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Ticino Camera di diritto tributario 28.08.2012 80.2012.2

28. August 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,030 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese per spostamenti infrasettimanali per frequentare corsi di aggiornamento nel Canton Ticino

Volltext

Incarti n. 80.2012.2 80.2012.3

Lugano 28 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 3 gennaio 2012 contro la decisione del 7 dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, coniugato con RI 2, domiciliato a __________, lavora a __________ alle dipendenze di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         -   trasporto (mezzo privato)                                         fr.       15'600.–

                                         -   doppia economia domestica                                     fr.         1'600.–

                                         -   vitto                                                                       fr.         4'800.–

                                         -   alloggio                                                                  fr.         9'600.–

                                         -   altre spese professionali (forfait)                               fr.         2'500.–

                                                                                                                          fr.       34'100.–

                                  B.   Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

                                         -   trasporto (mezzo pubblico)                                       fr.         3'300.–

                                         -   doppia economia domestica                                     fr.         1'600.–

                                         -   vitto                                                                       fr.         4'800.–

                                         -   alloggio                                                                  fr.         9'600.–

                                                                                                                          fr.       19'300.–

                                         Negava invece la deduzione delle spese del veicolo privato e delle altre spese professionali, spiegando nella motivazione allegata che il marito già beneficiava di contributi dal datore di lavoro.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 ottobre 2011, argomentando che la deduzione per l’uso del mezzo privato era già stata accettata nei periodi fiscali precedenti ed invocando a loro giustificazione gli orari di lavoro sfavorevoli del marito e la necessità di rientrare spesso in Ticino per partecipare a riunioni e per seguire alcuni corsi serali di aggiornamento alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 7 dicembre 2011, confermava la sola deduzione del costo dei mezzi pubblici per i trasporti settimanali, sostenendo in particolare “che al giorno d’oggi risultano più comodi e vantaggiosi in fatto di tempo rispetto al mezzo privato”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 15'600.– per spese di trasporto, allegando una dichiarazione di __________, secondo cui il marito necessitava dell’automobile privata per “motivi professionali”.

                                  E.   Il 10 luglio 2012, allo scopo di meglio comprendere la fattispecie, questa Camera ha richiesto al ricorrente una copia del contratto di lavoro stipulato con __________, una copia del contratto di locazione con oggetto la sua residenza settimanale e, con particolare riferimento al percorso formativo, il calendario dei corsi frequentati nel 2010.

                                         In risposta, con lettera del 10 agosto 2012, il ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione della sua datrice di lavoro, una copia del postulato contratto di locazione e diversi attestati conseguiti presso la SUPSI.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre 2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato a __________ ma lavora a __________ alle dipendenze di __________, quale Service Delivery Manager.

                                         La necessità di pernottare al luogo di lavoro non è oggetto di discussione in questa sede. Controversa è invece la deduzione relativa alle spese di trasporto da e per il domicilio ticinese, dove il contribuente trascorre il fine settimana e il suo tempo libero e dove ha pure frequentato un percorso formativo in IT Management, composto da diversi corsi serali di aggiornamento (cfr. calendario scolastico SUPSI e attestati di frequenza allegati alla lettera del 10 agosto 2012).

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)     […]

                                         c)     per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2010: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e       fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).

                                         2.4.

                                         Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al ricorrente.

                                         I comuni di __________ e di __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano all’incirca tre ore per la trasferta in questione. È vero che non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, specie durante la sera, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale, che di principio deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. A questo proposito è da ribadire la giurisprudenza costante di questa Camera, secondo cui per il rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale. In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), deve rappresentare l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

                                         2.5.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, di nessuna rilevanza sono invece gli ulteriori rientri infrasettimanali per frequentare i vari corsi di aggiornamento in IT Management alla SUPSI di Manno, che di tutta evidenza nulla hanno a che vedere con le spese causate al contribuente per trasferirsi dal domicilio al luogo di lavoro. Tali costi potrebbero tutt’al più rappresentare delle spese di perfezionamento professionale, sempreché il percorso formativo seguito dal ricorrente possa effettivamente considerarsi in rapporto con l’attività svolta alle dipendenze di __________. Nel caso in esame, tuttavia, una simile questione nemmeno si pone, dal momento che il ricorrente beneficia, per stessa ammissione della sua datrice di lavoro, di un orario di lavoro flessibile (cfr. dichiarazione scritta del 26 luglio 2012), che gli permetterebbe senz’altro di utilizzare i mezzi pubblici e magari di sfruttare il tempo trascorso in viaggio per compiere alcune attività professionali o di studio.

                                         Del tutto ininfluente è infine l’asserita necessità di rientrare in Ticino per partecipare a riunioni, così come sostenuto in sede di reclamo. Si tratta infatti di spese che, se sono rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (art. 327a CO).

                                         2.6.

                                         In simili circostanze, la scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe tutt’al più comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità; non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul criterio dell’idoneità. La decisione dell’autorità di tassazione di ammettere in deduzione solo la spesa per l’abbonamento generale dei mezzi pubblici non presta pertanto il fianco a critiche.

                                         Anzi, nel suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei confronti del ricorrente, essenzialmente per due ragioni. In primo luogo poiché l’autorità di tassazione gli ha concesso in deduzione sia l’importo di fr. 1'600.– per pasto principale fuori casa sia l’importo di fr. 4'800.– per vitto, quando per definizione simili deduzioni non possono essere cumulate fra loro. Conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del decreto esecutivo cantonale, la prima concerne infatti i contribuenti che rientrano ogni giorno a domicilio, mentre la seconda quelli che soggiornano al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana. In secondo luogo poiché la deduzione per alloggio, che l’autorità di tassazione ha ammesso schematicamente in fr. 9'800.–, fondandosi direttamente sulla nuova formulazione dell’art. 6 del decreto esecutivo citato (secondo cui è ammessa la deduzione di un importo mensile di fr. 800.– per l’affitto di una camera e di un importo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina) andrebbe a rigor di logica diminuita a   fr. 8'640.–, pari ai costi effettivamente sostenuti dal contribuente (cfr. contratto di locazione del 12 giugno 2009, allegato alla lettera del 10 agosto 2012).

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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