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Ticino Camera di diritto tributario 26.07.2012 80.2012.37

26. Juli 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,043 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Procedura: reddito stabilito per apprezzamento, attività lucrativa indipendente, nuovi documenti prodotti con ricorso

Volltext

Incarti n. 80.2012.37 80.2012.38

Lugano 26 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 14 febbraio 2012 contro la decisione del 17 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato presso la stazione di servizio __________ di __________ sino al 30 giugno 2010, data in cui hanno rescisso il contratto di gestione stipulato con __________ (ora __________). Il marito in veste di titolare, la moglie quale salariata.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente di fr. 27'720.–, pari all’utile aziendale risultante dall’esercizio contabile, e un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 30'280.–.

                                  B.   Con scritto del 7 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai coniugi __________ il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2009, dal quale emergeva un ammanco finanziario di fr. 18'442.–, invitandoli a comunicare e documentare eventuali loro osservazioni.

                                         A tale richiesta non veniva dato alcun seguito entro il termine pattuito. Con decisione del 4 agosto 2011, l’autorità fiscale notificava così ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il loro reddito imponibile in fr. 86'600.– per l’IC ed in         fr. 88'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo rivalutato l’utile aziendale del marito in 70'000 franchi, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di una “tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.

                                  C.   I contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6/26 agosto 2011, nel quale affermavano che l’apparente ammanco di liquidità andava ricondotto al mancato versamento alla casa madre di parte degli incassi provenienti dalla vendita giornaliera di carburante.

                                         Con scritto del 1° dicembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente ai contribuenti, chiedendogli di precisare i punti oggetto di contestazione e produrre le necessarie pezze giustificative entro il 30 dicembre 2011.

                                         Una richiesta di proroga di tale termine si incrociava con la decisione del 17 gennaio 2012, con la quale l’autorità fiscale respingeva il reclamo, in difetto della postulata documentazione.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono, in via principale, che il reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato e, in via subordinata, che venga diminuito di almeno    fr. 22'307.25.

                                         I ricorrenti ribadiscono anzitutto che l’apparente ammanco di liquidità si giustifica con il mancato rimborso di parte degli incassi giornalieri e allegano al gravame uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel quale la casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per il dovuto dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.

                                         Per quanto attiene più in dettaglio al calcolo della loro disponibilità finanziaria, contestano il computo, fra le uscite, dell’importo di fr. 2'500.–, trattandosi di una spesa professionale forfettaria, così come l’eccessivo apprezzamento del loro minimo vitale, da ridurre di almeno fr. 10'000.–.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre tuttavia distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente anche quando egli tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha commisurato per apprezzamento il reddito aziendale del marito in fr. 70'000.–, rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nella notifica della tassazione IC/IFD 2009, non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame né tanto meno le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).

                                         In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

                                         2.2.

                                         Dall’esame dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il reddito aziendale del marito è stato aumentato di oltre 42'000 franchi sulla base di due ordini di idee. All’utile aziendale dichiarato dai ricorrenti, di fr. 27'720.–, è stato dapprima aggiunto l’ammanco finanziario risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2009 e successivamente computato un importo base per il loro sostentamento, che l’autorità di tassazione ha stimato all’incirca in fr. 23'000.–.

                                         Come esposto in narrativa, in sede di reclamo i contribuenti hanno messo in dubbio il calcolo della loro disponibilità finanziaria, sostenendo che l’apparente ammanco di liquidità riscontrato dall’autorità di tassazione andava in realtà ricondotto al mancato versamento alla casa madre di parte degli incassi provenienti dalla vendita giornaliera di carburante. Essi non hanno tuttavia allegato nessun documento a sostegno di quanto affermato, neppure entro l’ultimo termine attribuito loro con scritto del 1° dicembre 2011. In simili circostanze, l’autorità di tassazione non poteva fare altro che confermare la sua decisione di prima istanza, nel pieno rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio.

                                         2.3.

                                         Nel gravame qui in esame, per contro, i ricorrenti non si sono limitati a riproporre le generiche contestazioni sollevate in sede di reclamo, ma hanno perlomeno tentato di evidenziare i punti oggetto di discussione, producendo in particolare uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel quale la casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per il dovuto dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.

                                         Sulla base di tale scritto, i ricorrenti chiedono, in via principale, che il reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato, ritenendo “plausibile che in data 31.12.2009 esistessero anche altre posizioni aperte, poi sistemate nel corso del 2010 che potrebbero giustificare il finanziamento dell’eccessivo dispendio rimarcato dall’UT”. In via subordinata pongono invece l’accento sul calcolo della loro disponibilità finanziaria e chiedono anzitutto che l’importo di fr. 9'807.25 venga aggiunto alle loro entrate dell’anno, quale nuovo debito aziendale nei confronti della casa madre; chiedono poi che l’importo di fr. 2'500.– venga stralciato dalle uscite dell’anno, trattandosi di una spesa professionale forfettaria, e chiedono infine che il l’importo base per il loro sostentamento venga diminuito di almeno fr. 10'000.–, reputando eccessivo l’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione.

                                         Certo, la rivendicazione principale dei ricorrenti si palesa già a prima vista priva di ogni fondamento. La ventilata possibilità che esistessero altre posizioni aperte nei confronti della casa madre poi sistemate nel corso dell’anno successivo, in assenza della benché minima prova non può infatti giustificare l’ammanco finanziario riscontrato dall’autorità di tassazione. Più puntuale è invece la seconda rivendicazione dei ricorrenti, con la quale postulano la deduzione dal reddito aziendale accertato dall’autorità fiscale di un importo complessivo di fr. 22'307.25 (fr. 9'807.25 + fr. 2'500.– + fr. 10'000.–).

                                         2.4.

                                         Nelle proprie osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione si è tuttavia limitata a riassumere l’iter procedurale sfociato nella decisione qui impugnata, senza spendere una sola parola sulle censure sollevate dai ricorrenti.

                                         In particolare non si conosce quale sia la sua posizione in merito allo scritto di __________, che sembrerebbe effettivamente confermare l’esistenza di un importo scoperto di fr. 9'807.25 per gli incassi dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009, ma dal quale risulta pure un saldo positivo di fr. 20'423.– nei confronti della casa madre, che merita senz’altro di essere approfondito. La fondatezza della richiesta dei ricorrenti dipende inoltre dai criteri con i quali è stata allestita la contabilità della stazione di servizio: non si può pertanto valutarne la portata senza prima capire se questo debito sia già stato preso in considerazione nel calcolo dell’utile aziendale.

                                         Medesimo discorso vale per la richiesta di ridurre di almeno 10'000 franchi l’importo base necessario per il sostentamento. È ben vero che la stima dell’autorità di tassazione (fr. 23'000.–) corrisponde pressappoco all’importo base agli effetti del diritto esecutivo, che per una coppia di coniugi ammonta a 1'700.- franchi al mese (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° settembre 2009, punto I.3.). Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve però essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della loro situazione personale: in taluni casi il minimo d’esistenza, così come stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nell’ambito del diritto esecutivo, può dar luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti meritava perlomeno una riflessione, specie se si considera che la stazione di servizio di __________ stava attraversando oggettive difficoltà economiche, tanto è vero che dopo appena sei mesi, il 30 giugno 2010, è stato rescisso il contratto di gestione stipulato con __________ (cfr. bilancio e conto economico chiusi al 31 dicembre 2009).

                                         Per quanto concerne infine la richiesta di stralciare dal calcolo della loro disponibilità finanziaria l’importo di fr. 2'500.–, è qui appena il caso di ricordare che, salvo indicazioni contrarie, una spesa forfettaria non può di principio essere computata fra le uscite dell’anno.

                                   3.   Alla luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non resta che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti (punto 2.4.).

                                         Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 17 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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