Incarti n. 80.2012.137 80.2012.138
Lugano 28 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 giugno 2012 contro la decisione del 13 giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1, fotografo in proprio, nella dichiarazione fiscale 2010 indicava di non avere conseguito alcun reddito imponibile. Quale unico allegato alla dichiarazione aveva inoltrato un foglio intitolato “Conto economico”, costituito da una tabellina con dodici colonne corrispondenti ai mesi dell’anno e da una quindicina di righe indicanti le “fatture emesse” e poi una serie di spese, dai contributi AVS ai costi di gestione (affitti, luce), fino agli importi pignorati nell’ambito di procedure esecutive promosse dalle assicurazioni sociali. Fra le spese figurava in particolare una voce “spese mensili (ipotesi stipendio)”, in corrispondenza della quale era inserito un importo di circa 12'500 franchi al mese. Le fatture emesse ammontavano per contro a soli fr. 583.– in tutto l’anno. Il saldo era costituito dall’importo (negativo) di fr. 154'192.–.
B. Con decisione del 23 giugno 2011, l’RS 1 di Mendrisio notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 153'000.– per l’IC e per l’IFD. La decisione era motivata come segue:
In base al conto economico presentato dal contribuente risulta che nell’anno in questione le spese di mantenimento ammontino ad un totale di fr. 153'096.–.
Siccome non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante le fonti di sostentamento, la scrivente autorità ritiene equo esporre un reddito almeno equivalente alle spese sostenute e dichiarate dal contribuente stesso.
Precisiamo che, a norma di una consolidata giurisprudenza, ogni periodo fiscale è a sé stante.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2011, nel quale affermava che il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione non teneva conto della sua dichiarazione, della “realtà concreta dei fatti”, dello “stato delle cose”, della documentazione (“compresa corrispondenza intrattenuta in questi ultimi decenni con il vostro ufficio”) e dell’”introito finanziario effettivo, e cioè = a =/zero”.
L’Ufficio di tassazione lo convocava ad un’audizione per il 9 agosto 2011, ma il reclamante non si presentava. In seguito, con lettera del 18 agosto 2011, lo invitava ad inviare dei conti dettagliati relativi alla sua attività ed a documentare la provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento. La relativa lettera raccomandata ritornava all’Ufficio non ritirata.
D. L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011. Nella motivazione, dopo aver ricordato la convocazione e la richiesta di documentazione rimaste infruttuose, si esprimeva in questi termini:
L’indifferenza dimostrata dal reclamante non giova alla sua causa, così come appare semplicemente sconcertante la pretesa di ottenere una tassazione a reddito e sostanza pari a zero, senza il suffragio di mezzi di prova.
Ovviamente, questo inspiegabile comportamento rende impossibile la determinazione di ogni e qualsiasi elemento di tassazione.
In simili circostanze non si può far altro che confermare la decisione di prima sede che ha imposto al reclamante un reddito d’altra fonte pari alle sue indicazioni di dispendio, pertanto il reclamo è interamente respinto.
A titolo abbondanziale va evidenziato che da anni il reclamante ha posto in atto tutta una serie di comportamenti ostruzionistici, manifestando un’attitudine polemica culminata addirittura con la pretesa di chiedere all’autorità fiscale il pagamento della sua cassa malati privata imputando al fisco assurde colpe.
Questa autorità non intende più prestarsi ad assecondare gli intendimenti, incomprensibilmente polemici, che il contribuente ha mostrato e mostra nei confronti dello scrivente ufficio (prove: la copiosa documentazione agli atti).
