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Ticino Camera di diritto tributario 03.02.2011 80.2011.14

3. Februar 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,023 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Procedura: ricorso contro decisione in materia di esenzione fiscale, termini, non sospensione per ferie giudiziarie

Volltext

Incarto n. 80.2011.14

Lugano 3 febbraio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 29 gennaio 2011 contro la decisione del 17 dicembre 2010 in materia di esenzione fiscale.

Fatti

                                     -   con decisione del 17 dicembre 2010, lCO 1 ha respinto un reclamo interposto dal RI 1 contro la decisione con cui la stessa autorità gli aveva negato l’esenzione dalle imposte cantonali e federali sull’utile e sul capitale;

                                     -   il 28 gennaio 2010 l’associazione contribuente ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, postulando l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo l’art. 5 del Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le persone giuridiche di cui alle lettere f e g dell’art. 65 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni;

                                     -   l’art. 5 cpv. 2 dello stesso regolamento precisa che contro le decisioni dell’Ufficio giuridico è data facoltà di reclamo al medesimo Ufficio e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT;

                                     -   sebbene il Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) non contenga una disposizione specifica, la stessa competenza e la medesima procedura sono previste anche per l’esenzione dall’imposta federale diretta;

                                     -   l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;        

                                     -   tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   la legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe;

                                     -   nella fattispecie, l’associazione ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 28 gennaio 2011, la decisione su reclamo che le era stata notificata il 17 dicembre 2010;

                                     -   l’insorgente sostiene che, per effetto delle ferie giudiziarie natalizie, il termine sarebbe stato prolungato;

                                     -   la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);

                                     -   queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1); 

                                     -   neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

                                     -   del resto, questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);

                                     -   è vero che l’art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di «procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm);

                                     -   tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Bor­ghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);

                                     -   il termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dal­l’art. 13 lett. a LPamm;

                                     -   ne consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato inoltrato ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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