Incarto n. 80.2011.157
Lugano 23 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2011 contro la decisione del 26 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________ AG di __________, fino al 31 ottobre 2009.
Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr. 158'300.– per l’IC ed in fr. 163'700.– per l’IFD.
B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 gennaio 2011, contestando la commisurazione del reddito dell’attività accessoria di amministratore condominiale del marito, la misura del reddito immobiliare come pure la mancata deduzione di diverse spese professionali.
Con una successiva lettera del 21 febbraio 2011, RI 1 chiedeva anche di rettificare il reddito dell’attività lucrativa principale, adducendo che il certificato di salario conteneva degli errori.
Nel corso dell’istruzione del reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva diversa documentazione ai reclamanti, che rispondevano con lettere del 14 settembre e 4 ottobre 2011.
C. L’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo con decisione del 26 ottobre 2011.
Per quanto attiene al reddito dell’attività principale, osservava che il certificato di salario era esatto, mentre “la documentazione trasmessa in sede di reclamo risulta essere quella che il datore di lavoro ha allestito per l’AVS alfine di renderla attenta sul versamento di indennità di malattia per il relativo calcolo dei contributi sociali”.
In merito all’attività accessoria, riduceva il reddito da fr. 21'000.– a fr. 15'000.– netti, “in mancanza di documentazione attendibile e al netto di eventuali contributi AVS quale indipendente”.
Il reddito immobiliare veniva per contro elevato da 49'600.– a fr. 50'800.–, con riferimento in particolare ai contratti di locazione presentati nel corso della procedura di reclamo.
Quanto alle spese professionali, l’Ufficio di tassazione le riduceva da fr. 7'300.– a fr. 2'500.–, “in quanto come da comunicazione datata 14 settembre 2011 il contribuente è stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla conclusione del rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano dapprima la commisurazione del reddito della sostanza immobiliare, non adeguato alla vetustà dello stabile. Ribadiscono quindi che a loro avviso il certificato di salario rilasciato al marito dalla__________ AG sarebbe errato. Infine, lamentano la riduzione delle spese professionali rispetto alla prima decisione di tassazione.
Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca propone di respingere il ricorso. In relazione al reddito immobiliare, argomenta di aver semplicemente aggiunto a quanto già precedentemente imposto la pigione incassata per la locazione di due appartamenti, secondo i contratti prodotti durante la procedura di reclamo. ribadisce poi che, “da informazioni assunte presso il datore di lavoro”, il certificato di salario sarebbe esatto. Infine, rileva che è stato lo stesso contribuente ad affermare di essere stato “per tutto il 2009 impossibilitato a seguito malattia a svolgere la sua attività quale dipendente”, cosa che esclude ogni spesa professionale.
Diritto
1. Una prima contestazione si riferisce, come detto, alla misura del reddito dell’attività lucrativa principale di RI 1. Mentre l’autorità fiscale, basandosi sul certificato di salario, ha imposto un reddito netto di fr. 124'514.–, i ricorrenti sostengono che lo stipendio effettivo ammonti a fr. 120'259.20, come risulta dalle buste paga dei mesi da gennaio a ottobre del 2009.
In sede di istruzione del ricorso, questa Camera si è rivolta al datore di lavoro per delucidare tale aspetto.
Con scritto del 6 gennaio 2011, la __________ AG ha riconosciuto che il certificato di salario rilasciato all’insorgente contiene un errore: i contributi AVS/AI, trattenuti dalle indennità giornaliere per malattia versategli nei mesi da febbraio a ottobre 2009, per un totale di fr. 4'829.–, non sarebbero stati dedotti dallo stipendio indicato sull’attestazione fiscale. Alla lettera in questione, la __________ AG ha dunque allegato un nuovo certificato di salario, dal quale risulta uno stipendio netto per il 2009 di fr. 120'259.–.
Su tale aspetto il ricorso può pertanto essere accolto.
Come peraltro rileva in seguito il datore di lavoro del contribuente, l’autorità di tassazione dovrà pure tener conto della circostanza che proprio l’importo indicato (fr. 4'829.–) è poi stato rimborsato al ricorrente nel corso del 2011.
2. 2.1.
In secondo luogo, i ricorrenti contestano il reddito della sostanza immobiliare degli appartamenti di loro proprietà a __________. Mentre i contribuenti hanno attribuito ad un appartamento un valore locativo di fr. 11'000.– ed all’altro uno di fr. 15'000.–, indicando per entrambi “uso proprio”, l’Ufficio di tassazione ha elevato il reddito complessivo, dapprima, a fr. 40'700.– e poi, in seguito a reclamo, a fr. 41'900.–. Dalla motivazione si apprende che, al valore locativo precedentemente dichiarato per l’appartamento occupato dai contribuenti stessi (fr. 16’700.–), l’Ufficio ha aggiunto il canone di locazione risultante da due contratti conclusi proprio all’inizio del 2009 con le loro figlie __________ (fr. 13'200.–) e __________ (fr. 12'000.–), rispettivamente per la locazione di un appartamento al secondo piano e di uno al terzo piano.
2.2.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD, sono imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
Inoltre, per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Le normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore locativo.
L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
L’art. 20 cpv. 2 LT dispone che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
2.3.
Dalla documentazione agli atti si evince che i ricorrenti sono comproprietari di due appartamenti in proprietà per piani a __________, precisamente delle PPP n. __________ e __________, corrispondenti a quote rispettivamente di 131‰ (al 2° piano) e di 141‰ (al 4° piano) del fondo base n. __________ RFD di __________. Mentre uno dei due è occupato dagli insorgenti stessi, l’altro sarebbe abitato dalle figlie. Durante la procedura di reclamo, hanno prodotto due distinti contratti di locazione, conclusi da RI 1 con le figlie __________ e __________, che menzionano appartamenti di superficie e numero di locali diversi, situati l’uno al secondo e l’altro al terzo piano. In una lettera del 4 ottobre 2011 all’Ufficio di tassazione, i contribuenti affermano che l’appartamento da loro abitato è quello sito al 4° piano, mentre quello del secondo piano sarebbe abitato dalle figlie, con le seguenti modalità: “__________paga a __________ la sua parte di affitto, __________ ha l’ordine permanente di versare l’affitto alla Banca __________ __________
A parte le incongruenze relative al piano dove è situato uno dei due appartamenti, la ricostruzione fatta dall’Ufficio di tassazione appare ineccepibile: le figlie dei ricorrenti si dividono una pigione mensile di 2'100 franchi per l’appartamento del secondo piano, importo che costituisce reddito della sostanza immobiliare per i proprietari. La differenza rispetto alla tassazione del periodo fiscale precedente sta nel fatto che allora l’autorità fiscale aveva considerato per entrambi gli appartamenti il valore locativo, ritenendo evidentemente che fossero occupati dai membri della famiglia a titolo gratuito. Poiché nel periodo fiscale litigioso sono stati conclusi i contratti di locazione con le figlie, l’autorità fiscale ha sostituito il valore locativo del secondo appartamento (quello del secondo piano) con la somma delle pigioni pagate dalle figlie per le rispettive parti dell’appartamento.
In considerazione del fatto che l’importo corrispondente al reddito dell’appartamento in discussione è costituito non dal valore locativo bensì dal canone di locazione pagato dalle inquiline, non si possono tenere in considerazione le censure proposte nel ricorso, che si fondano sulla vetustà dell’edificio (risalente al 1972) e sulla qualità delle sue strutture (boiler per l’acqua calda, finestre con telai in legno) e dell’isolazione.
2.4.
Su questo aspetto, il ricorso deve pertanto essere respinto.
3. 3.1.
Infine, gli insorgenti contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per spese professionali. In particolare, lamentano che l’autorità di tassazione, con la decisione su reclamo, abbia negato la deduzione precedentemente concessa per spese di trasporto e di doppia economia domestica. L’Ufficio di tassazione giustifica tale decisione con le informazioni raccolte durante la procedura di reclamo presso gli stessi contribuenti, che avrebbero riconosciuto che RI 1 “è stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla conclusione del rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.
3.2.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3.3.
È del tutto evidente che il contribuente non ha dovuto sostenere, nel corso del periodo fiscale 2009, né spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro né spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio, dal momento che non ha esercitato alcuna attività lucrativa.
Mentre nella decisione di tassazione del 29 dicembre 2010 l’Ufficio di tassazione si era fondato sull’errata premessa che RI 1 avesse lavorato per almeno parte dell’anno, nel corso della procedura di reclamo ha dovuto riesaminare la questione alla luce della richiesta dei contribuenti, che esigevano deduzioni più elevate. Si è allora rivolto loro, chiedendogli per quale periodo il marito fosse stato in malattia. Con lettera del 14 settembre 2011, RI 1 ha risposto di essere stato “in malattia a partire dal 1 ottobre 2008 fino al 31 ottobre 2009 (pagamento da __________). Dal 1 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 (pagamento da parte della __________)”.
Non si comprende allora come i ricorrenti possano pretendere che vengano ripristinate le deduzioni che l’Ufficio di tassazione gli aveva riconosciuto sull’errata premessa che l’incapacità lavorativa fosse durata solo per una parte dell’anno.
L’autorità fiscale ha già mostrato notevole generosità ammettendo comunque la deduzione forfetaria delle “altre spese necessarie per l’esercizio della professione”.
4. Il ricorso è dunque accolto limitatamente alla commisurazione del reddito del lavoro. La tassa di giustizia e le spese processuali sono conseguentemente poste a carico dei ricorrenti nella misura della loro soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 ottobre 2011 è riformata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale di RI 1 è ridotto a fr. 120'259.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 600.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: