si considera, infine, l’entità delle pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di, rispettivamente,    € 42'794.– e € 62'445.–, la pretesa esenzione dell’importo aggiuntivo di fr. 42'620.– appare non soltanto infondata, ma anche temeraria.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2013.107 — Ticino Camera di diritto tributario 07.07.2014 80.2013.107 — Swissrulings