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Ticino Camera di diritto tributario 16.12.2011 80.2011.36

16. Dezember 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,955 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, funzionario federale a Berna e municipale nel Canton Ticino, deduzione forfetaria per attività accessoria dipendente

Volltext

Incarto n. 80.2011.36

Lugano 16 dicembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 18 marzo 2011 contro la decisione del 23 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1952, divorziato, è domiciliato ad __________, ma lavora a __________ alle dipendenze della Confederazione, presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF), quale capo del servizio linguistico italiano. È inoltre membro dell’Esecutivo comunale di __________, dove nel corso del 2009 ricopriva la carica di vicesindaco.

                                         Nella relativa dichiarazione fiscale, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         -  trasporto (abbonamento treno)                        fr.    4'850.–

                                         -  trasporto (abbonamento tram)                         fr.       900.–

                                         -  alloggio                                                               fr. 13'824.–

                                         -  vitto                                                                      fr.    6'400.–

                                         -  altre spese professionali (forfait)                     fr.    2'500.–

                                         -  attività accessoria (mandato pubblico)           fr.    6'415.–

                                         -  totale                                                                    fr. 34'889.–

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 15 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

                                         -  trasporto (abbonamento treno)                        fr.    4'850.–

                                         -  trasporto (abbonamento tram)                         fr.       900.–

                                         -  alloggio                                                               fr. 12'000.–

                                         -  vitto                                                                      fr.    3'200.–

                                         -  altre spese professionali (forfait)                     fr.    2'500.–

                                         -  attività accessoria (mandato pubblico)           fr.    2'000.–

                                         -  totale                                                                    fr. 25'450.–

                                         Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere ridotto a, rispettivamente, fr. 12'000.– e fr. 3'200.– le spese supplementari di alloggio e vitto, dal momento che il contribuente disponeva nel Canton __________ di una sistemazione con cucina. Le spese per l’attività politica erano invece state ammesse nella limitata misura di fr. 2'000.–.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 gennaio 2011, nel quale chiedeva anzitutto che gli fossero riconosciute spese per l’attività accessoria di municipale sino a concorrenza del relativo reddito (fr. 6'415.–), come ammesso negli anni precedenti. Distanziandosi da quanto indicato nella dichiarazione d’imposta, il reclamante chiedeva inoltre che gli fossero riconosciute spese di trasporto per il rientro settimanale con il veicolo privato, pari a fr. 16'800.–, e spese per figli a carico e agli studi di, rispettivamente, fr. 8'725.– e fr. 1'660.–.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 23 febbraio 2011, respingeva sia la deduzione sociale per figli a carico e agli studi, ponendo l’accento sulla circostanza che la figlia __________ avesse ormai compiuto i 29 anni di età, sia la deduzione per spese di trasferta con il veicolo privato, rinviando alla restrittiva giurisprudenza in materia di pendolari settimanali. L’autorità negava inoltre la deduzione di fr. 900.– per l’abbonamento generale del tram, ammessa in prima sede, aumentando nel contempo di 1'000 franchi le spese per l’attività accessoria di vicesindaco    (fr. 3'000.–).

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto già sostenuto in sede di reclamo. Chiede anzitutto che le indennità percepite per l’esercizio del mandato pubblico di vicesindaco vengano azzerate, sottolineando in particolar modo che le sole spese di trasferta da __________ ad __________ per partecipare alle sedute infra-settimanali del Municipio sono di gran lunga superiori. Dopo aver premesso di non possedere alcun abbonamento generale, chiede inoltre che gli vengano riconosciute le effettive spese di trasferta sostenute per spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro, che quantifica in          fr. 16'800.–. Da ultimo, posto che la figlia __________ ha compiuto i 28 anni solo il 15 novembre 2009, chiede una deduzione pro rata temporis per figli a carico e agli studi, pari a fr. 8'725.– e        fr. 1'660.–.

Diritto

                                   1.   Spese professionali deducibili

                                         1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 qui in esame è del 23 dicembre 2008), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 3 DE 2009 e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                         1.3.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato ad __________ ma risiede regolarmente nel Canton __________, dove svolge la propria professione alle dipendenze della Confederazione, presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF), quale capo del servizio linguistico italiano.

                                         La necessità di pernottare al luogo di lavoro non è oggetto di discussione in questa sede. Controversa è invece la deduzione relativa alle spese di trasporto da e per il domicilio ticinese, dove trascorre il fine settimana e dove è pure attivo politicamente, in particolare quale membro dell’Esecutivo comunale.

                                         1.4.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)     […]

                                         c)     per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e       fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         1.5.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).

                                         1.6.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

                                         1.7.

                                         Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al ricorrente.

                                         I comuni di __________ e di __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano poco più di tre ore e mezza per la trasferta in questione. È vero che non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, specie durante la sera e soprattutto durante la notte, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale, che di principio deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, di nessuna rilevanza sono invece gli ulteriori asseriti rientri infrasettimanali per partecipare alle sedute dell’Esecutivo comunale e, più in generale, per svolgere la sua attività politica, che di tutta evidenza nulla hanno a che vedere con le spese causate al contribuente per trasferirsi dal domicilio al luogo di lavoro. D’altra parte, sia detto per inciso, è difficile immaginare che lo stesso debba regolarmente rientrare al proprio domicilio più volte alla settimana, una per partecipare alle sedute municipali e l’altra per trascorrere il tempo libero, ove si pensi appena che ha diritto ad un congedo pagato di 15 giorni per l’esercizio della sua funzione pubblica, senza dimenticare inoltre che la Confederazione permette ai propri dipendenti di gestire con molta flessibilità l’orario di lavoro [l’art. 64 dell’Ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) stabilisce espressamente che se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerte differenti forme di durata del lavoro, basate di norma sull’orario flessibile di lavoro].

                                         In simili circostanze, la scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe tutt’al più comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità; non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul criterio dell’idoneità.

                                         1.8.

                                         La decisione dell’autorità di tassazione di ammettere in deduzione solo la spesa per l’abbonamento generale dei mezzi pubblici non presta pertanto il fianco a critiche. Perplessità desta invece la deduzione dell’abbonamento generale di prima classe, per un ammontare complessivo di fr. 4'850.–.

                                         Come visto, né la legge né il decreto esecutivo per l’imposta cantonale né tanto meno l’Ordinanza per l’imposta federale diretta si pronunciano sulla deducibilità del biglietto di prima classe. In dottrina vi è chi la ammette alla condizione che venga debitamente comprovata la relativa spesa (Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea 2001, n. 8 ad art. 26 LIFD, p. 647) e chi la subordina alla prova della necessità professionale, negandola invece se si tratta di mere esigenze personali (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 121 ad art. 26 LIFD, p. 472). In una recente sentenza dell’11 agosto 2008 (inc. CDT n. 80.2007.53), questa Camera ha chiaramente concluso che non vi è ragione per negare la deduzione delle spese di trasferta in prima classe, dal momento che oggigiorno le vetture di prima non possono più essere considerate particolarmente lussuose; anzi, perlopiù si limitano ad offrire la garanzia di trovare posto a sufficienza per viaggiare e magari per lavorare, soprattutto quando si tratta di spostamenti di una certa durata. In simili casi, il contribuente deve tuttavia comprovare il pagamento del relativo costo, o perlomeno dimostrare la necessità professionale di viaggiare in 1ª classe (cfr., al proposito, decisione del Tribunale cantonale del Canton Friburgo del 16 febbraio 2011, in: RFJ 2011 p. 71).

                                         Nella fattispecie, per contro, il ricorrente ha chiaramente ammesso di essersi servito dell’automobile per gli spostamenti settimanali, senza peraltro sollevare né tanto meno provare esigenze professionali in relazione all’utilizzo della 1ª classe. La deduzione per spese di trasporto dal luogo di domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) deve conseguentemente essere diminuita al costo dell’abbonamento generale di 2ª classe, non prima però di avere verificato la possibilità per il ricorrente di beneficiare di eventuali sconti [secondo l’art. 53 dell’Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.31), per tutta la durata del rapporto di lavoro, gli impiegati della Confederazione hanno infatti diritto ad un abbonamento generale a prezzo ridotto].

                                         1.9.

                                         Altra questione problematica è la deduzione per alloggio, ammessa dall’autorità di tassazione in fr. 12'000.–, conformemente alla nuova formulazione dell’art. 6 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (valido per il periodo fiscale 2011), secondo cui è ammessa la deduzione di fr. 800.– per l’affitto di una camera e fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina.

                                         Una simile soluzione, peraltro nemmeno contestata dal ricorrente, è senz’altro difendibile, specie alla luce della sentenza di questa Camera del 22 ottobre 2008 (inc. CDT n. 80.2007.137), nella quale è stato ribadito che un importo mensile di 800 franchi corrisponde ancora alle esigenze richieste ad una camera di tale natura. In questo contesto, non va tuttavia dimenticato che sono deducibili a titolo di spese professionali unicamente i costi effettivamente sostenuti dai contribuenti. Prima di procedere ad una deduzione schematica come quella proposta dall’autorità di tassazione, occorre pertanto accertarsi che il ricorrente abbia effettivamente a pagare una pigione nel Canton __________, pari almeno all’importo di fr. 12'000.– dedotto dal reddito imponibile.

                                         In assenza del contratto di locazione e di ogni altro elemento probatorio, questa Camera non può fare altro che rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché proceda ad una nuova decisione dopo aver esperito le necessarie indagini.

                                         1.10.

                                         Perplessità desta infine la decisione dell’autorità di tassazione di accordare al ricorrente ben fr. 3'000.– a titolo di spese per l’attività politica accessoria.

                                         Se, da una parte, l’attività politica e, più in generale, i mandati pubblici vanno effettivamente qualificati quale attività professionale dipendente accessoria (cfr. Circolare n. 22/1999 della Divisione delle contribuzioni del 19 gennaio 1999 concernente le indennità speciali al personale di enti pubblici e gli onorari per mandati pubblici), priva di ogni fondamento risulta invece l’entità delle spese ammesse in deduzione. Secondo l’art. 10 del Decreto esecutivo citato, per l’esercizio di un’attività accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduzione complessiva di soli fr. 800.– l’anno. Se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono allora essere esaurientemente giustificate.

                                         Ora, il contribuente non ha portato la benché minima prova di costi sostenuti nell’ambito della sua carica pubblica. Per quanto concerne in particolare le asserite trasferte infrasettimanali da __________ (luogo di dimora settimanale) ad __________ (luogo dell’attività politica), oltre a non essere sufficientemente comprovate, sono in ogni caso già coperte dai costi dell’abbonamento generale di seconda classe, riconosciuti al ricorrente con riferimento agli spostamenti settimanali dal domicilio al luogo di lavoro (punti 1.7. e 1.8.). In questo contesto, può invece essere lasciata aperta la questione, di principio, se il ricorrente abbia davvero diritto alla deduzione delle spese di trasferta dal luogo di dimora settimanale al luogo di domicilio per svolgere la sua attività accessoria. Infatti, come questa Camera ha già avuto modo di stabilire, si considera necessaria, e quindi deducibili a titolo di spesa professionale, unicamente la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, per esempio da una dimora secondaria (inc. CDT n. 80.2006.6).

                                         L’importo di fr. 3'000.– dovrà pertanto essere ridotto a fr. 800.–, corrispondenti alla prevista misura forfettaria. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre alcun giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione gli abbia concesso in deduzione spese sino a concorrenza del relativo reddito. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel quadro di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

                                   2.   Deduzioni sociali per figli a carico e agli studi

                                         2.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         A livello cantonale, è pure deducibile dal reddito imponibile, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'200.– secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati (art. 34 cpv. 1 lett. c LT).

                                         2.2.

                                         Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento”.

                                         2.3

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, op. cit., n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885). Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

                                         Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin, loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112). Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a seconda dell’anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (inc. CDT n. 80.1998.98 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente nel diritto allora in vigore veniva rilevata all’inizio del periodo fiscale stesso (inc. CDT n. 80.2002.150 del 24 settembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 3t). In un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un contribuente che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato coniugato ai fini dell’imposta sul reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all’inizio del periodo fiscale (inc. CDT n. 80.2002.171 del 2 dicembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 6t).

                                         2.4.

                                         Nel caso in esame, come visto, la figlia __________ ha compiuto 29 anni nel corso del periodo fiscale qui in esame. È quindi immediatamente evidente che il ricorrente non possa rivendicare alcuna deduzione sociale, né a livello cantonale (che prevede espressamente un termine di 28 anni di età) né a livello federale (che per costante dottrina e giurisprudenza considera che una formazione possa normalmente ritenersi conclusa al compimento dei 25 anni di età; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 39 ad art. 213 LIFD, p. 1645).

                                         D’altra parte, sia detto per inciso, non può nemmeno passare inosservato che la figlia __________ è domiciliata nel Canton Berna e frequenta un non meglio definito corso di approfondimento presso l’Università di __________. Prima di ammettere le deduzioni sociali in discussione, occorrerebbe ancora verificare se il qui ricorrente abbia effettivamente contribuito al mantenimento della figlia per un importo almeno pari alla postulata deduzione (decisione TF 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p. 632), così come la natura del corso frequentato presso l’Università di Berna. Questioni queste che non meritano tuttavia di essere approfondite in questa sede, dal momento che le deduzioni rivendicate dal ricorrente sono in ogni caso da respingere per raggiunti limiti di età della figlia.

                                   3.   Tassa di giustizia e spese processuali

                                         3.1.

                                         Per tutte le ragioni sopra esposte, l’esito del ricorso è differenziato. Per quanto concerne la deduzione delle spese professionali, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Per quanto concerne invece le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi, il ricorso è respinto.

                                         3.2.

                                         La nuova decisione su reclamo potrà difficilmente essere più favorevole al ricorrente. Ciò si riflette inevitabilmente sull’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, poste prevalentemente a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  La decisione su reclamo del 23 febbraio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per ulteriori accertamenti e per nuova decisione in relazione alle spese professionali deducibili.

                                           1.2.  Il ricorso è respinto per quanto attiene alle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1'080.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 810.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2011.36 — Ticino Camera di diritto tributario 16.12.2011 80.2011.36 — Swissrulings