Incarto n. 80.2010.159
Lugano 9 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 dicembre 2010 contro la decisione del 17 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- con decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha respinto il reclamo interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro la tassazione IC/IFD 2009;
- il 17 dicembre 2010, i contribuenti hanno indirizzato all’autorità fiscale una lettera così formulata:
Facciamo ricorso nei termini prescritti in quanto non condividiamo la vostra decisione. Chiediamo di poter avere un colloquio per chiarire spiegare la nostra dichiarazione d’imposta.
In quanto difficile documentare esattamente, ma desideriamo chiarire il nostro uso di mezzi propri per andare a lavorare per impiego a turni e orari senza possibilità di mezzi pubblici e distanza del luogo con uso di mezzi propri per eseguire gli acquisti (alimentari) e pulizie per il luogo di lavoro.
- l’Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera lo scritto dei contribuenti;
- con lettera dell’8 marzo 2011, questa Camera ha attribuito ai contribuenti un termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso contro la decisione su reclamo e, in caso di risposta affermativa, per motivarlo conformemente ai requisiti legali, avvertendoli che in caso contrario il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- i contribuenti non hanno dato seguito a tale invito.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- lo scritto dei contribuenti del 17 dicembre 2010, peraltro indirizzato all’Ufficio di tassazione e non a questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso non contiene infatti né conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere un colloquio presso la stessa autorità fiscale per “chiarire spiegare la nostra dichiarazione d’imposta” ed in particolare per “chiarire il nostro uso di mezzi propri per andare a lavorare”;
- come detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il ricorso, indirizzatagli con scritto dell’8 marzo 2011;
- in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente, si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese processuali, in considerazione del fatto che è stato l’Ufficio di tassazione a trasmettere la loro lettera a questa Camera, considerando ricorso quello che fino a prova contraria non lo era.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: