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Ticino Camera di diritto tributario 28.12.2012 80.2011.146

28. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,273 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Assoggettamento illimitato: domicilio in altro cantone, soggiorno di almeno 70 giorni nel Canton Ticino, non domicilio fiscale secondario, eventuale domicilio alternato

Volltext

Incarto n. 80.2011.146

Lugano 28 dicembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

CO 1   

oggetto

ricorso del 28 ottobre 2011 contro la decisione del 4 ottobre 2011 in materia di IC 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1950, divorziato, nel periodo fiscale qui in esame era formalmente domiciliato a __________, nel Canton __________.

                                         Il contribuente lavora a __________, alle dipendenze di due società di consulenza immobiliare, fiduciaria e fiscale di sua proprietà: la __________, di cui è amministratore delegato e creditore correntista, e la __________, di cui è presidente e direttore. Egli siede inoltre nel consiglio di amministrazione di altre importanti società con sede a __________ (Canton __________), __________ (Canton __________), __________ (Canton __________), __________ (Canton __________) e __________.

                                  B.   Alla ricerca di un posto dove potersi riposare e dedicare al proprio benessere generale, nel corso del 2007 il contribuente acquistava, tramite la __________ da lui controllata, una grande villa monofamiliare nel comune di __________. Con la stessa società concludeva poi un contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un esborso mensile di 17'500 franchi, direttamente addebitato al conto correntista vantato nei suoi confronti.

                                         La villa è tutt’oggi abitata dall’amica __________, che figura pure nel libro paga della società zurighese quale “segretaria/traduttrice”.

                                  C.   L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 23 maggio 2011, notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento illimitato per il periodo fiscale 2010. L’autorità spiegava nella motivazione allegata di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del comune di __________, ritenendo adempiuti “i requisiti per un domicilio fiscale accessorio per appartenenza personale”.

                                  D.   Il contribuente, rappresentato dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 14 giugno 2011, sottolineando in particolare che nel comune di __________ trascorreva “soltanto alcuni fine settimana per riposarsi e godere del clima”, mentre il centro dei suoi interessi economici e personali rimaneva il comune di __________, nel Canton __________.

                                         Con un ulteriore scritto del 10 agosto 2011, il contribuente precisava quindi di trascorrere all’incirca 70 giorni all’anno nel Canton Ticino (35 fine settimana non consecutivi), 40 giorni all’estero (per lavoro e vacanze) e il tempo rimanente a __________. A dimostrazione delle importanti relazioni personali intrattenute nella regione del lago di __________, poneva inoltre l’accento sul sostegno finanziario concesso a varie istituzioni ed organizzazioni locali a scopo benefico, tra cui la __________ di __________ ed il __________ di __________, aggiungendo infine di avere scelto di passare una parte del suo tempo libero in Ticino per poter condividere con l’amica __________ “l’hobby del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte”.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione, con decisione del 4 ottobre 2011, respingeva il reclamo, ritenendo elementi propri a fondare un domicilio fiscale (accessorio) fondato sull’appartenenza personale non soltanto il tempo trascorso in Ticino e la conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, ma anche la stretta relazione intrattenuta con __________, “sintomatica di un presumibile centro degli interessi vitali ideali del contribuente a __________”.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, seppure quale domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale.

                                         Il ricorrente ribadisce anzitutto che il rapporto con __________ è fondato esclusivamente sull’amicizia, trattandosi “di una delle tante relazioni personali che egli ha”. Conferma quindi di non avere nessuna intenzione di stabilirsi durevolmente nel Canton Ticino, ma di voler trascorrere a __________ soltanto una parte del suo tempo libero. Lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo che l’autorità fiscale gli avrebbe concesso di consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 10 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna propone di respingere il gravame. Sottolinea in particolare di avere sottoposto al contribuente tutti gli atti utilizzati per sostenere la sua tesi, rinviando in particolare allo scritto del 20 luglio 2011 e al verbale di audizione del 4 agosto 2011.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Dal profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, nella forma di un carente accesso agli atti dell’incarto fiscale, sostenendo in particolare che l’autorità di tassazione gli avrebbe concesso di consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.

