Incarti n. 80.2011.8 80.2011.9
Lugano 19 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorsi del 21 gennaio 2011 contro le decisioni del 22 dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. Con decisione del 23 giugno 2010, l’CO 1 di Locarno notificava ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, commisurando il reddito imponibile in fr. 71'000.– per l’IC ed in fr. 74'900.– per l’IFD. L’imposta era calcolata con l’aliquota per “altri contribuenti” (B).
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 23 novembre 2010, contestando sia l’aggiunta ai proventi dichiarati di altri redditi per fr. 25'000.– sia l’applicazione dell’aliquota per non coniugati, “nonostante il contribuente sia in costanza di regime matrimoniale”.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 22 dicembre 2010, nella quale stralciava il reddito di fr. 25'000.–, mentre confermava l’applicazione dell’aliquota per non coniugati, argomentando che “il contribuente, pur risultando ancora coniugato, vive separato di fatto dalla moglie da diversi anni”.
B. Con un’ulteriore decisione del 23 giugno 2010, __________ notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 57’900.– per l’IC ed in fr. 62’600.– per l’IFD. L’imposta era calcolata con l’aliquota per coniugati (A).
L’8 dicembre 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti una “decisione di tassazione dopo rettificazione”, nella quale procedeva ad un nuovo calcolo dell’imposta per il 2009, applicando l’aliquota per “altri contribuenti” (B).
I contribuenti impugnavano quest’ultima decisione con reclamo del 10 dicembre 2010, contestando il calcolo delle imposte fondato sull’aliquota per non coniugati.
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 4 gennaio 2011, nella quale venivano proposte in particolare le seguenti considerazioni:
Come già precisato nella motivazione che accompagna la decisione su reclamo 2008 il contribuente risulta coniugato e il matrimonio non è stato sciolto per divorzio.
Tuttavia, l’esistenza di domicilio separato, da diversi anni, l’assenza di un’abitazione coniugale, la sospensione della vita in comune, l’assenza dell’unione dei mezzi finanziari per l’abitazione e il mantenimento portano a concludere che il reclamante sia persona sola che vive con i suoi soli mezzi finanziari. Viene quindi confermata l’applicazione dell’aliquota d’imposta per persone sole (B).
C. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente l’applicazione dell’aliquota per altri contribuenti, sottolineando di essere tuttora coniugati e di non avere mai chiesto una tassazione separata. Spiegano che il marito ha lavorato per oltre 25 anni a Zurigo, pur mantenendo il domicilio nel Canton Ticino, dove con la moglie ha continuato una regolare vita coniugale, “frequentandosi quando possibile nei periodi di tempo libero e durante le vacanze”. Solo a causa della sopravvenuta malattia il marito non è rientrato definitivamente nel Canton Ticino quando, nel 2008, è stato prepensionato.
D. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione propone di accogliere il ricorso per quanto concerne il periodo fiscale 2009, in quanto la “rettifica” della tassazione è stata adottata in modo illegale. Propone per contro di respingere il gravame che si riferisce al periodo fiscale 2008, sottolineando che RI 1 si è trasferita a __________ nel lontano 1990 e, sebbene non risulti esserci stato un divorzio, da allora i coniugi vivono separati di fatto.
Diritto
1. 1.1.
Dapprima, ci si deve confrontare con la questione, sollevata dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, della legittimità della decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2009 come pure della decisione di “rettifica” da essa confermata.
La “rettifica” in questione, che è consistita nel nuovo calcolo dell’imposta applicando le aliquote per “altri contribuenti” invece di quelle per coniugati, è stata infatti intrapresa dall’autorità fiscale solo l’8 dicembre 2010, mentre la decisione di tassazione era stata notificata ai contribuenti il 23 giugno 2010.
1.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, decisioni in materia fiscale, cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre l’autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
L’autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (cfr. le sentenze CDT n. 80.2005.149 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 N. 11t).
La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
1.3.
Se nel caso in esame la decisione del 23 giugno 2010 è stata revocata solo l’8 dicembre 2010, dovrebbe esser chiaro che la cosiddetta “rettifica” è illegale e deve pertanto essere annullata. Sulla circostanza che la decisione di tassazione sia stata effettivamente notificata il 23 giugno 2010 vi sono tuttavia indicazioni contrastanti.
Infatti, come già rilevato in narrativa, lo stesso 23 giugno 2010 risultano essere state notificate le decisioni di tassazione sia per il periodo fiscale 2008 sia per il periodo 2009. il 22 ottobre 2010 i contribuenti si sono rivolti all’Ufficio di tassazione sostenendo di aver ricevuto “negli scorsi giorni”, dall’Ufficio cantonale di esazione e dall’Ufficio contribuzioni del Comune di domicilio, i conguagli d’imposta per il 2008 e il 2009. Hanno dunque chiesto all’autorità di tassazione di voler inviare le relative decisioni di tassazione al loro consulente fiscale, non avendole essi mai ricevute.
Non è noto cosa sia avvenuto dopo lo scritto in questione, se cioè l’Ufficio di tassazione abbia proceduto ad una nuova notifica delle decisioni di tassazione o se abbia invece considerato valida la notifica alla data indicata sulle decisioni stesse. Sta di fatto che il 23 novembre 2010 il rappresentante dei contribuenti ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2008, indicando che la stessa gli era stata inviata solo il 22 ottobre 2010 “dopo immediato sollecito”.
2. 2.1.
Si pone allora la questione di stabilire quando siano state notificate ai contribuenti le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2008 e 2009. Da tale accertamento dipende non solo la legittimità della revoca della decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2009 ma anche la tempestività del reclamo interposto contro la tassazione IC/IFD 2008. Infatti, il reclamo in questione è stato interposto solo il 23 novembre 2010 e sarebbe pertanto stato ampiamente tardivo, se la decisione di tassazione fosse stata notificata il 23 giugno 2010. Se così fosse, la decisione su reclamo per il periodo fiscale 2009 dovrebbe essere annullata e si dovrebbe constatare che la decisione di tassazione del 23 giugno 2010 è passata in giudicato.
Questa Camera ha già avuto modo di affermare che, se l’istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d’ufficio nella procedura di ricorso. Pertanto, se l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito di un reclamo presentato dopo la scadenza del termine di legge, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio, perché verifichi l’esistenza di un eventuale motivo di restituzione del termine ed emetta una nuova decisione (cfr. RDAT I-2004 n. 16t).
2.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
All'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decis ione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decis ione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
2.5.
Come già ricordato, nella lettera inviata il 22 ottobre 2010 all’Ufficio di tassazione per chiedere l’invio delle decisioni di tassazione i ricorrenti hanno affermato di aver ricevuto i conguagli d’imposta “negli scorsi giorni”. Tale asserzione appare poco probabile, per il fatto che di solito le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta vengono inviate entro un mese dopo la notifica della decisione di tassazione.
Tuttavia, dagli atti trasmessi dall’Ufficio di tassazione non emerge alcuna indicazione che consenta di delucidare tale aspetto né di conoscere l’eventuale avvenuto pagamento di parte dei conguagli in questione. Si sa solo che il 23 novembre 2010 i contribuenti hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2008 e che l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del gravame stesso. Appare contraddittoria allora la tesi sostenuta dalla stessa autorità nelle sue osservazioni al ricorso, laddove afferma che la decisione di tassazione per il periodo 2009 era passata in giudicato, essendo stata notificata il 23 giugno 2010. A meno che l’Ufficio non intenda sostenere che solo quest’ultima decisione è stata regolarmente notificata il 23 giugno 2010, ma non anche quella per il periodo fiscale precedente.
Poiché l’aspetto evocato può essere acclarato solo dall’autorità di tassazione, si giustifica l’annullamento delle decisioni su reclamo impugnate ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché esamini la questione della tempestività del reclamo del 23 novembre 2010, cosa che presuppone che accerti quando sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi 2008 e 2009. La stessa verifica servirà anche per potersi pronunciare sulla legittimità della revoca della decisione di tassazione per il periodo 2009, mediante la cosiddetta “rettificazione” dell’8 dicembre 2010.
3. Visto l’esito dei ricorsi, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 22 dicembre 2010 e del 4 gennaio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché accerti quando sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi 2008 e 2009 e verifichi la tempestività del reclamo del 23 novembre 2010 come pure la legittimità della “decisione di tassazione dopo rettificazione” dell’8 dicembre 2010.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di Locarno.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: