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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2012 80.2012.8

5. Mai 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,297 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, docente che svolge attività sindacale non retribuita, congedo pagato del datore di lavoro, nessuna deduzione

Volltext

Incarti n. 80.2012.8 80.2012.9

Lugano 5 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 9 gennaio 2012 contro la decisione del 14 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, è professore di geografia al liceo cantonale di __________ e presidente del Gruppo docenti in seno al sindacato VPOD/SSP.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 99'451.–. Fra le deduzioni faceva in particolare valere spese di trasporto con il mezzo privato, per un importo complessivo di fr. 1'512.–, in relazione alla sua attività sindacale.

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 5 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, spiegando nella motivazione allegata che ne difettavano “i requisiti di legge”.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 ottobre 2011, nel quale osservava in particolare di utilizzare il veicolo privato per recarsi a riunioni e incontri sindacali, aggiungendo poi che “questa attività di presidente del sindacato SSP/VPOD docenti è riconosciuta dal Cantone, datore di lavoro, tramite uno sgravio orario”. In una successiva lettera del 28 novembre 2011, il contribuente contestava la qualifica di attività di volontariato, precisando di svolgere in realtà due attività lucrative a favore dello stesso datore di lavoro: quella di docente (per il 78% della sua occupazione) e quella di sindacalista (per il rimanente 22%).

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 14 dicembre 2011, respingeva il reclamo, ribadendo che l’attività sindacale andava considerata come “attività volontaria svolta a favore del sindacato”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto inerenti la sua attività di presidente VPOD/SSP del gruppo docenti, ponendo l’accento sulle argomentazioni già esposte in sede di reclamo.

                                         Nelle proprie osservazioni del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale propone di respingere il gravame.

                                         All’udienza del 28 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

                                         La dottrina vigente prevede in realtà tre categorie di deduzioni possibili: le deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate all’acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD); le deduzioni generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un’eccezione al principio secondo cui le spese legate all’utilizzo del reddito non sono di principio deducibili (art. 32 LT e 33 LIFD); infine, le deduzioni sociali, che prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT e 35 LIFD; cfr. Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137).

                                         1.2.

                                         Le spese professionali dei salariati (art. 25 LT e 26 LIFD) e degli indipendenti (art. 27 LT e 28 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili.

                                         In virtù della concezione causale di spese oggi predominante, sono deducibili non soltanto i costi che il contribuente sostiene per conseguire il reddito del lavoro, ma anche tutte quelle spese che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631). Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve inoltre essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

                                         In ogni caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati e degli indipendenti possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente o indipendente, principale o accessoria.

                                   2.   2.1.

                                         Sennonché, nel caso in esame, il ricorrente non dichiara alcun reddito soggetto all’imposta in relazione alla sua carica di presidente del gruppo docenti del sindacato VPOD/SSP. Senza con questo voler mettere in discussione l’interesse proprio delle attività sindacali e gli ingenti oneri, in termini di tempo e finanziari, che esse inevitabilmente comportano, da un punto di vista prettamente fiscale l’assenza di una specifica retribuzione impedisce di ammettere i relativi costi in deduzione dal totale dei redditi imponibili.

                                         2.2.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la carica di presidente del gruppo docenti costituisce un’attività collaterale, che non denota nessuna correlazione economica con quella dell’insegnamento.

                                         La sola circostanza che il ricorrente abbia potuto beneficiare di uno sgravio orario per le sue attività sindacali non porta ad una diversa conclusione. La possibilità di richiedere un congedo pagato per affari sindacali e per formazione sindacale (cfr. art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; LORD [RL 2.5.4.1]) rappresenta piuttosto un vantaggio che il Cantone Ticino concede ai propri dipendenti, compatibilmente con i loro doveri e le esigenze di servizio, permettendogli di assentarsi dal posto di lavoro pur continuando a percepire lo stipendio normale. L’attività posta al beneficio di un congedo pagato non denota per questa semplice ragione un legame economico diretto con l’attività che lo Stato continua a retribuire. Decidere diversamente significherebbe ammettere in deduzione non soltanto i costi per affari sindacali, ma anche tutte quelle spese connesse con affari pubblici, volontariato sociale e attività di sportivo d’élite, che pure dipendono dalla volontà e dalle scelte del dipendente e che a loro volta consentono di beneficiare di uno sgravio orario ai sensi dell’art. 46 LORD.

                                         2.3.

                                         Come peraltro già concluso da questa Camera in una sentenza risalente al 22 agosto 1996 (inc. CDT 80.96.109), i soli costi deducibili a titolo di spese professionali sono quelli che presentano un legame economico diretto con la sfera professionale del contribuente, che nella fattispecie è quella di docente di geografia al liceo cantonale di __________. Non lo sono invece le postulate spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi a riunioni e incontri sindacali, dal momento che dalla sua attività collaterale di presidente del Gruppo docenti del sindacato VPOD/SSP il ricorrente non trae alcun reddito soggetto all’imposta.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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