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Ticino Camera di diritto tributario 28.02.2013 80.2012.133

28. Februar 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,382 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: oneri assicurativi, premi assicurazione contro le malattie, momento determinante, versamento anticipato nel dicembre dell’anno precedente

Volltext

Incarti n. 80.2012.133 80.2012.134

Lugano 28 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 5 luglio 2012 contro la decisione del 7 giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, di professione docente ad __________, nella dichiarazione fiscale 2010, chiedeva di essere ammesso alla deduzione di premi della cassa malati per l’anno 2010 sotto la voce oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione di Biasca riconosceva una deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio di fr. 2'500.– per l’IC e fr. 1'700.– per l’IFD, imponendo altresì al contribuente, sotto la voce “altri redditi”, un reddito di fr. 6'000.–, riconducibile a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                  B.   Il contribuente interponeva all’Ufficio di tassazione di Biasca tempestivo reclamo contestando in particolare il reddito proveniente da altre fonti di fr. 6'000.–. Il reclamante precisava di aver acquistato un immobile appartenente alla sorella proprio nell’anno 2010, versandole fr. 250'000.– al momento del trapasso e fr. 25'000.– in seguito. Il contribuente rilevava che, a fronte di tali uscite, aveva dovuto ridurre al minimo le spese per vivere, usufruendo pure dell’aiuto economico della famiglia e di un’amica. Pertanto esponeva precisamente entrate e uscite per l’anno 2010, giustificando di essere stato in grado di coprire il suo minimo vitale con quanto già dichiarato.

Il contribuente in seconda battuta dichiarava pure di aver pagato i premi della cassa malati 2010 anticipatamente nel dicembre 2009 e di non aver stipulato alcun genere di assicurazione per l’immobile acquistato.

                                  C.   Con decisione 7 giugno 2012 l’Ufficio di tassazione di Biasca accoglieva parzialmente il reclamo, stralciando il reddito di fr. 6'000.– quale “altro reddito” e riducendo la deduzione relativa a oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a soli fr. 372.–. La motivazione spiegava che era stato annullato il reddito d’altra fonte di fr. 6'000.–, “esaminata la documentazione all’incarto”, ma nel contempo era stata rettificata la deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio in relazione alla comunicazione del contribuente sostenuta nello scritto di reclamo, nel quale indicava di aver pagato l’intero ammontare dei premi del 2010 a dicembre 2009.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta ora la misura della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, passata dopo il reclamo da fr. 2'500.– per l’IC e fr. 1'700.– per l’IFD a soli fr. 372.–. Il ricorrente ribadisce di aver pagato tutti i premi della cassa malati per il 2010 nel dicembre 2009 e chiede che venga applicata la deduzione dei premi assicurativi per l’anno di appartenenza (il 2010), e non per l’anno di pagamento (il 2009).

                                         Su richiesta del giudice delegato, il 26 gennaio 2013 il ricorrente ha prodotto la ricevuta del pagamento dei premi dell’assicur-azione obbligatoria contro le malattie.                                       

Diritto

                                   1.   1.1.  

                                         Secondo l’articolo 33 cpv. 1 lett. g LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f) contro gli infortuni, nonchè gli interessi di capitali e risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:

·        3'200.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·        1'600.– franchi per gli altri contribuenti;

                                         queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e (cioè contributi al secondo ed al terzo pilastro vincolato). 

                                         Per l’imposta cantonale, l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT prevede la stessa deduzione, fissando tuttavia il limite ad una somma globale di

·        10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica

·        5’200.– franchi per gli altri contribuenti;

                                         per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti.

                                         1.2.

                                         Le leggi menzionate non indicano quale sia il momento determinante per la deduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Secondo l’Ufficio di tassazione, è determinante il momento del pagamento dei premi, con la conseguenza che il ricorrente, che ha pagato tutti i premi per il 2010 alla fine del 2009, non ha sostenuto alcun costo per l’assicurazione contro le malattie nel corso del periodo fiscale litigioso.

                                         Secondo l’art. 90 dell’Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. In linea di principio, l’assicuratore di base LAMal può disciplinare liberamente le modalità di pagamento dei premi. In generale, è previsto l’obbligo di pagamento anticipato. Sulla base di corrispondenti condizioni di assicurazione, gli assicurati possono pagare i loro premi annualmente, semestralmente, trimestralmente o ad altri intervalli, anche se l’assicuratore deve consentire il pagamento mensile, che rappresenta l’intervallo di pagamento minimo (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni n. K 72/05 del 14 agosto 2006, consid. 4.3.1).

                                         1.3.

                                         Seguendo il ragionamento dell’autorità fiscale, per stabilire la misura della deduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, in ogni caso si dovrebbe tener conto in parte di importi pagati per la copertura assicurativa di un altro anno. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il pagamento dei premi fosse mensile, nel corso di un periodo fiscale vi sarebbe il pagamento di una mensilità per la copertura assicurativa dell’anno successivo; se il pagamento fosse trimestrale, verrebbero pagati i premi per tre mesi dell’anno successivo e così via. Nel caso estremo, in cui tutti i premi fossero pagati nel mese di dicembre dell’anno precedente, si verificherebbe un sistematico spostamento della base di calcolo: i premi per la copertura assicurativa di un periodo fiscale sarebbero dedotti dal reddito dell’anno precedente.

                                         Per ragioni di praticabilità, pare tuttavia preferibile che la deduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie si riferisca al periodo per cui è prevista la copertura assicurativa, senza tener conto delle modalità di pagamento ed in particolare degli intervalli di versamento dei premi.

                                         Se si considera che la deduzione in discussione è una di quelle per cui è prevista l’indicizzazione, in base all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (articoli 39 LT e 39 LIFD), la soluzione adottata garantisce anche una migliore parità di trattamento fra assicurati che pagano i premi l’anno precedente e quelli che li pagano durante lo stesso anno per cui si assicurano.

                                   2.   Il ricorrente ha liquidato i premi dovuti per l’intero anno 2010 anticipatamente nel dicembre 2009, presumibilmente in previsione delle ingenti spese dell’anno a venire, relative all’acquisto dell’immobile dalla sorella. Il contribuente si è così avvalso di una facoltà prevista dal regolamento del suo assicuratore di base, come già visto nel rispetto dell’art. 90 OAMal.

                                         Non vi è ragione di negare la deduzione dell’importo di fr. 1'714.80, corrispondente ai premi per il 2010, che si aggiungono all’importo di fr. 372.–, corrispondente agli interessi dei capitali a risparmio e già riconosciuto dall’autorità di tassazione.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, all’insorgente viene riconosciuta la deduzione di fr. 2'086.– per l’IC e di fr. 1'700.– per l’IFD.

                                   3.   Il ricorso è di conseguenza parzialmente accolto. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 giugno 2012 è riformata nel senso che la deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è elevata a fr. 2'086.– per l’IC e a fr. 1'700.– per l’IFD.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; __________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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