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Ticino Camera di diritto tributario 31.08.2011 80.2011.95

31. August 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,096 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inosservanza, informazione da parte dell'autorità fiscale

Volltext

Incarto n. 80.2011.95

Lugano 31 agosto 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 10 giugno 2011 contro la decisione del 16 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                  A.   Non avendo i coniugi RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2009, nonostante una diffida, con decisione del 20 agosto 2010 l’RS 1 infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'600.– ed attribuiva loro un termine di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

                                         Con decisione del 1° dicembre 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, allestita d’ufficio a causa della loro mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 113'000.– per l’IC ed in fr. 114'200.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione, veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  B.   RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 dicembre 2010, nel quale si limitava tuttavia a chiedere di essere convocato “per chiarire e rivedere e aggiornare definitivamente tutta la situazione di imposte varie nei miei confronti e di mia moglie”.

                                         Con lettera raccomandata del 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento ed attribuendogli un termine fino al 30 dicembre 2010 per conformarvisi, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile. Non ritirata, la raccomandata ritornava al mittente, che il 20 dicembre 2010 rispediva la lettera per posta semplice.

                                         Con decisione del 16 febbraio 2011, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                  C.   Con scritto del 23 maggio 2011 all’Ufficio di tassazione, RI 1 riproponeva la richiesta di essere convocato, sostenendo di aver ricevuto nel 2009 uno stipendio di 53'000 franchi. L’autorità fiscale, il 26 maggio 2011, informava il contribuente che la tassazione era ormai definitiva, non essendo stata portata la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Il 10 giugno 2011 il reclamante contestava nuovamente il reddito stabilito con la tassazione d’ufficio. Con lettera del 20 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione lo invitava a precisare se il suo scritto dovesse essere considerato ricorso e trasmesso alla Camera di diritto tributario. Il 24 giugno 2011 RI 1 confermava la volontà di ricorrere alla Camera.  

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, non solo la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, ma è perlomeno dubbia anche la tempestività del ricorso alla Camera di diritto tributario. Quest’ultimo aspetto deve pertanto essere esaminato per primo; infatti, se il ricorso fosse irricevibile per inosservanza dei termini stabiliti dalla legge, non metterebbe neppure conto di verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

                                   2.   2.1.

                                         In virtù degli art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione. L’art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica (art. 192 cpv. 2 LT).

                                         Gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta federale diretta.

                                         2.2.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; decisione CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; decisione CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

                                         2.3.

                                         Nello scritto del 24 giugno 2011, con cui conferma la sua intenzione di ricorrere alla Camera di diritto tributario, l’insorgente afferma che la sua “lettera del 10.6.2011 è da considerare quale ricorso contro la vostra decisione su reclamo del 16.02.2011”. Se così fosse, è evidente che il ricorso sarebbe tardivo, essendo stato interposto quasi quattro mesi dopo l’intimazione della decisione contestata.

                                         È vero peraltro che lo scritto del 10 giugno 2011 era stato preceduto dalla lettera del 23 maggio 2011, nella quale il contribuente già manifestava il proprio dissenso nei confronti della decisione su reclamo, facendo riferimento ad una serie di richiami di pagamento nel frattempo ricevuti. Ma anche la missiva del 23 maggio 2011 appare tardiva, volendo considerarla un ricorso contro la decisione del 16 febbraio 2011.

                                         Nella lettera del 10 giugno 2011, l’insorgente afferma che “appena in possesso delle notifiche del 16.02.2011, in data 26.03.2011 vi ho chiesto un appuntamento nei vostri uffici per chiarire definitivamente la situazione”. Di tale scritto, che al limite avrebbe anche potuto essere considerato una dichiarazione di ricorso, non vi è tuttavia alcuna traccia negli atti dell’Ufficio di tassazione. Poiché l’onere della prova di tale invio è a carico del ricorrente, si deve ritenere che lo scritto del 26 marzo 2011 non sia mai pervenuto all’autorità fiscale.

                                         2.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso appare irrimediabilmente tardivo, essendo stato inoltrato quando il termine di trenta giorni era ormai decorso.

                                         Tuttavia, anche si volesse ammettere che lo scritto del 26 marzo 2011, con cui il ricorrente avrebbe già manifestato la propria intenzione di contestare la decisione su reclamo del 16 febbraio 2011, sia pervenuto all’autorità fiscale, a questa Camera sarebbe in ogni caso precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, per le ragioni che seguono.

                                   3.   3.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         3.3.

                                         Tornando al caso in esame, neppure con il ricorso a questa Camera il ricorrente ha adempiuto i requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una tassazione d’ufficio. Ancora in questa sede, infatti, si è limitato, da un lato, a chiedere di essere convocato dall’Ufficio di tassazione e, dall’altro, a contestare genericamente il reddito stabilito per apprezzamento.

                                         In simili circostanze, se anche il ricorso fosse tempestivo e se l’autorità di tassazione non avesse dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, a questa Camera sarebbe comunque precluso l’esame del merito della tassazione d’ufficio, proprio perché il ricorrente non ha tuttora inoltrato una dichiarazione fiscale completa.

                                         3.4.

                                         Quand’anche l’insorgente avesse inoltrato una dichiarazione fiscale completa con il ricorso a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio dovrebbe considerarsi ormai esecutiva.

                                         La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è infatti legittima. Sebbene nella motivazione della decisione di tassazione del 1° dicembre 2010 l’autorità fiscale avesse indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è limitato a reagire chiedendo di essere convocato ad un’audizione. In tal modo, egli ha lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.

                                         3.5.

                                         In tale contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la lettera con cui, il 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione riportava nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi.

                                         Anzitutto, l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di cortesia dell’Ufficio di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione d’ufficio.

                                         In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto che la stessa si consideri regolarmente notificata. Si tenga anche presente che l’autorità fiscale, quando la raccomandata le è ritornata con l’indicazione “non ritirata”, l’ha ancora inviata al reclamante per posta semplice.

                                   4.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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