Incarto n. 80.2012.180
Lugano 15 ottobre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2012 contro la decisione del 17 luglio 2012 in materia di multa.
Fatti
A. A causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con decisione del 17 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva ai coniugi RI 1 una multa di 900 franchi, diffidandoli a collaborare entro il termine di 20 giorni, scaduto il quale si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 agosto 2012, nel quale sostenevano di aver adempiuto i propri obblighi procedurali già alla fine del mese di giugno 2012, prima cioè di ricevere la multa, depositando la dichiarazione d’imposta direttamente nella buca lettere dello stabile amministrativo dell’Ufficio di tassazione.
Con decisione del 7 agosto 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo. Sottolineava dapprima che il timbro d’entrata apposto sulla dichiarazione indicava unicamente la data del 23 luglio 2012, aggiungendo poi che la semplice “presunzione” di averla imbucata prima non costituiva una valida prova.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente lo stralcio della multa disciplinare.
I ricorrenti – titolari di un centro d’ottica a __________ – ribadiscono di avere incaricato una loro collaboratrice di consegnare la dichiarazione fiscale direttamente nella buca lettere dello stabile amministrativo del Cantone. Allegano al gravame una sua dichiarazione scritta, nella quale afferma espressamente di averla imbucata il giorno “29 o 30 giugno 2012”.
D. Con scritto del 13 settembre 2012, questa Camera ha chiesto all’Ufficio di tassazione di provare l’avvenuta intimazione ai ricorrenti della diffida del 16 maggio 2012, che ha preceduto la multa disciplinare.
In risposta, l’autorità di tassazione ha dapprima affermato di averla inviata per posta semplice, osservando poi che la relativa tassa di fr. 30.– non è mai stata pagata e “pertanto ci è impossibile provare che la diffida del 16 maggio sia stata regolarmente intimata”.
Diritto
1. 1.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale federale ha in particolare precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
2. 2.1.
Nella fattispecie, come visto, oggetto di litigio è la data di consegna della dichiarazione fiscale 2010. I ricorrenti sostengono di averla recapitata, tramite una loro collaboratrice, il giorno “29 o 30 giugno 2012”, depositandola direttamente nella buca lettere dello stabile amministrativo del Cantone. L’Ufficio di tassazione ritiene invece di averla ricevuta unicamente il 23 luglio 2012, dopo aver intimato ai contribuenti la multa disciplinare.
2.2.
Di principio, la prova della tempestiva consegna della dichiarazione fiscale incombe ai contribuenti. La regola universale dell’art. 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che si applica sia in diritto privato sia in diritto pubblico, stabilisce infatti che ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Come correttamente rilevato dall’autorità di tassazione, l’asserita consegna della dichiarazione d’imposta il giorno “29 o 30 giugno 2012”, prima cioè di ricevere la multa, è rimasta allo stadio di un’affermazione di parte. Di tutta evidenza, neppure la dichiarazione scritta allegata al presente gravame costituisce un valido supporto probatorio, ove si pensi appena che la stessa è stata rilasciata da una diretta collaboratrice dei contribuenti.
2.3.
D’altra parte, sempre nel rispetto della regola universale dell’art. 8 CC, spetta però all’autorità di tassazione dimostrare la regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).
Come già affermato da questa Camera in due recenti sentenze del 9 maggio 2011 e del 4 novembre 2011 (CDT n. 80.2011.50 e n. 80.2011.141), nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti, l’autorità fiscale deve essere in grado di comprovarne la regolare notificazione in ogni momento, a prescindere da qualsiasi contestazione. Non è infatti ammissibile che la multa sia pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della prova, non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata dall’autorità di tassazione.
3. 3.1.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., Vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 80.99.157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R).
La decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33). In caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in: RTT 1974, p. 65 ss.).
3.2.
Certo, all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che i documenti siano pervenuti al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. decisione TF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
Così richiesta, l’autorità di tassazione non ha saputo presentare alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato) o indiretto della sua avvenuta notifica. Anzi, con scritto del 19 settembre 2012 ha ammesso l’impossibilità di provarne la regolare intimazione, osservando in particolare che la tassa di fr. 30.– non è mai stata pagata dai ricorrenti.
3.3.
In simili circostanze, coerentemente con quanto esposto sopra, a questa Camera non resta quindi che accogliere il presente ricorso, anche se per motivi diversi da quelli sollevati dai coniugi RI 1.
Da informazioni assunte direttamente dall’Ufficio di tassazione, le nuove diffide vengono oggi intimate ai contribuenti tramite l’invio postale A Plus, che alla pari delle lettere raccomandate consente la verifica della data di recapito. A differenza degli invii postali semplici, questi ultimi sono infatti muniti di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track & Trace). Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (decisione TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare notificazione di un atto.
4. Il ricorso è conseguentemente accolto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 agosto 2012 e la multa disciplinare del 17 luglio 2012 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: