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Ticino Camera di diritto tributario 11.01.2012 80.2011.179

11. Januar 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,285 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga ottenuta solo nel cantone di domicilio

Volltext

Incarto n. 80.2011.179

Lugano 11 gennaio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 23 dicembre 2011 contro la decisione del 2 dicembre 2011 in materia di multa disciplinare.

Fatti

                                     -   RI 1, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare ad __________;

                                     -   non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine prorogato al 30 settembre 2011, l’RS 1 di Locarno lo diffidava con scritto del 7 ottobre 2011 e quindi, con decisione del 18 novembre 2011, gli infliggeva una multa disciplinare di 100 franchi;

                                     -   il contribuente impugnava quest’ultima decisione con reclamo del 27 novembre 2011, argomentando di avere ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione dall’autorità di tassazione del cantone di domicilio;

                                     -   l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 2 dicembre 2011, nella quale rilevava che il reclamante aveva già precedentemente dovuto inoltrare una dichiarazione fiscale nel Canton Ticino ed era consapevole della necessità di domandare una proroga all’autorità di questo cantone, cosa che peraltro aveva fatto il 24 giugno 2011, ottenendo una proroga fino al 30 settembre 2011;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare, ribadendo che l’autorità fiscale del Canton __________ gli ha concesso una proroga fino al 16 dicembre 2011 per inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2010.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (art. 257 LT);

                                     -   perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         Ø   l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         Ø   e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; agner/jung/steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   il ricorrente non nega di avere omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale nel termine prorogato al 30 settembre 2011, ma ritiene che la proroga concessagli dall’autorità fiscale del cantone di domicilio avrebbe dovuto estendere i suoi effetti anche ai rapporti con l’autorità fiscale ticinese;

                                     -   a tale riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti  intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni;

                                     -   il contribuente assoggettato all'imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo il caso in cui il Cantone di domicilio e l'altro Cantone non abbiano lo stesso sistema di basi temporali d'imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.);

                                     -   tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale relativo al coordinamento e alla semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l'art. 39 cpv. 2 LAID nel senso di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844);

                                     -   pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale;

                                     -   ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t);

                                     -   la tesi del ricorrente, secondo cui la proroga concessagli dal cantone di domicilio doveva avere effetto anche nei confronti dell’autorità fiscale ticinese è pertanto destituita di fondamento;

                                     -   la già citata circolare n. 16 della Conferenza fiscale svizzera osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4);

                                     -   evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale;

                                     -   nella fattispecie, da un documento allegato al ricorso risulta che l’autorità fiscale del Canton __________ ha annullato una multa inflitta all’insorgente e gli ha concesso un’ulteriore proroga con scritto del 13 dicembre 2011;

                                     -   tuttavia, la decisione concernente la proroga non è mai stata trasmessa all’Ufficio di tassazione di Locarno, neppure dopo l’invio della diffida del 7 ottobre 2011;

                                     -   come il contribuente aveva chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2011, allo stesso modo avrebbe potuto rivolgersi nuovamente all’Ufficio di tassazione di Locarno, nell’imminenza della scadenza di tale termine, limitandosi a far presente che l’autorità del suo cantone di domicilio aveva ulteriormente prorogato il termine;

                                     -   il ricorso deve conseguentemente essere respinto;

                                     -   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2011.179 — Ticino Camera di diritto tributario 11.01.2012 80.2011.179 — Swissrulings