                                         A prima vista, tale censura si appalesa inconsistente, dal momento che il contribuente ha avuto accesso anche ad altri atti, come dimostra inequivocabilmente il verbale di audizione del 4 agosto 2011. Gli ulteriori documenti presenti nell’incarto fiscale sono le copie delle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 inoltrate alle competenti autorità del Canton __________ (dove il contribuente era domiciliato), per cui è facile presumere che lo stesso ne sia già in possesso. Sulla questione non occorre tuttavia soffermarsi ulteriormente, poiché la decisione impugnata va comunque annullata nel merito per le ragioni che saranno esposte nei considerandi che seguono.

                                         1.2.

                                         Spetterà quindi all’Ufficio di tassazione pronunciarsi nuovamente su un eventuale richiesta di accesso agli atti.                               In questa sede ci si limita a ricordare che l’art. 187 LT attribuisce al contribuente la facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv. 1), mentre prevede che egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 3).

                                         Anche l’art. 29 della Costituzione federale garantisce il diritto di accedere agli atti di un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al mantenimento del segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa soltanto quando all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine pubblico o quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113 Ia 262; 113 Ia 4).

                                   2.   2.1.

                                         Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

                                         2.2.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

                                         2.3.

                                         Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         - almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

                                         - almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere qualificata come “transitoria” (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)

                                         2.4.

                                         Le persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

                                         Il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.

                                         2.5.

                                         Per contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).

                                         Esso viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali) del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).

                                    3   3.1.

                                         Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).

                                         Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

                                         3.2.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non ha mai messo in discussione l’esistenza di un domicilio fiscale primario a __________, nel Canton __________, dove il ricorrente possedeva un appartamento di cinque locali e mezzo (doc. 6). Del resto, gli interessi professionali del ricorrente – a capo di un importante gruppo societario (doc. 8) – sono concentrati nella zona della città di __________, che dista poco più di 30 minuti dal comune di __________, senza dimenticare infine le numerose relazioni sociali e culturali che lo legano a tale regione: come visto, egli sostiene finanziariamente diverse istituzioni ed organizzazioni locali, tra cui la __________ di __________ e il __________ di __________ (doc. 9).

                                         Fatta questa necessaria premessa, l’autorità ritiene tuttavia che il ricorrente debba essere assoggettato illimitatamente all’imposta anche nel Canton Ticino, sulla base dei seguenti elementi: l’acquisto, tramite la __________ da lui controllata, di una grande villa a __________; la successiva conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, con addebito diretto della pigione mensile al conto correntista vantato nei confronti della stessa società locatrice; la stretta relazione intrattenuta con __________, residente nella villa di __________ sin dal 1° gennaio 2009; il tempo libero trascorso in Ticino (70 giorni all’anno, così come ammesso dal contribuente), pari all’incirca ad un quinto dell’anno; la distanza dall’allora domicilio di __________ e dalla sede zurighese delle sue società, a riprova della sua intenzione di stabilirsi durevolmente in Ticino, soprattutto se si considera che “nella quiete e tranquillità di __________ egli trova le condizioni ideali per il riposo e per coltivare i propri interessi e piaceri personali, lontano dal caotico mondo lavorativo”; infine, la dichiarazione sottoscritta dall’Amministrazione fiscale del Canton __________, che ritiene giustificato lo strumento della ripartizione dell’imposta con il Canton Ticino.

                                   4.   4.1.

                                         L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ritiene di poter beneficiare della ripartizione pro rata temporis dei fattori imponibili di reddito e di sostanza del contribuente, legittimando tale pretesa “dalla più che verosimile costituzione di un domicilio fiscale (accessorio) secondario… a __________”. A suo avviso, preso atto di tutti gli indizi elencati sopra, anche un soggiorno di soli 70 giorni all’anno (così come ammesso dallo stesso ricorrente) giustificherebbe infatti un suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, rilevando in particolare che la giurisprudenza del Tribunale federale – la sola vincolante in materia di doppia imposizione intercantonale – non si sarebbe mai pronunciata su un caso simile.

                                         4.2.

                                         A torto. L’autorità di tassazione sembra dimenticare che la prassi di doppia imposizione del Tribunale federale agisce solo negativamente, nel senso che essa si limita a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto cantonale, senza tuttavia sancire positivamente il diritto cantonale di imporre.

                                         ll domicilio fiscale (accessorio) del soggiorno stagionale – abbastanza raro in pratica – presuppone, per definizione, che il contribuente sia illimitatamente imponibile in virtù dell’appartenenza personale in due Cantoni: in uno in base al domicilio fiscale e nell’altro in base ad una dimora fiscale qualificata (Locher, op. cit., p. 35). Ora, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 2 cpv. 3 lett. b LT e 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa oppure 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. Solo in questi casi è possibile ammettere un assoggettamento illimitato, da affiancare al domicilio fiscale primario secondo le regole di collisione del Tribunale federale.

                                         È quindi immediatamente evidente che un soggiorno di soli 70 giorni all’anno non permette di creare una dimora fiscale qualificata nel Canton Ticino e, di conseguenza, un domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale. Fintantoché non sarà resa verosimile una permanenza ticinese più lunga, senza peraltro interruzioni apprezzabili, una ripartizione pro rata temporis dei fattori imponibili di reddito e di sostanza del contribuente è fuori discussione.

                                         4.3.

                                         Nel caso di specie, alla luce di tutti gli indizi elencati sopra, potrebbe tutt’al più entrare in linea di considerazione un cosiddetto domicilio fiscale primario alternato, che comporta – di principio – la suddivisione della sovranità fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).

                                         In deroga al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente con due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità (Locher, op. cit., p. 30). Ad esempio, quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in due luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174). Questo è pure il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due luoghi sia approssimativamente equivalente nell’arco di un anno.

                                         4.4.

                                         Gli indizi elencati dall’autorità di tassazione sono senz’altro pertinenti, ma non permettono ancora di rendere verosimile rapporti di pari intensità con il Canton Ticino e con il Canton Svitto.

                                         Certo, il ricorrente possiede a __________, tramite una società da lui controllata, una lussuosa villa di vacanza. Con la stessa società ha inoltre concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un esborso mensile di 17'500 franchi, che viene direttamente addebitato al conto correntista vantato nei suoi confronti. Nella grande villa di __________ – dove trascorre il tempo libero e cura il proprio benessere generale – risiede inoltre la signora __________, che in occasione di un verbale di udienza del 20 dicembre 2010 – agli atti dell’incarto fiscale – non ha esitato a definirsi sua compagna di vita, aggiungendo inoltre che il contribuente si occupa di tutte le spese vive, recandosi in Ticino regolarmente nei fine settimana. Per dimostrare un suo assoggettamento fiscale illimitato nel Canton Ticino, all’autorità di tassazione incombeva tuttavia provare anche l’intensità dei legami sociali e culturali intessuti da RI 1 con il nostro Cantone. In particolare, prendendo spunto dai suoi passatempi del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte, avrebbe potuto verificare l’eventuale sostegno finanziario a istituzioni e organizzazioni locali, l’eventuale frequentazione di corsi e/o conferenze, di concerti e/o manifestazioni culturali, così come un elenco delle amicizie locali e di quelle della sua compagna __________. Tali elementi, unitamente ad altre richieste di informazione, potrebbero pure contribuire a fare chiarezza sulla durata complessiva del suo soggiorno ticinese, finora ammesso in 70 giorni sulla base delle sole affermazioni del ricorrente stesso.

                                         A tale riguardo appare ancora opportuno ricordare che il contribuente ha l’obbligo di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni determinanti ai fini del suo assoggettamento, conformemente al dovere di collaborazione sancito dall’art. 200 LT, specie se si considera che anche l’Amministrazione fiscale del Canton __________ ritiene giustificata la suddivisione della sovranità fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori fiscali (cfr. scritto del 20 aprile 2011).

                                   5.   5.1.

                                         Di fronte all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se il ricorrente avesse, nel periodo fiscale 2010, rapporti di pari intensità con il Canton Ticino e il Canton Svitto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa decisione.

                                         5.2.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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