Incarto n. 80.2011.51
Lugano 27 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
istanza di revisione della sentenza del 7 marzo 2011 in materia di condono ICom/IC/IFD 2006-2008.
Fatto
- il 24 marzo 2010, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte cantonali 2006-2008 e delle imposte federali e comunali 2007-2008;
- l’autorità di condono, con decisioni dell’8 ottobre 2010, respingeva la domanda in difetto della condizione del grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale;
- le suddette decisioni venivano confermate, su reclamo, il 26 novembre 2010;
- il successivo ricorso interposto dinanzi alla Camera di diritto tributario è stato a sua volta respinto, con sentenza del 7 marzo 2011 (inc. 80.2010.160);
- con la presente istanza di revisione, RI 1 chiede a questa stessa Camera di riesaminare la fattispecie e di concederle “un pagamento degli arretrati in 36 mesi o condono parziale”;
Diritto
- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
- che entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
- l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
- nel caso in esame, appare di primo acchito chiaro che non sono ravvisabili dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova in senso tecnico-giuridico, che possano sostanziare la domanda di revisione;
nella sua prima parte, l’istanza si sofferma su considerazioni di accertamento, ed in particolare sull’imposizione delle rendite percepite dall’ex marito in sostituzione della metà della prestazione d’uscita accumulata in costanza di matrimonio, che disattendono lo scopo stesso dell’istituto del condono;
- come indicato dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (RS 642.121), la procedura di condono non può infatti sostituire i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato;
- nella sua seconda parte, l’istanza si limita invece a riproporre argomenti di merito, che sono già stati affrontati, anche se in modo o con esito non soddisfacente per la contribuente, nella sentenza di cui è richiesta la revisione [(cfr. punti a), d) e e)], oppure a sollevare nuove teorie, che di tutta evidenza non configurano un novum in termini tecnico-giuridici, ma piuttosto una questione di sussunzione giuridica, che per definizione non è idonea a configurare un motivo di revisione [cfr. punti b) e c)];
- si aggiunga infine che la richiesta di “un pagamento degli arretrati in 36 mesi” rappresenta un atto di esecuzione, di esclusiva competenza dell’Ufficio esazione e condoni (cfr. decisione TAF n. A-3144/2007 del 12 maggio 2009);
- alla luce delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione del 7 aprile 2011 deve essere respinta, con carico di tassa di giustizia e spese processuali alla contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dell’istante.
3 Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: