Incarto n. 80.2010.68
Lugano 6 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 maggio 2010 contro le decisioni del 20 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1, residente a __________ (__________), è assoggettata limitatamente all’imposta nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________.
Con due decisioni del 4 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007. Il reddito imponibile era commisurato in complessivi fr. 1'800.– per il 2006 ed in fr. 3'800.– per il 2007, mentre il reddito determinante per l’aliquota era stabilito in fr. 250'500.– per il 2006 ed in fr. 253'800.– per il 2007. La sostanza imponibile era commisurata in fr. 97'000.– per il 2006 ed in fr. 46'000.– per il 2007, mentre quella determinante per l’aliquota era fissata, rispettivamente, a fr. 1'246'000.– ed a fr. 46'000.–.
B. Il 26 aprile 2009 la contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione del 4 marzo 2009. L’autorità fiscale si rivolgeva a due riprese (18 maggio e 30 novembre 2009) alla reclamante, invitandola a trasmetterle una copia “dell’ultima tassazione rilasciata dalle autorità fiscali boliviane” (sic).
Con decisioni del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante due richieste, la contribuente non aveva provveduto a far pervenire la documentazione necessaria atta a stabilire gli elementi imponibili all’estero.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, assistita dalla RA 1, è insorta contro la decisione del 20 maggio 2010 dell’Ufficio di tassazione domandando la rettifica delle tassazioni IC/IFD 2006 e 2007.
Con scritto del 26 ottobre 2010, il giudice delegato si è rivolto all’insorgente, invitandola a produrre ulteriore documentazione in merito alla sua residenza, alla sua situazione familiare ed ai suoi redditi ed alla sua sostanza complessivi. La risposta è pervenuta il 9 novembre 2010.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).
1.2.
Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).
Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).
2. 2.1.
Come già ricordato, la contribuente, nei periodi fiscali litigiosi risiedeva in Colombia ed era proprietaria di immobili in Svizzera: oltre a partecipare ad una comunione ereditaria che è proprietaria di una casa ad __________, era pure proprietaria di una casa a __________ (____________________. Quest’ultimo immobile, tuttavia, non è stato considerato dall’autorità fiscale nella sua decisione di tassazione, sebbene fosse menzionato già nel reclamo del 26 aprile 2009. Per la prima volta nell’ambito della procedura di ricorso, poi, la ricorrente ha prodotto le dichiarazioni fiscali sua e del marito, sottoposte all’autorità fiscale colombiana.
2.2.
L’esistenza della casa di __________ (__________) solleva un primo quesito. Secondo l’art. 217 cpv. 1 LIFD, l’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale le condizioni di cui all’articolo 4 sono rispettate alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell’assoggettamento fiscale. L’art. 217 cpv. 2 precisa che, se le condizioni di cui all’articolo 4 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.
Constatato che l’immobile sito nel Canton __________ ha un valore nettamente superiore a quello ticinese, ci si domanda se l’imposta federale diretta per i periodi fiscali litigiosi non sia già stata riscossa da quel Cantone.
È vero che la ricorrente non ha sollevato tale censura e che d’altronde tuttora non è pervenuta una decisione di tassazione del Canton __________. Tuttavia, la questione merita di essere approfondita, tanto più che l’esistenza di un altro immobile in Svizzera impone comunque di esigere dall’insorgente la produzione di una copia della decisione di ripartizione intercantonale allestita dall’autorità fiscale cantonale.
2.3.
Per quanto attiene al reddito ed alla sostanza all’estero, come ricordato, in seguito alla richiesta del giudice delegato la contribuente ha per la prima volta trasmesso alla Camera di diritto tributario copia delle dichiarazioni presentate, da lei e dal marito, all’autorità fiscale colombiana nei periodi fiscali in discussione. Dalle stesse si ricavano la sostanza ed il reddito assoggettati alle imposte nello Stato di residenza.
Precisamente, questi sono gli elementi che emergono dai documenti citati (in franchi):
2006
2007
reddito
sostanza
reddito
sostanza
marito
150’494
912’820
133’076
979’710
moglie
12’677
185’230
19'581
189’613
totale
163’171
1'098’050
152’657
1'169’323
Per la conversione della valuta __________ (__________) ci si è basati sui dati reperibili sul sito internet del Credit Suisse (http://www.oanda.com/convert/classic?user=creditsuisse_it&lang=it&date_fmt=normal), considerando il tasso di cambio a contanti alla fine dei rispettivi periodi fiscali.
L’autorità fiscale intraprenderà una nuova ripartizione dei fattori imponibili, nei rapporti intercantonali ed internazionali, applicando i suddetti importi di reddito e di sostanza (lordi).
2.4.
Come detto, resta poi da verificare la situazione fiscale nel Canton __________, dove la ricorrente è proprietaria di una casa. A tale riguardo, si è limitata ad allegare al ricorso un progetto di ripartizione internazionale/intercantonale, allestito dal suo rappresentante. L’autorità di tassazione dovrà esigere che produca una copia della ripartizione intrapresa dal fisco del Canton __________. Inoltre, dovrà comprovare l’esistenza dei debiti ipotecari, a loro volta indicati nella bozza di ripartizione, ed i relativi interessi passivi.
3. Per le ragioni esposte, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati. In particolare, insieme alla sentenza, l’autorità fiscale riceverà la documentazione trasmessa alla Camera dalla contribuente. Quest’ultima, da parte sua, farà pervenire quanto prima all’Ufficio di tassazione la ripartizione intercantonale e l’eventuale tassazione dell’imposta federale diretta, che le sono state notificate dall’autorità del Canton __________.
4. Nonostante l’esito del ricorso, si giustifica di porre a carico della ricorrente, almeno in parte, la tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Nella fattispecie, è probabile che l’esito del ricorso sia favorevole alla ricorrente, almeno in una certa misura. Non si può tuttavia ignorare il fatto che l’Ufficio di tassazione ha dovuto procedere alla tassazione della contribuente senza alcuna sua collaborazione. Neppure nella procedura di reclamo, nonostante due inviti a produrre la documentazione necessaria, ella ha adempiuto i suoi obblighi procedurali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 20 maggio 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 80.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; (insieme alla documentazione trasmessa alla Camera l’ 8/9.11.2010) -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: