Incarto n. 80.2011.139
Lugano 15 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 ottobre 2011 contro la decisione del 19 settembre 2011 in materia di revisione IC e IFD 2005.
Fatti
A. Le sorelle __________ e RI 1, nel periodo fiscale 2005, erano socie della __________ Snc e della __________ Sagl. Quest’ultima società è stata messa in liquidazione nel corso del 2005 e radiata dal registro di commercio il 14 novembre 2006. La collettiva, fino al momento della liquidazione della Sagl, vantava un credito nei confronti di quest’ultima. Con lo scioglimento della __________ Sagl, la __________ ha perso definitivamente il credito, che ammontava a tale momento a fr. 123'797.–.
Nella dichiarazione d’imposta (questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici) 2005, la __________ ha indicato di avere conseguito un utile di fr. 64'082.–, da suddividere fra le socie.
B. Con decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2005, nella quale il reddito dell’attività lucrativa indipendente era stabilito in fr. 75'000.–, in quanto all’utile dichiarato (fr. 73'005.–) erano state aggiunte “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
C. Nel questionario per società in nome collettivo per il periodo fiscale 2006, inoltrato nel gennaio 2008, la __________ indicava di aver subito una perdita di fr. 146'983.–, costituita dalla perdita d’esercizio di fr. 23'185.– e dalla “perdita straordinaria __________ Sagl (vedi conti annuali per esercizio chiuso al 31.12.2005 + nota allegata)”. Nella nota allegata, la rappresentante delle contribuenti rilevava che “la perdita straordinaria di CHF 123'797.4 contabilizzata nel 2005 con contropartita il conto del credere straordinario” doveva essere riconosciuta nell’esercizio 2006, per il fatto che “la società __________ Sagl è stata radiata dal registro di commercio del cantone Ticino in data 14 novembre 2006”.
Nel corso di un’audizione tenutasi il 28 gennaio 2011, la rappresentante delle contribuenti sottoscriveva con l’autorità fiscale un accordo, con cui venivano definiti gli utili della __________ per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. In tale ambito, veniva precisato che non era ammessa “nell’esercizio 2006 la perdita su crediti straordinaria di fr. 127'797.– richiesta extra contabilmente, essendo la stessa di pertinenza del precedente esercizio 2005 cresciuto in giudicato dove è già stata contabilizzata, e dove non è stata ammessa in base ai dati dichiarati dal precedente rappresentante”. Le contribuenti si riservavano tuttavia di presentare un’istanza di revisione per la tassazione 2005.
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D. Il 22 marzo 2011 la contribuente inoltrava un’istanza di revisione della decisione di tassazione 2005 del 24 gennaio 2007. L’istante rimproverava all’autorità fiscale di aver “ripreso i valori così come dichiarati senza partire, come avrebbe dovuto, dall’utile netto risultante dai conti d’esercizio”.
L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 20 giugno 2011, negando che fosse adempiuto uno dei motivi di revisione previsti dalla legge.
Un reclamo della contribuente veniva respinto con decisione del 19 settembre 2011, nella quale l’autorità di tassazione rilevava che i motivi addotti non giustificavano la revisione e che inoltre avrebbero potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza dal contribuente (o dal suo rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 2005, ritenendo adempiuti due motivi di revisione. In primo luogo, il funzionario incaricato non avrebbe fatto i dovuti accertamenti ed avrebbe concluso, senza inserire alcuna nota nella decisione di tassazione, che la perdita di fr. 123'797.– fosse di natura privata e quindi di pertinenza dei soci della collettiva. In secondo luogo, l’insorgente ritiene che sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, in quanto “solo oggi” avrebbe appreso che “la perdita straordinaria di fr. 123'797.--, considerata come di natura privata, è in realtà una perdita aziendale fiscalmente deducibile”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Nella fattispecie, come rilevato, la ricorrente lamenta anzitutto il fatto che, sebbene la dichiarazione fiscale da lei presentata avesse escluso la perdita in discussione dal calcolo dell’utile, l’autorità di tassazione non abbia approfondito la questione d’ufficio. A suo avviso, per il fatto che il conto economico indicava la perdita su crediti di fr. 123'797.–, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto interpellare il suo rappresentante o “insenrire una nota nella decisione di tassazione”.
Nella misura in cui l’autorità fiscale ha fondato la sua decisione di tassazione proprio sulla dichiarazione presentata dalla contribuente, quest’ultima non può certo rimproverarle di non avere tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere.
D’altronde, il fatto di non avere accennato alla questione della perdita nella decisione di tassazione non costituisce evidentemente una violazione di una “norma essenziale di procedura”. Basti considerare, a tale proposito, che la legge impone all’autorità fiscale di comunicare al contribuente, al momento della notifica della decisione di tassazione, solo “le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta” (articoli 205 cpv. 2 LT e 131 cpv. 2 LIFD).
È poi opportuno ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
2.2.
Neppure costituisce un motivo di revisione la circostanza che “solo oggi le ricorrenti sono venute a conoscenza che la perdita straordinaria di CHF 123'797.64, considerata come perdita di natura privata, è in realtà una perdita aziendale fiscalmente deducibile”.
A parte il fatto che non si comprende come debba essere interpretato il riferimento temporale (“oggi”, cioè il giorno dell’inoltro del ricorso?), basti ricordare che, secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.).
Non si vede chi altri dovesse sapere che la perdita sui crediti avesse carattere commerciale e non privato, se non le stesse titolari della __________ ed il loro rappresentante e consulente fiscale.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di Anzonico.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: