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Ticino Camera di diritto tributario 23.02.2012 80.2011.81

23. Februar 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,304 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, estensione ai debiti d'imposta dei periodi precedenti

Volltext

Incarto n. 80.2011.81

Lugano 23 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 4 maggio 2011 in materia di riparto fra marito e moglie IC/IFD 2008.

Fatti

                                  A.   Con decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha notificato ai coniugi RI 1 la tassazione IC e IFD 2008. Lo stesso giorno il marito ha richiesto all’autorità di tassazione di effettuare il riparto fra marito e moglie delle quote dell’imposta 2008.

                                         Il 14 febbraio 2011 l’autorità di tassazione ha emanato la decisione di riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.

                                  B.   In data 21 febbraio 2011 il marito ha interposto reclamo contro il riparto postulando la suddivisione dell’importo di fr. 10'200.–, corrispondente al valore per l’utilizzo privato dell’appartamento di __________, nella misura di un mezzo per ciascun coniuge ritenuto che il verbale di udienza del 27 gennaio 2010 presso la Pretura di Bellinzona indicava che l’appartamento era attribuito alla moglie.

                                         Il 4 maggio 2011 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, asserendo che la casa è di proprietà di una ditta di cui il reclamante stesso è azionista unico.

                                  C.   Il 3 giugno 2011 la contribuente RI 1 ha interposto ricorso contro la suddetta decisione postulando l’annullamento della stessa. A mente della ricorrente, durante l’anno 2008 i coniugi erano ancora regolarmente sposati e conviventi e il dissidio che è poi sfociato nella sospensione dell’unione coniugale si è verificato nel giugno del 2009. Per questo motivo non vi sarebbe alcuna ragione per chiedere il riparto per la tassazione dell’anno 2008.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

                                         La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). 

                                         1.2.

                                         In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di riparto. Vi è chi sostiene che occorre fondarsi sul reddito e la sostanza netti e, nel determinare il rapporto esistente fra il reddito complessivo e quello del singolo coniuge, prendere in considerazione unicamente le deduzioni organiche, ovvero le spese legate direttamente al conseguimento del reddito, ignorando invece quelle anorganiche come pure le deduzioni sociali (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere la notifica di una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici ordinari (Locher, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 230; v. anche la sentenza  CDT n. 80.2007.67 del 24 settembre 2008, in RtiD I-2009 n. 2t, consid. 1.2).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame la ricorrente contesta la decisione di riparto 2008 nel suo principio, argomentando che i coniugi avrebbero sospeso l’unione coniugale soltanto a partire dal giugno 2009.

                                         2.2.

                                         Il regime della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

                                         Tale premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).

                                         2.3.

                                         Per quanto riguarda l’IC il marito della ricorrente ha legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito d’imposta per il periodo fiscale 2008, conformente all’art. 12 cpv. 1 LT, che come detto consente al singolo coniuge di rispondere della sua quota nell’imposta complessiva facendone semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

                                         È del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in discussione i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza.

                                         Per quanto concerne l’imposta cantonale, la tesi della ricorrente non può pertanto che essere respinta.

                                         2.5.

                                         Diverso è il discorso per l’IFD, siccome la legge federale sull’imposta federale diretta consente al coniuge di chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva solo nel caso in cui l’altro coniuge sia insolvibile.

                                         A tale riguardo, non può peraltro essere ignorata la circostanza già ricordata che, anche secondo l’art. 13 LIFD, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa decadere la responsabilità solidale dei coniugi.

                                         L’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT). 

                                         La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]) afferma (al par. 6.2.2):

                                         Ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).

                                         Ne discende che anche per l’IFD la decisione impugnata deve essere confermata, proprio alla luce della circostanza che la ricorrente ed il marito si sono separati, come sostenuto nel ricorso, alla metà del periodo fiscale successivo (2009). Tale evento ha infatti fatto venir meno la responsabilità solidale dei coniugi, anche per i debiti d’imposta dei periodi precedenti.

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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