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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2012 80.2012.141

12. November 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,842 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Doppia imposizione internazionale: residenza, dividendi provenienti da società con sede in Italia, forza attrattiva della stabile organizzazione

Volltext

Incarti n. 80.2012.141 80.2012.142

Lugano 12 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1,  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 12 luglio 2012 contro la decisione del 13 giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, lavora a __________, presso la __________ SRL, società di cui detiene una partecipazione del 97%. 

                                         Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 16 novembre 2011, l’RS 1 di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati un dividendo di fr. 83'055.– e, ai fini del calcolo dell’aliquota, lo stipendio di fr. 80'125.–. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 91'300.– per l’IC ed in fr. 101'300.– per l’IFD; quello determinante per l’aliquota, rispettivamente, in fr. 146'500.– ed in fr. 158'300.–.

                                  B.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 23 novembre 2011, contestando dapprima l’imposizione del dividendo erogato dalla __________ SRL, già assoggettato all’imposta in Italia. Lamentavano inoltre che lo stesso importo era stato considerato una seconda volta, seppure nella misura del 40%, ai fini del calcolo dell’aliquota. Sostenevano infine che il dividendo sarebbe stato imponibile tutt’al più nella misura del 60%, provenendo da una partecipazione qualificata.

                                         Nel corso di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 12 aprile 2012, le parti stabilivano che il reddito del lavoro conseguito in Italia ammontava a fr. 12'000.– netti. I reclamanti osservavano inoltre che l’autorità fiscale italiana aveva “considerato l’attività svolta dal signor __________, presso la __________ SRL, di cui è azionista al 97%, come attività indipendente”, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 10 par. 4 della convenzione italo-svizzera, i dividendi erano imponibili in Italia nella misura del 40%. L’Ufficio di tassazione riteneva per contro che i proventi in discussione fossero imponibili in Svizzera, in base all’art. 10 par. 1 della convenzione stessa, con la riduzione del 40%.

                                  C.   L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 13 giugno 2012. Il reddito del lavoro del contribuente, considerato solo ai fini dell’aliquota, era ridotto a fr. 12'000.–. Era per contro confermata l’imposizione, seppure nella misura del 60%, del dividendo versatogli dalla __________ SRL, con la seguente motivazione:

                                         Siccome il reclamante non svolge alcuna attività lucrativa indipendente in Italia, non è applicabile l’art. 10 cpv. 4 della convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Italia, come postulato dalla fiduciaria in sede di reclamo.

                                         È chiaramente applicabile l’art. 10 cpv. 1 della citata convenzione, di conseguenza i dividendi percepiti sono imposti in Svizzera in ragione del 60% sia cantonalmente sia federalmente, in considerazione della natura privata della partecipazione qualificata nella __________ SRL.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’imposizione del dividendo erogato dalla __________ SRL, già sottoposto a tassazione in Italia. Ribadiscono che a loro avviso trova applicazione quanto previsto dall’art. 10 par. 4 della convenzione italo-svizzera di doppia imposizione. Sostengono inoltre che il “domicilio fiscale” sarebbe situato in Italia, dove il contribuente, “pur residente all’estero, ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi economici”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

                                         Dal 1° gennaio 2009 per l’imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2010 per l’imposta cantonale, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa

                                         1.2.

                                         Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni menzionate, l’autorità fiscale cantonale ha assoggettato all’imposta sul reddito, in ragione del 60%, il dividendo che il ricorrente ha percepito dalla __________ SRL di __________, società di cui detiene una partecipazione del 97%.

                                   2.   2.1.

                                         Per la prima volta con il ricorso a questa Camera, i ricorrenti sembrano mettere in discussione che RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale, e in Svizzera, per l’imposta federale diretta. Sostengono infatti che il fatto che egli “sia socio e pure amministratore di __________ SRL e che queste siano le uniche sue fonti di reddito e di sostentamento fanno sì che venga considerato soggetto illimitatamente imponibile in Italia per tali redditi”.

                                         2.2.

                                         Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’IFD, e nel Cantone, per l’IC (art. 2 cpv. 1 LT e art. 3 cpv. 1 LIFD). In particolare, una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT e art. 3 cpv. 2 LIFD).

                                         È indubbio che l’insorgente abbia il domicilio fiscale nel Canton Ticino. Sebbene eserciti la sua attività lucrativa a __________, infatti, ha la propria abitazione a __________, dove da anni risiede con la moglie e con i figli, che a loro volta frequentano scuole nel Cantone.

                                         2.3.

                                         La conclusione che precede è conforme anche con la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Infatti, ai fini della Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1 CDI-I).

                                         La residenza secondo la convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson, Précis de droit fiscal International, 3a ediz., Berna 2009, n. 291, p. 92).

                                         Quando, in base alle disposizioni dell’art. 4 par. 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in applicazione delle regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro Stato (cosiddette “tie breaker rules”). La prima delle regole in questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente (art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).

                                         2.4.

                                         Poiché, in base alle risultanze degli atti a disposizione, pare ben difficile negare che l’abitazione permanente di RI 1 si trovi nel Canton Ticino, non si vede come possa essere messo in discussione il suo assoggettamento illimitato in Svizzera. D’altronde, come già sottolineato, mai, prima di inoltrare il ricorso che qui si esamina, i ricorrenti avevano contestato il domicilio fiscale. La censura è pertanto respinta.

.

                                   3.   3.1.

                                         Con un’ulteriore censura, gli insorgenti sostengono che il dividendo proveniente dalla società italiana sia imponibile nello Stato della fonte, in applicazione dell’art. 10 par. 4 CDI-I.

                                         3.2.

                                         In linea di principio, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (art. 10 par. 1 CDI-I). Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi (art. 10 par. 2 CDI-I).

                                         L’art. 10 par. 4 CDI-I prevede un’eccezione alla regola dell’imposizione nello Stato di residenza per il caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

                                         3.3.

                                         Il presupposto per l’imposizione dei dividendi nello Stato della fonte è che il contribuente che li percepisce vi eserciti un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una libera professione mediante una base fissa. Si tratta degli effetti della cosiddetta “forza attrattiva della stabile organizzazione” (Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz., Berna 2000, p. 373; Contrino, La Convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in: Garbarino [a cura di], Le Convenzioni internazionali in materia di imposte su reddito e patrimonio, Milano 2002, p. 855, in particolare p. 919).

                                         Come ha rilevato l’autorità di tassazione, i ricorrenti non hanno tuttavia dimostrato che RI 1 eserciti un’attività indipendente per mezzo di una stabile organizzazione in Italia. Al contrario, tutti i redditi dichiarati dal contribuente costituiscono redditi dell’attività dipendente, che si aggiungono al dividendo della società.

                                         Né può condurre ad una diversa conclusione il riferimento, proposto dal ricorso, ad una sentenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana (sentenza n. 29576 del 19 dicembre 2011). Nella fattispecie, infatti, i contribuenti erano stati considerati residenti in Italia, non avendo fornito la prova che il centro dei loro interessi fosse in Svizzera. La situazione non può dunque essere assimilata a quella qui in esame.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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