Incarto n. 80.2010.140
Lugano 24 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 18 novembre 2010 contro la decisione del 20 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1 svolge attività indipendente a __________ e, in relazione al periodo fiscale 2009, presentava la dichiarazione d’imposta per il tramite del proprio rappresentante, la __________ di __________.
Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione dell’8 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 58’201.– per l’IC ed in fr. 78’200.– per l’IFD.
L’autorità di tassazione aveva proceduto a rideterminare una serie di importi: il reddito da attività indipendente, in particolare, veniva quantificato in fr. 53’925.– “per apprezzamento”, a causa dell’asserita insufficienza dei redditi dichiarati in relazione al sostentamento personale.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 settembre 2010 per il tramite della società rappresentante __________, contestando una variazione “non monetaria” dei titoli posseduti dal contribuente e fornendo informazioni circa le reali spese di vitto di quest’ultimo.
Successivamente, tra l’Ufficio di tassazione e il rappresentante del reclamante intercorreva corrispondenza via e-mail volta a definire la vertenza: più nello specifico, a seguito dell’invio della documentazione probante da parte del rappresentante del contribuente, il funzionario addetto (“in via del tutto eccezionale, tenuto conto della specificità del caso in esame”) inoltrava a quest’ultimo una mail contenente una proposta transattiva. Tale proposta, che comportava una diminuzione del reddito imponibile pari a fr. 6’000.–, veniva accettata dal rappresentante di RI 1, il quale affermava di aver consultato il contribuente rappresentato e che quest’ultimo era d’accordo.
Con decisione del 20 ottobre 2010, dunque, l’Ufficio di tassazione riformulava il reddito imponibile sia per l’IC che per l’IFD, riducendolo per entrambi nella misura di fr. 6’000.–, facendo espressa menzione dell’accordo intervenuto con il rappresentante del contribuente.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, questa volta per il tramite di un nuovo rappresentante (__________), impugna la decisione su reclamo, chiedendo una nuova decisione di tassazione in quanto l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di alcuni accantonamenti IVA, dei costi AVS, e non avrebbe specificato l’importo di fr. 10’000.– addebitato alla voce “altri redditi”. Nessuna menzione è fatta riguardo all’accordo fiscale.
L’Ufficio di tassazione, con atto del 25 novembre 2010, deduce, invece, che la decisione su reclamo è stata decisa sugli elementi concordati con l’allora rappresentante del contribuente e, dunque, sulla base di un accordo transattivo. A dimostrazione di ciò allega lo scambio di mail intervenuto tra le parti.
D. Questa Camera, per il tramite della propria Segreteria, ha trasmesso al rappresentante del ricorrente copia delle osservazioni presentate dall’autorità fiscale e dello scambio di mail intercorse tra la medesima autorità e la __________.
A tale invio non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del ricorrente.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione senza prendere posizione in merito all’accordo fiscale precedentemente intervenuto, nonostante quest’ultimo sia stato portato espressamente a fondamento della decisione su reclamo.
1.2.
Va premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale proposto al contribuente una soluzione impositiva “di massima” in presenza di una situazione oggettivamente non chiara e la cui soluzione in termini strettamente legali avrebbe richiesto un’attività di verifica defatigante.
2. 2.1.
Senonché, in questa sede il ricorrente non contesta il contenuto o la forma dell’accordo transattivo, ma mette piuttosto in discussione il “merito” della decisione sul reclamo individuando elementi nuovi e diversi da quelli fatti valere in precedenza.
Questa Camera, pertanto, prima di verificare se la domanda del ricorrente sia fondata o meno, è obbligata a risolvere due questioni preliminari: da un lato, verificare se il contribuente possa, in sede di ricorso, proporre obiezioni del tutto nuove e diverse rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell’accordo transattivo posto a fondamento della decisione sul reclamo; dall’altro, e ancor prima, verificare comunque se, nel caso di specie, si possa discorrere di accordo transattivo valido ed efficace.
2.1.1.
Partendo dalla seconda questione (da un punto di vista logico-giuridico precedente rispetto alla prima), va rilevato che l’accordo tra il contribuente e l’autorità di tassazione non è avvenuto in un contesto prettamente formale, come generalmente accade tramite la sottoscrizione di un verbale nel corso di un’audizione.
È pur vero, tuttavia, che lo scambio di e-mail acquisito agli atti costituisce una prova documentale delle volontà espresse dalle parti e non dà adito a dubbi di sorta, risultando chiara sia la proposta effettuata dal funzionario addetto con la mail dell’8 ottobre 2010, che la risposta di adesione del rappresentante del contribuente avvenuta nella medesima data. Dalla mail di adesione, peraltro, emerge a chiare lettere che il contribuente è stato informato dal suo rappresentante della proposta transattiva e vi ha prestato il suo consenso.
Né, ad ogni modo, il contribuente stesso, in sede di ricorso, ha inteso mettere in discussione la propria conoscenza dell’accordo e/o il proprio assenso al contenuto del medesimo.
Si può affermare, quindi, che l’accordo intervenuto in sede di reclamo tra il contribuente e l’autorità fiscale, seppur in una forma non certamente rituale, è da considerarsi pienamente valido ed efficace.
2.1.2.
Accertata la validità dell’accordo fiscale nel caso di specie, va valutata la possibilità che il contribuente ne possa prescindere in sede di ricorso, proponendo censure nuove ed autonome avverso l’operato valutativo dell’Ufficio di tassazione.
Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).
Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia, o la compatibilità legale dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha semplicemente proposto nuove questioni, entrando nuovamente nel merito della tassazione.
Essendo, però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della decisione sul reclamo, è evidente come il comportamento del ricorrente risulti contraddittorio e non aderente ai canoni della buona fede.
Questi, infatti, ha presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento all’accordo fiscale. Già un tale modus procedendi appare al limite della buona fede: non è credibile che il contribuente non si sia reso conto dell’accordo intervenuto, così come non è certamente credibile che il nuovo rappresentante (dotato di competenze di livello professionale) non abbia verificato tale circostanza, che emerge peraltro a chiare lettere nella motivazione della decisione sul reclamo.
Né si può di certo ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga al Giudice per far valere ancora ulteriori pretese. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.
Ancora meno giustificabile risulta il comportamento del ricorrente alla luce della comunicazione della Segreteria di questa Camera del 25 novembre 2010, con la quale sono state trasmesse al (nuovo) rappresentante le osservazioni dell’Ufficio di tassazione e la corrispondenza epistolare intercorsa tra quest’ultimo e il precedente rappresentante.
Il silenzio serbato sino ad oggi è emblematico del comportamento contrario alle regole della buona fede assunto dal ricorrente, circostanza che non potrà non essere tenuta in considerazione da questa Camera anche ai fini della commisurazione delle spese.
2.2.
Alla luce di siffatte argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte valere dal ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.
3. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1080.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: