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Ticino Camera di diritto tributario 28.07.2011 80.2011.72

28. Juli 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,663 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Ritenuta supplementare USA: rimborso o computo, presupposti, domanda senza modulo ufficiale, formalismo eccessivo

Volltext

Incarto n. 80.2011.72

Lugano 28 luglio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  rappr. da:  RA 1   

contro  

CO 1   

oggetto

ricorso del 16 maggio 2011 contro la decisione dell’11 aprile 2011 in materia di rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per i periodi fiscali 2006 e 2007.

Fatti

                                  A.   Con la dichiarazione fiscale 2006, inoltrata il 15 marzo 2007, i coniugi RA 1 e __________ trasmettevano all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna anche l’elenco dei titoli e di altri collocamenti in capitale (modulo 2). In quest’ultimo indicavano di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal conto privato presso __________ di __________, chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella pagina dei “beni non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore patrimoniale al 31 dicembre 2006 delle azioni USA, per complessivi fr. 74'172.–, ed i relativi redditi, ammontanti a fr. 2'461.15. Al modulo erano allegate le attestazioni relative agli investimenti in questione, con l’indicazione della ritenuta d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della dichiarazione, i contribuenti facevano valere una domanda di rimborso dell’imposta preventiva di complessivi fr. 864.50, pari al 35% di fr. 2'470.–.

                                         La decisione di tassazione IC/IFD 2006, notificata ai contribuenti il 29 agosto 2007, non si prounciava sul rimborso della ritenuta d’imposta. La stessa veniva poi impugnata con reclamo e con ricorso alla Camera di diritto tributario, la quale, con sentenza del 9 maggio 2008, annullava la decisione su reclamo e rinviava gli atti all’autorità di tassazione, per una nuova decisione sul valore locativo dell’abitazione primaria. La nuova decisione veniva notificata ai contribuenti il 1° settembre 2010.

                                  B.   Nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione fiscale 2007, inoltrata il 30 aprile 2008, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal conto privato presso l’__________ di __________, chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella pagina dei “beni non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore patrimoniale al 31 dicembre 2007 delle azioni USA, per complessivi fr. 79’998.–, ed i relativi redditi, ammontanti a fr. 2'827.90. Al modulo erano allegate le attestazioni relative agli investimenti in questione, con l’indicazione della ritenuta d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della dichiarazione, i contribuenti facevano valere una domanda di rimborso dell’imposta preventiva di complessivi fr. 992.60, pari al 35% di fr. 2'836.–.

                                         Con decisione del 26 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, nella cui motivazione indicava che l’istanza di rimborso era stata “respinta in tutto o in parte”.

                                  C.   Con scritto del 3 febbraio 2011, RA 1, in rappresentanza della RI 1, contestava il mancato rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per i periodi fiscali 2006 e 2007, argomentando di aver appreso dalla decisione di tassazione 2007 che l’istanza di rimborso era stata respinta.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di rimborso, con decisione del 14 febbraio 2011, così motivata:

                                         Chiunque chiede il rimborso dell’imposta USA deve compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza (art. 48 LIP cpv. 1 lett. a).

                                         Il diritto al rimborso si estingue se la domanda non è presentata nei tre anni successivi la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 31 cpv. 2 LIP).

                                  D.   Gli eredi di __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 2011. I reclamanti argomentavano di aver inoltrato tempestivamente le dichiarazioni fiscali 2006 e 2007, allegando le attestazioni della banca con l’indicazione della ritenuta d’imposta recuperabile ed indicando la pretesa di rimborso sulla prima pagina.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 aprile 2011, così motivata:

                                         Il diritto al rimborso non è accordato in quanto la domanda non è stata presentata sui moduli ufficiali in tempo utile in base agli articoli 48 cpv. 1 LIP e 32 cpv. 1 LIP.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rappresentata da RA 1 contesta le argomentazioni adottate dall’Ufficio di tassazione per negare il rimborso della ritenuta supplementare USA. Ribadisce di aver fatto valere la sua pretesa in tempo utile, con la dichiarazione fiscale, pur non avendo impiegato l’apposito formulario, e mette in dubbio la pertinenza del riferimento alla legge federale sull’imposta preventiva (LIP), su cui si fonda la decisione impugnata.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (OCDI-USA; RS 672.933.61), chiunque, in qualità di «Qualified Intermediary», riceve in Svizzera da società americane o da loro uffici di pagamento, per conto di terzi, dividendi americani ridotti all’85 o al 95 per cento del loro ammontare lordo, deve, in vista del pagamento o dell’accredito immediato a beneficiari effettivi residenti di Svizzera o in vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all’estero, trattenere sull’ammontare ricevuto il 15 per cento (in caso di versamento dell’85% dell’ammontare lordo) o il 25 per cento (in caso di versamento del 95% dell’ammontare lordo) del dividendo lordo ed, entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale l’accredito è stato effettuato, far pervenire questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su modulo 182, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (sul conto 30-4120-3).

                                         1.2.

                                         Per l’art. 12 cpv. 1 OCDI-USA, la persona tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta deve rilasciare al beneficiario del dividendo o dell’interesse così diminuito un conteggio datato contenente le indicazioni seguenti:

                                         a.   i nomi della persona che rilascia e del beneficiario che riceve il conteggio;

                                         b.   il nome della società che versa il dividendo o del debitore del credito per il quale l’interesse è stato ricevuto;

                                         c.   per i dividendi, il numero e il genere delle azioni; per gli interessi, il genere e l’ammontare del credito;

                                         d.   la data della scadenza e l’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi;

                                         e.   l’ammontare della trattenuta supplementare d’imposta in franchi svizzeri, convertito al corso preso come base per il bonifico del dividendo o dell’interesse; se il bonifico al beneficiario è stato fatto in dollari americani, la conversione della trattenuta supplementare d’imposta deve essere fatta sulla base del corso medio della domanda e dell’offerta all’ultimo giorno lavorativo prima della ricezione del dividendo americano o dell’interesse americano;

                                         f.    l’annotazione che il conteggio serve a far valere il diritto al computo o al rimborso (art. 15).

                                                      1.3.

                                                      L’art. 14 dell’ordinanza disciplina poi il diritto al rimborso o al computo della ritenuta supplementare. In particolare, il capoverso 1 stabilisce che la persona, i cui redditi da dividendi o interessi americani sono stati diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11, possa domandare il rimborso o il computo in franchi svizzeri (art. 12 cpv. 1 lett. e) se:

                                         a.   al momento della scadenza del reddito imposto essa possedeva il diritto di godimento sugli investimenti di capitale americani che hanno fruttato il reddito imposto;

                                         b.   al momento della scadenza del reddito imposto essa era residente di Svizzera secondo l’articolo 4 della convenzione;

                                         c.   prova di aver diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’articolo 22 della stessa.

                                                      Per l’art. 14 cpv. 2bis OCDI-USA, il diritto al rimborso o al computo è perento per la persona che:

                                         a.   contrariamente alle prescrizioni legali, non dichiara alle autorità fiscali competenti i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta conformemente all’articolo 11 o il patrimonio americano da cui provengono tali redditi di capitali (persone fisiche);

                                         b.   non contabilizza in modo regolare come redditi i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta conformemente all’articolo 11 (persone giuridiche, società commerciali senza personalità giuridica e imprese straniere con stabile organizzazione all’interno del Paese).

                                                      Gli ammontari rimborsati o computati non fruttano alcun interesse (art. 14 cpv. 3 OCDI-USA).

                                         1.4.

                                         La procedura di rimborso o computo è disciplinata dall’art. 15 OCDI-USA. Il capoverso 1 dispone che la persona che ha diritto in virtù dell’articolo 14 al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d’imposta, debba far valere il suo diritto utilizzando un modulo speciale e producendo gli originali dei conteggi che le sono stati rilasciati in conformità dell’articolo 12 capoverso 1:

                                         a.   all’ufficio competente per accogliere le sue istanze di computo o di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri;

                                         b.   nel medesimo momento in cui essa può far valere un diritto al computo o al rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri scaduti nel medesimo anno in cui sono scaduti i dividendi e gli interessi americani colpiti dalla trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11.

                                         Per l’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA, si può rinunciare a produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga presentato un conteggio generale del medesimo valore.