E. Con sentenza del 20 marzo 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su reclamo ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo ulteriori accertamenti. Rilevato che l’autorità fiscale aveva rinunciato ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, con l’inversione dell’onere della prova, questa Corte ha riconosciuto che, di fronte alla mancata collaborazione del contribuente, l’Ufficio di tassazione si era comunque trovato in condizione di dover procedere ad una valutazione del reddito imponibile. La Camera ha tuttavia ritenuto che, in mancanza di elementi più concreti, l’Ufficio non avrebbe potuto considerare reddito imponibile l’importo di fr. 153'000.–, ripreso dalla tabella inoltrata dal contribuente e considerato da quest’ultimo uno stipendio “ipotetico”. La sentenza ha dunque invitato il ricorrente a “dar seguito alle richieste di documentazione e di informazioni dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento inutilmente polemico”, avvertendolo che il fisco avrebbe potuto “procedere alla stima degli elementi imponibili in mancanza di una sua collaborazione esauriente o comunque tale da giustificare il suo tenore di vita”.
F. Il 25 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, invitandolo ad inviare un conteggio dettagliato relativo alla sua attività indipendente, un dettaglio del conto su cui vengono incassate le fatture, documentazione in merito alle spese sostenute nel 2010 e circa la provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento. La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione in possesso dell’autorità.
Essendo la raccomandata in questione ritornata al mittente, in quanto non ritirata, l’Ufficio di tassazione ha inviato una nuova lettera con lo stesso contenuto il 14 maggio 2012. Anche a quest’ultima non è stato dato seguito.
G. Con decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di tassazione ha ridotto il reddito imponibile a fr. 75'000.–, con la seguente motivazione:
La decisione su reclamo, intimata dalla scrivente autorità il 5.10.2011, è stata annullata dalla Camera di diritto tributario con sentenza no. 80.2011.150 del 20.3.2012.
Quest’ultima, oltre ad annullare la citata decisione per ulteriori accertamenti, ha invitato il reclamante a dar seguito alle richieste di documentazione e di informazione dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento inutilmente polemico.
In ossequio ai disposti della citata sentenza, la scrivente autorità ha richiesto al contribuente la necessaria documentazione, indispensabile per la nuova decisione su reclamo, con lettera raccomandata datata 25.04.2012.
La raccomandata non è stata ritirata e, dopo il periodo di giacenza, è ritornata al mittente (vedi documentazione agli atti).
A titolo veramente bonario il fisco ha rinnovato la medesima richiesta di documentazione per posta normale non ricevendo alcun riscontro (vedi nostra lettera del 14.05.2012).
Di conseguenza il contenzioso dev’essere forzatamente deciso sulla base della documentazione agli atti la quale risulta pressoché inesistente. Malgrado come il contribuente abbia omesso di prestare una minima ed esauriente collaborazione, persistendo nell’atteggiamento ostile e anticollaborativo verso il fisco, disattendendo platealmente l’invito formulato dal Giudice del Tribunale fiscale, questa autorità, benevolmente, vuole conformarsi agli indispensabili criteri di prudenzialità e per tale ragione il reddito d’altra fonte viene ridotto a fr. 75'000.– netti annui.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione su reclamo sia nuovamente annullata. Sottolinea dapprima di non aver ricevuto la lettera inviata per posta semplice dopo il mancato ritiro della raccomandata e mette in dubbio che l’Ufficio di tassazione abbia mai proceduto all’invio. Rileva quindi che la decisione impugnata è stata adottata prima della probabile scadenza del termine attribuitogli con la seconda lettera (30 giorni dal 14 maggio 2012; decisione su reclamo il 13 giugno 2012). L’insorgente contesta poi l’ammontare del reddito determinato dall’autorità fiscale, sottolineando che da almeno nove anni non ha “alcuna entrata che possa essere considerata reddito” e che la sua dichiarazione è sempre stata accettata dall’autorità. Il ricorso è poi completato dalla descrizione di fatti intervenuti negli anni scorsi (in particolare, un’ispezione fiscale e un precetto esecutivo ingiustificato), nei rapporti con l’autorità fiscale, dai quali il contribuente evince un particolare accanimento nei suoi confronti.
Diritto
1. Come già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.150 del 20 marzo 2012), l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su considerazioni di verosimiglianza. La differenza si ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno.
2. 2.1.
Nella sua prima decisione, poi annullata da questa Camera, il reddito imponibile del ricorrente era stato commisurato in fr. 153'000.–. Nella sentenza del 20 marzo 2012, si era sottolineato come dagli atti non emergessero tuttavia indicazioni ulteriori in merito alle attività del contribuente, al suo patrimonio ed al suo tenore di vita. In considerazione del fatto che il contribuente esercita un’attività lucrativa indipendente, la Camera aveva rilevato che come tale egli è tenuto ad osservare gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in particolare quelli previsti dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente.
Nella successiva procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente ha mantenuto il suo atteggiamento di preclusione ad ogni forma di collaborazione con l’autorità fiscale. Pur essendo già stato invitato a dar seguito alle richieste dell’autorità fiscale nella stessa sentenza di questa Camera, l’insorgente non ha poi neppure ritirato la raccomandata con cui l’Ufficio si è rivolto a lui chiedendogli nuovamente di collaborare.
È innegabile che in tal modo il contribuente continui ad ostacolare l’attività di accertamento dell’Ufficio competente, che è costretto a procedere ad una valutazione degli elementi imponibili.
2.2.
Con la nuova decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione ha dunque ridotto il reddito imponibile a fr. 75'000.–, argomentando di aver voluto “benevolmente… conformarsi agli indispensabili criteri di prudenzialità”.
Né dalla decisione impugnata né dagli atti trasmessi a questa Camera risultano tuttavia indicazioni utili in merito ai criteri di calcolo adottati dall’Ufficio di tassazione per giungere alla suddetta valutazione. È vero che il ricorrente si è ostinato a non dar seguito alle richieste di collaborazione, ma ciononostante l’autorità fiscale rimane obbligata a definire il reddito imponibile sulla base delle indicazioni disponibili ed a giustificare la valutazione intrapresa. È altresì vero che, siccome il contribuente non ha neppure fornito informazioni in merito al suo tenore di vita, cioè alle spese sostenute per il suo sostentamento, anche una valutazione del suo reddito in funzione del suo tenore di vita diventa alquanto impegnativa.
Dovendo confrontarsi con il reddito imponibile stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione, questa Corte non può esimersi dall’osservare che nei periodi fiscali precedenti, nei quali il contribuente presentava dichiarazioni del tutto simili a quella del periodo litigioso, il reddito imponibile era stato stabilito in misura nettamente inferiore, addirittura aldisotto del limite di esenzione (p. es. fr. 7'200.–, dopo reclamo, nel 2007 e fr. 1'053.– nel 2008). Né dagli atti emergono indicazioni che possano giustificare un aumento tanto considerevole delle entrate.
2.3.
Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. Il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva. Ciò esige un esame dell’insieme delle circostanze. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
Considerando adeguatamente tutti gli aspetti, si può ritenere che nei periodi fiscali precedenti l’autorità di tassazione abbia effettivamente scelto la soluzione più favorevole al contribuente, commisurando il suo reddito al di sotto dei limiti di esenzione, quindi anche in misura nettamente inferiore al minimo vitale del diritto esecutivo. Se si tiene conto della circostanza che egli non ha mai prodotto una documentazione attendibile in merito ai risultati della sua attività indipendentente, si deve ammettere che vi sarebbero stati i presupposti per imporre almeno un reddito vicino al minimo vitale. Il ricorrente non ha infatti mai offerto spiegazioni circa le fonti del suo sostentamento.
Una valutazione coscienziosa del reddito dell’insorgente, che voglia conformarsi alle esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo questa Corte, deve situarsi nettamente al di sotto dell’importo stabilito dall’autorità fiscale con la decisione impugnata, avvicinandosi al minimo vitale secondo il diritto esecutivo.
Si ritiene giustificato commisurare il reddito imponibile in fr. 20'000.–.
3. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 giugno 2012 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 20'000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: