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Ticino Camera di diritto tributario 06.12.2010 80.2010.45

6. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,832 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, condizioni

Volltext

Incarto n. 80.2010.45

Lugano 6 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 31 marzo 2010 contro la decisione del 10 marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1, oltre ad essere specialista di laboratorio medico, è accessoriamente attivo nel campo dell’insegnamento, in una scuola cantonale.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2008, per quanto concerne l’attività accessoria dipendente del marito, che aveva prodotto un reddito lordo di fr. 9'840.–, i coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di un importo pari a fr. 780.- a titolo di spese di trasferta e fr. 3'330.- per l’uso professionale di un locale del loro appartamento.

                                  B.   Con decisione del 10 febbraio 2010 l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 100'000.– per l’IC ed in fr. 106'100.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione delle spese per il locale professionale, adducendo che il grado di occupazione del contribuente non era atto a giustificare un ufficio presso il domicilio privato.

                                  C.   Il 6 febbraio 2010 il contribuente interponeva reclamo contro la decisione dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui gli aveva riconosciuto la deduzione per l’attività accessoria solo in misura limitata, ovvero unicamente il forfait per “altre spese professionali”.

                                         Con decisione del 10 marzo 2010  l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la deduzione limitata al previsto forfait, argomentando essenzialmente che “il contribuente svolge l’attività di docente solo a titolo accessorio” e che “rientra fra i canoni abitativi odierni la destinazione di un locale presso la propria abitazione come ufficio per disbrigare le normali e correnti faccende amministrative personali. L’utilizzo limitato di un simile locale presso l’abitazione del contribuente anche per la preparazione delle lezioni, non trasforma in automatico il locale in questione come spazio interamente ad uso professionale”.

                                  D.   Con il presente, tempestivo ricorso RI 1 contesta la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non gli viene concessa la deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale. Ribadisce che l’uso del locale non è una semplice comodità, bensì una necessità legata alla professione di docente che, a suo parere, non dipenderebbe dal grado di occupazione (parziale o tempo pieno). Chiede quindi che la deduzione in relazione all’uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale di fr. 3'330.- venga riconosciuta.

Diritto

                                   1.   Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                   2.   2.1.

                                         La motivazione con cui l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese per l’uso di un locale a scopo professionale si fonda su due argomenti: il fatto che rientrerebbe nei canoni abitativi odierni la destinazione di un locale della propria abitazione come ufficio e la circostanza che il contribuente sarebbe docente a tempo parziale.

                                         Tali argomentazioni sono contestate dal ricorrente, che sottolinea come la prima sia contraddittoria, poiché comporterebbe un rifiuto della deduzione anche nei confronti di chi insegna a tempo pieno, mentre la seconda non terrebbe conto del fatto che un docente a tempo parziale necessita dello stesso spazio di un docente a tempo pieno.

                                         2.2.

                                         La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).

                                         Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:

·        l' esecuzione regolare al domicilio di una parte importante del proprio lavoro professionale;

·        la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341 ss);

·        l’ assenza di un locale sul posto di lavoro, poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.

                                         Necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).

                                         2.3.

                                         Questa Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, è usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).

                                         Questa Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).

                                         Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).

                                         2.4.

                                         La motivazione non consente di condividere senz’altro la decisione impugnata.

                                         Come sostiene il ricorrente, infatti, il semplice riferimento ai “canoni abitativi” di oggi non conduce ad alcuna conclusione: come si è già ricordato, lo ha affermato anche la giurisprudenza di questa Camera, precisando poi però che la deduzione si giustifica tuttavia quando un docente non disponde sul luogo di lavoro di uno spazio adeguato alla preparazione dei corsi ed alla correzione dei lavori degli studenti.

                                         Né basta il fatto che quella per cui la deduzione è rivendicata costituisca un’attività accessoria ad escludere la deduzione delle spese per l’uso professionale di un locale. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, infatti, la deduzione litigiosa deve essere riconosciuta anche quando il locale viene impiegato esclusivamente per un’attività accessoria, purché raggiunga una certa proporzione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 657; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., n. 14 ad § 35, p. 539; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 30 ad § 26, p. 408, e giurisprudenza citata). In alcuni cantoni, la deduzione viene tuttavia ammessa, in tali casi, in misura proporzionale (p. es. Argovia e San Gallo; cfr. Funk, loc. cit.; St. Galler Steuerbuch 39 n. 1).

                                         2.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Camera non è in grado di esprimersi sulla legittimità della decisione contestata. Infatti, non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia accertato l’adempimento delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento della deduzione rivendicata.

                                         In particolare, dagli atti non emerge alcuna indicazione che permetta di concludere che l’insorgente abbia eseguito regolarmente al domicilio una parte importante del proprio lavoro di docente.

                                         Né è stato verificato se egli non disponga,  nell’istituto presso il quale insegna, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni).

                                         Inoltre, non vi sono elementi che permettano di stabilire se il contribuente disponga nella sua abitazione di un locale particolare utilizzato esclusivamente in relazione alla preparazione delle lezioni ed alle altre mansioni connesse con l’insegnamento a tempo parziale. Il fatto che l’appartamento si componga di 4 locali e mezzo e che la sua famiglia sia composta da quattro persone potrebbe anche indurre a dubitarne.

                                         Infine, dagli atti non emerge chiaramente quale sia l’impegno richiesto all’insorgente dallo svolgimento della sua attività accessoria. In particolare, non è neppure noto il numero di ore di insegnamento né il grado di occupazione che esse comportano.

                                   3.   Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 10 marzo 2010 deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti indicati, in collaborazione con il ricorrente, ed adotti poi una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 10 marzo 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti poi una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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