                                         L’art. 15 cpv. 3 OCDI-USA stabilisce infine che il diritto al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d’imposta si estingua se non viene esercitato nei tre anni successivi allo spirare dell’anno civile in cui sono scaduti i dividendi o gli interessi americani.

                                         Si segnala ancora che l’art. 17 OCDI-USA prevede che i capi secondo e terzo della LIP (Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [RS 642.21]) siano applicabili per analogia ad eccezione degli articoli 23, 24 capoversi 3 e 4, 25, 27 e 28.

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorso si riferisce al rimborso (o al computo) della ritenuta supplementare USA per i periodi fiscali 2006 e 2007. A tale riguardo, si deve considerare che le decisioni di tassazione relative ai due periodi in discussione sono state notificate in momenti diversi. Ci si deve pertanto interrogare dapprima sulla tempestività della contestazione del mancato rimborso.

                                         2.2.

                                         Sebbene l’ordinanza applicabile non contenga alcuna disposizione che disciplini la competenza per la procedura di rimborso ed i relativi rimedi giuridici, si deve ritenere che, secondo l’art. 17 OCDI-USA, siano applicabili per analogia le norme della legge federale sull’imposta preventiva.

                                         Circa la decisione sul rimborso, secondo l’art. 52 cpv. 1 LIP l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.

                                                      Per l’art. 52 cpv. 2 LIP, terminata l’indagine, l’ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.

                                                      Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata (art. 52 cpv. 3 LIP). La decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio (art. 53 cpv. 1 LIP); la decisione sul reclamo, a sua volta, essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).

                                         2.3.

                                         La decisione di tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 è stata notificata ai coniugi __________ il 29 agosto 2007. Essa non fa alcun riferimento al rimborso della ritenuta supplementare USA, che d’altra parte non ha riconosciuto. Nel reclamo del 31 agosto 2007, i contribuenti hanno contestato la stima del valore locativo della loro abitazione e la mancata deduzione delle spese per malattia. Neppure con il successivo ricorso del 7 dicembre 2007 alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno lamentato il mancato rimborso della ritenuta supplementare.

                                         La contestazione contenuta nella lettera del 3 febbraio 2011 appare pertanto manifestamente tardiva. Anche volendo considerare quale decisione di tassazione solo l’atto del 1° settembre 2010, con cui l’Ufficio di tassazione ha infine notificato ai contribuenti la tassazione definitiva, dopo la sentenza con cui il 9 maggio 2008 questa Camera gli aveva rinviato gli atti per una nuova decisione sul valore locativo, il reclamo sarebbe in ogni caso stato irricevibile.

                                         È vero che la decisione di tassazione del 29 agosto 2007 non conteneva una motivazione, come richiesto dal combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 52 cpv. 3 LIP per il caso del mancato rimborso della ritenuta d’imposta; ma il difetto di motivazione non è motivo di nullità della decisione ed avrebbe pertanto dovuto essere censurato mediante reclamo. Dai conguagli dell’imposta cantonale e federale, ricevuti nei giorni successivi alla notificazione della decisione di tassazione, i contribuenti non potevano non constatare che il rimborso domandato gli era stato negato.

                                         Il ricorso è pertanto irricevibile, nella misura in cui si riferisce al rimborso della ritenuta supplementare USA per il periodo fiscale 2006.

                                         2.4.

                                         Diversa è la situazione che concerne il rimborso della ritenuta d’imposta per il periodo fiscale 2007.

                                         La relativa decisione di tassazione IC/IFD è stata infatti notificata ai contribuenti il 26 gennaio 2011, con l’indicazione che l’istanza di rimborso era “respinta in tutto o in parte”. Lo scritto del 3 febbraio 2011, con cui gli insorgenti hanno contestato il mancato rimborso, costituiva pertanto un reclamo tempestivo secondo il combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 53 cpv. 1 LIP. Il fatto che l’Ufficio di tassazione l’abbia invece considerato come nuova istanza di rimborso, ed abbia conseguentemente adottato una nuova decisione suscettibile di reclamo, non ha pregiudicato la posizione dei contribuenti.

                                   3.   3.1.

