Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 07.03.2013 80.2012.241

7. März 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,312 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Procedura: revisione, violazione di principi essenziali della procedura, applicazione dell’aliquota per non coniugati, errore dell’autorità

Volltext

Incarti n. 80.2012.241 80.2012.242

Lugano 7 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 19 novembre 2012 contro la decisione del 18 ottobre 2012 in materia di revisione IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, cittadino italiano, nel periodo fiscale 2011 era domiciliato a Pollegio e svolgeva l’attività di assistente di galleria a Sigirino. Con decisione del 2 agosto 2012, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli gli notificava la decisione di tassazione relativa all’IC e all’IFD 2011.

                                  B.   In data 26 settembre 2012 il contribuente, riferendosi alla notifica di tassazione 2011, formulava istanza di revisione rilevando che alla decisione era stata erroneamente applicata l’aliquota “altri contribuenti”, in luogo dell’aliquota riservata ai contribuenti coniugati.

                                         Con decisione del 28 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, dichiarando che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi legittimanti la revisione previsti dalla legge. L’istante in particolare non aveva scoperto né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo rilevante, né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria.

C.    Il successivo 12 ottobre 2012, il contribuente interponeva reclamo all’autorità di tassazione. Contestando la decisione in merito all’istanza di revisione, postulava di nuovo l’applicazione dell’aliquota  contribuenti coniugati invece dell’aliquota “altri contribuenti”.

Con decisione del 18 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, sottolineando che la revisione di una tassazione non può essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria. Nella fattispecie il reclamante non aveva infatti presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione delle decisioni dell’Ufficio, che aveva respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. A detta dell’autorità di tassazione, tali motivi avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza, nella procedura di tassazione, in sede di reclamo e di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della decisione di tassazione. L’insorgente dichiara che l’errore alla base della mancata applicazione dell’aliquota riservata ai contribuenti coniugati è da ricondurre ad “un’evidente svista” dell’Ufficio di tassazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.                                

                                         Nella fattispecie il ricorrente lamenta il fatto che, l’Ufficio di tassazione di Biasca non abbia applicato, nella decisione in materia di IC /IFD 2011, l’aliquota riservata ai contribuenti coniugati, ma per contro quella relativa ad altri contribuenti.

                                         Il contribuente, allegando l’atto di matrimonio, dichiara di essere coniugato dal 1986, e pertanto sottolinea come emerga chiaramente che l’errore nell’applicazione della corretta aliquota sia da ricondurre all’Ufficio di tassazione, ben consapevole del suo stato civile. Per questo motivo postula che la decisione 18 ottobre 2012 venga sottoposta a revisione.

                                         2.2.

                                         Che l’errore invocato dall’insorgente sia esclusivamente attribuibile all’autorità di tassazione appare del tutto chiaro e palese, ed emerge in maniera inequivocabile agli atti. Il fatto che il contribuente risulti essere coniugato da lunga data è cosa del tutto sostanziata ed evidente, soprattutto sulla scorta dell’“atto di matrimonio” e dello “stato di famiglia”. A ciò si aggiunga che il ricorrente, attivo da anni nel ramo dell’edilizia nel territorio elvetico, per i periodi precedenti è stato tassato correttamente con l’aliquota destinata ai coniugati. Infine, pare ancora il caso di rilevare che nello stesso formulario per la dichiarazione d’imposta (modulo 1 della Divisione delle contribuzioni), sulla prima pagina, l’autorità stessa ha stampato le generalità del contribuente, indicando il suo stato civile “coniugato/a”.

                                   3.   3.1.

                                         Orbene, appurate la natura e la causa dell’errore nell’applica-zione dell’aliquota, si tratta di stabilire se esso costituisca un motivo di revisione secondo il diritto applicabile e, in caso di risposta affermativa, se l’insorgente, ove avesse tenuto la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, e meglio l’applicazione dell’aliquota per coniugati.

                                         3.2.

                                         L’autorità incorre in una violazione di principi essenziali della procedura, suscettibile di giustificare la revisione di una decisione di tassazione, se trascura fatti o mezzi di prova determinanti, che le erano noti o avrebbero dovuto esserlo, o se viola altri principi procedurali essenziali. È quanto si verifica per esempio se l’autorità viola il principio inquisitorio (cfr. Richner/Frei/Kauf-mann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 25 ad art. 147 LIFD, p. 1258). La giurisprudenza di un altro cantone ha ravvisato un motivo di revisione nella circostanza che l’autorità di tassazione avesse automaticamente applicato l’aliquota d’imposta più gravosa ad un contribuente che aveva fornito indicazioni errate in merito al proprio stato civile, basandosi peraltro su un formulario il cui testo era redatto in modo tale da indurre in errore. Il Tribunale fiscale del Canton Soletta, in una sentenza del 2 luglio 2001, ha così accolto l’istanza di revisione di una contribuente che aveva omesso di crociare la casella relativa allo stato civile ed alla situazione familiare. Nella motivazione, ha sottolineato come la casella in questione sia situata sulla prima pagina della dichiarazione, cui di solito il contribuente dedica poca attenzione, sicché dalla mancata indicazione di quanto richiesto su questa pagina non dovrebbero essere tratte conclusioni particolari. Ha poi evidenziato come la poca considerazione attribuita alla questione dello stato civile e della situazione familiare sia in contrasto con la rilevanza della differenza esistente fra le due aliquote previste per le due categorie di contribuenti previste dalla legge (StE 2002 B 97.11 n. 20 consid. 5).

                                         3.3.

                                         Il contribuente, assistito RA 1, ricevuta la decisione di tassazione del 2 agosto 2012, ha preso contatto con il sindacato chiedendo informazioni sulla mancata concessione delle spese auto, senza nulla rilevare in merito alla stretta applicazione della tipologia d’imposta. _________ ha infatti realizzato l’errore di cui si discute solo successivamente, a seguito dell’intimazione del conguaglio da parte del comune di __________, ritenuto che l’importo era superiore a quello che si aspettava. Il termine di 30 giorni per interporre reclamo in via ordinaria all’Ufficio di tassazione era nel frattempo giunto a scadenza, pertanto il suo rappresentante ha presentato istanza di revisione al 26 settembre 2012 chiedendo all’autorità competente di rivedere la decisione di tassazione in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota.

                                         Nella fattispecie, l’errore è indiscutibilmente imputabile solo all’autorità di tassazione, la quale per l’anno 2011, in totale contrasto con le tassazioni degli anni precedenti, ha sorprendentemente e inspiegabilmente applicato l’aliquota per altri contribuenti, in luogo dell’aliquota riservata ai contribuenti coniugati. Che il ricorrente fosse coniugato fin dal 1986 era un fatto certamente noto all’Ufficio di tassazione di Biasca, che come già ricordato aveva addirittura già indicato il suo corretto stato civile sul formulario per la dichiarazione d’imposta inviato al ricorrente all’inizio del 2012.

                                         Non si può negare allora che l’autorità fiscale abbia ignorato un fatto rilevante che conosceva. Che ciò configuri un motivo di revisione pare innegabile, soprattutto alla luce della circostanza che al contribuente non era neppure richiesto di pronunciarsi sul suo stato civile, proprio perché l’indicazione era già stampata sulla prima pagina del modulo.

                                   4.   4.1.

Come già ricordato, i disposti normativi in materia prevedono che la revisione debba essere esclusa allorquando elementi essenziali legati alla fattispecie non vengano allegati nella procedura di tassazione (errore di dichiarazione), rispettivamente in sede di reclamo o ricorso, per negligenza del contribuente. Lo stesso vale per il caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire immediatamente l’errore di fatto o di diritto commesso dall’autorità fiscale nella decisione notificatagli.

                                         4.2.

                                         L’insorgente, di professione assistente di galleria, è ben lontano dall’essere esperto di diritto fiscale svizzero. Egli, come detto, si è reso conto dell’errore al momento di liquidare il conguaglio dell’imposta cantonale pervenutogli dal comune di __________, quando il termine utile per reclamare in via ordinaria era da poco scaduto. D’altra parte, considerando che l’autorità di tassazione era da anni ben consapevole dello stato civile del contribuente, quest’ultimo molto difficilmente avrebbe potuto sospettare una tanto eclatante svista da parte dell’ufficio, il quale aveva pure spedito i moduli della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche da compilare indicando chiaramente in prima pagina, sotto le generalità del signor _______i il suo stato civile: “coniugato”. Il contribuente non poteva che dare per scontato che l’autorità fosse a conoscenza del suo stato civile, ricevendo proprio la conferma di ciò scritta nero su bianco.

                                         Le conoscenze professionali e il bagaglio culturale dell’insorgente non sono tali da indurre a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente l’importante connessione esistente tra l’applicazione dell’aliquota e il suo ammontare in ragione del suo stato civile. Tale affermazione trova conferma nel fatto che l’errore consistente nell’errata applicazione dell’aliquota alla base dell’ammontare maggiormente elevato è stato poi ipotizzato da un funzionario del Comune di __________, al quale si era rivolto il contribuente onde ottenere spiegazioni in merito alla consistente somma relativa al conguaglio.

                                         4.3.

                                         La già menzionata sentenza del Tribunale fiscale del Canton Soletta ha a sua volta osservato che non ci si può aspettare che un contribuente, profano in materia di diritto tributario, colga necessariamente il nesso fra il suo stato civile e l’aliquota applicata e che ci si debba pertanto attendere che reagisca interponendo reclamo (StE 2002 B 97.11 n. 20 consid. 5).

                                         Neanche nel caso in esame si può pretendere che il contribuente si avvedesse immediatamente dell’errore commesso dall’Ufficio di tassazione di Biasca, il quale, negandogli la revisione, lo ha peraltro rimproverato indebitamente di non avere sollevato con un reclamo un errore ad esso stesso imputabile. Tale modo di agire, a carico dell’autorità giudicante, potrebbe addirittura configurare gli estremi dell’abuso di diritto. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori, infatti, l’autorità di tassazione  può commettere un abuso di diritto se, invocando la mancata diligenza del contribuente, si oppone alla revisione di una tassazione viziata da un errore ad essa stessa imputabile (CASANOVA in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 16 ad art. 147 LIFD, p. 1345; Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo, 2008, p. 379).                                       

                                         4.4.

                                         La revisione non può pertanto essere negata invocando la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa dal contribuente.

                                   5.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 è riformata nel senso che l’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/ IFD 2011 è accolta ed è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per coniugati in luogo di quella erroneamente applicata per “altri contribuenti”.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-  ; -  ; -  ; - .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2012.241 — Ticino Camera di diritto tributario 07.03.2013 80.2012.241 — Swissrulings