                                         L’autorità fiscale ha respinto la domanda di rimborso della ritenuta supplementare USA, inoltrata dalla comunione ereditaria ricorrente, ritenendo in sostanza che la stessa non sia pervenuta entro il termine triennale stabilito dall’art. 15 cpv. 3 OCDI-USA. Per giungere a tale conclusione, l’Ufficio di tassazione ha considerato quale istanza di rimborso la lettera del 3 febbraio 2011, con la quale gli eredi della contribuente lamentavano la circostanza che il rimborso fosse stato loro negato, con la decisione di tassazione del 26 gennaio 2011.

                                         È del tutto evidente che il diritto al rimborso o al computo della ritenuta in questione sarebbe stato estinto, se la relativa domanda fosse stata inoltrata solo il 3 febbraio 2011. Infatti, anche la ritenuta sui dividendi scaduti più recentemente (dicembre 2007) avrebbe dovuto essere domandata entro il dicembre 2010, secondo l’art. 15 cpv. 3 OCDI-USA.

                                         I ricorrenti rintengono tuttavia di aver inoltrato l’istanza in modo tempestivo, avendola presentata unitamente alla dichiarazione fiscale per il periodo 2007. A loro avviso, pur non essendosi serviti dell’apposito modulo predisposto dall’AFC, le indicazioni fornite con le dichiarazioni fiscali e, soprattutto, con i relativi allegati, erano sufficienti per ottenere il rimborso.

                                         Si tratta allora di verificare se i documenti inoltrati con la dichiarazione fiscale per il periodo 2007 fossero sufficienti per essere considerati quale valida istanza di rimborso o di computo della ritenuta supplementare USA.

                                         3.2.

                                         Come già rilevato, le condizioni cui deve conformarsi la domanda di rimborso o di computo della ritenuta supplementare USA sono stabilite dall’art. 15 OCDI-USA. L’istante deve far valere il suo diritto utilizzando un modulo speciale e producendo gli originali dei conteggi che gli sono stati rilasciati dal “qualified intermediary” obbligato alla ritenuta secondo l’art. 12 cpv. 1 OCDI-USA. L’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA prevede poi che si possa rinunciare a produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga presentato un conteggio generale del medesimo valore.

                                         In virtù del rinvio previsto dall’art. 17 OCDI-USA, trovano poi applicazione analogica gli articoli 29 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LIP. Il primo afferma che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’imposta preventiva del 19 gennaio 1966 (OIPrev; RS 642.211) stabilisce poi che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per il secondo, chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l’istante è tenuto a:

                                         a.   compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;

                                         b.   fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.

                                         Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

                                         3.3.

                                         Nel caso di un contribuente che, reclamando contro la tassazione IC/IFD, si era limitato a chiedere all’Ufficio di tassazione l’invio del modulo “elenco titoli”, per poter domandare il rimborso dell’imposta preventiva, ma non aveva poi ricevuto alcuna risposta, il Tribunale federale ha negato che tale scritto costituisse una valida istanza di rimborso. Pur riconoscendo che la lettera dei contribuenti indicasse chiaramente la loro volontà di domandare il rimborso dell’imposta preventiva, l’Alta Corte ha rilevato che la stessa disattendeva tuttavia doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta preventiva: da un lato, non era redatta sul modulo ufficiale; dall’altro, non conteneva le informazioni necessarie per il computo dell’importo di cui era chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Le informazioni contenute nell’istanza erano quindi manifestamente insufficienti e non permettevano, secondo i giudici federali, di procedere al rimborso dell’imposta preventiva, di modo che si doveva, senza far prova di formalismo eccessivo, rifiutare di considerare che la citata istanza fosse stata validamente presentata. Tale conclusione ha consentito al Tribunale federale di lasciare irrisolta la questione se il solo fatto di redigere un’istanza di rimborso dell’imposta preventiva in carta libera sia sufficiente per renderla nulla (sentenza dell’11 novembre 1996 n. 2A.62/1995, in RDAT I-1997 N. 36t).

                                         In questo contesto, è tuttavia opportuno sottolineare che la dottrina ammette invece che, se sono adempiute le ulteriori condizioni per il rimborso, la mera omissione dell’inoltro del modulo ufficiale non basta per negare il rimborso dell’imposta preventiva. Ciò che è determinante è che i redditi siano dichiarati e che sia inoltrata una domanda di rimborso per iscritto, munita della firma dell’istante o del suo rappresentante (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 660).

                                         3.4.

                                         Quale sia il “modulo speciale”, che secondo l’art. 15 OCDI-USA deve essere impiegato per ottenere il rimborso o il computo della ritenuta supplementare d’imposta USA, non viene precisato nell’ordinanza stessa. Dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 delle persone fisiche, allestite dalla Divisione delle contribuzioni, risulta che, per far valere il diritto al rimborso della trattenuta supplementare d’imposta USA dedotta dal reddito di titoli americani occorre compilare il “Foglio complementare USA” (R-US 164) riportandone il totale nel Foglio B dell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (cfr. Istruzioni cit., p. 38).

                                         Nel caso in esame, i coniugi __________ avevano menzionato tutti i titoli americani sul Foglio B dell’elenco titoli, indicandone il valore imponibile al 31 dicembre 2007 ed il reddito lordo. Le somme dei valori in questione sono poi state inserite nella riga “riporto da fogli aggiuntivi e complementare USA e DA-1”. Per ognuno dei titoli in discussione, è quindi stato allegato il relativo conteggio rilasciato dalla banca che aveva proceduto alla ritenuta d’imposta, con l’indicazione del reddito imponibile (in USD ed in CHF) e dell’imposta recuperabile (15%). Inoltre, hanno ancora prodotto un estratto patrimoniale al 31 dicembre 2007, rilasciato dalla __________ e recante il dettaglio delle azioni, con il relativo valore ed il rendimento. Infine, i dichiaranti hanno sommato tutti i redditi degli investimenti compresi nell’elenco titoli (fr. 2'836.–) ed hanno chiesto il rimborso del 35% (fr. 992.60) sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta 2007.

                                         3.5.

                                         Pur avendo omesso di produrre il foglio complementare R-US 164, i contribuenti hanno indubbiamente fornito tutte le informazioni necessarie per ottenere il rimborso o il computo della ritnuta supplementare d’imposta USA. In particolare, hanno dichiarato i relativi redditi lordi ed hanno allegato i conteggi rilasciati dalla banca che aveva proceduto alla ritenuta stessa. Inoltre, compilando la parte inferiore della prima pagina della dichiarazione, riservata proprio al “rimborso dell’imposta preventiva”, hanno mostrato in modo inequivocabile la volontà di ottenere il rimborso della ritenuta supplementare, anche se hanno proceduto al calcolo in modo errato, indicando il 35% anziché il 15% del reddito lordo.

                                         Il solo fatto che il foglio complementare R-US 164 non sia stato allegato non può pregiudicare il rimborso o il computo della ritenuta supplementare, senza che l’autorità incorra in un eccesso di formalismo. Tutt’al più, ricevuta la dichiarazione senza il modulo in discussione, avrebbe potuto rivolgersi ai contribuenti, invitandoli a provvedere in tal senso.

                                         In ogni caso, di fronte ad una domanda di rimborso di fr. 992.60, l’autorità di tassazione non poteva ignorare la pretesa dei contribuenti di ottenere il rimborso della ritenuta supplementare USA.

                                         3.6.

                                         È ancora il caso di rilevare che il “Foglio complementare USA”, che secondo l’autorità costituirebbe una condizione imprescindibile per ottenere il rimborso dell’imposta, non solo non è allegato ai moduli inviati ai contribuenti insieme alla dichiarazione ma, nel periodo fiscale 2007, non era neppure disponibile sul sito internet della Divisione delle contribuzioni, dove si possono scaricare i moduli per la dichiarazione fiscale delle persone fisiche (http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/modulipf/2007pf/).

                                         A ciò si aggiunga che il suddetto formulario non è neppure stato tradotto in italiano, ma risulta essere disponibile solo in tedesco ed in francese.

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica il rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per il periodo fiscale 2007, per un importo di fr. 424,20. 

                                         Visto l’esito del ricorso, parzialmente favorevole ai ricorrenti, la tassa di giustizia e le spese sono poste loro carico solo in parte.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 aprile 2011 è riformata nel senso che è riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per il periodo fiscale 2007.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 17 OCDI-USA; art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; -  .  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2011.72 — Ticino Camera di diritto tributario 28.07.2011 80.2011.72 — Swissrulings