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Ticino Camera di diritto tributario 14.07.2011 80.2010.126

14. Juli 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,642 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavoro

Volltext

Incarto n. 80.2010.126

Lugano 14 luglio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 22 ottobre 2010 contro la decisione del 20 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1 è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione della __________. Nel periodo fiscale 2009, ha pure conseguito un reddito netto di fr. 5'637.–, per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2009, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per l’ammontare di fr.  4'052.–.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona negava la deduzione richiesta, denunciando la mancanza di giustificativi al riguardo.

                                  B.   Con reclamo del 27 settembre 2010, i coniugi RI 1 impugnavano la suddetta decisione e trasmettevano in allegato l’attestazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi di previdenza per il 3° Pilastro A e precisavano che, vista l’attività lucrativa accessoria svolta dal marito e l’iscrizione ad un istituto di previdenza, essi avessero diritto alla deduzione richiesta.

                                         Con decisione 20 ottobre 2010, accogliendo parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione riconosceva una deduzione per contributi versati alla previdenza individuale vincolata pari a fr. 1'127.–. Nella motivazione spiegava che, per l’ordinanza federale relativa alla legge federale sulla previdenza professionale, i salariati non affiliati ad un istituto di previdenza possono dedurre al massimo il 20% del reddito dell’attività lucrativa.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la concessione totale della deduzione ribadendo che RI 1 è affiliato all’istituto di previdenza __________ di __________, fondazione dalla quale riceve una rendità d’invalidità. Nel 2009 egli ha svolto attività accessoria per la quale ha percepito un salario ed ha versato contributi al 3° Pilastro A per fr. 4052.30, motivo per cui sarebbero adempiute le condizioni di legge per poter essere ammessi alla deduzione in oggetto.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         A norma degli articoli 32 cpv. 1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata. L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito di stabilire le forme previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i contributi possono essere dedotti.

                                         1.2.

                                         La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”. Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

                                         Il 13 novembre 1985, pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3). L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che: aa) sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza; b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio. La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)» e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).

                                         1.3.

                                         Diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata:

·        per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato). Per il periodo fiscale 2009, tale limite superiore ammontava a fr. 6'566;

·        per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva pertanto superare l’importo di fr. 32'832.  

                                         L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito, l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della tassazione, l’importo non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso di obbligo di rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare N. 18 dell’AFC cit., p. 10).

                                         L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato "Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 242).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, mentre l’autorità fiscale ritiene che il ricorrente abbia diritto alla deduzione prevista per i contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza, l’insorgente è per contro dell’avviso che il fatto di percepire una rendita d’invalidità dalla cassa pensione comprovi che egli vi è affiliato e che ha pertanto diritto alla deduzione di quanto versato alla previdenza individuale vincolata, a prescindere dall’importo del suo reddito dell’attività lucrativa.

                                         2.2.

                                         In linea di principio, nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante (cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP.

                                         Ora, l’insorgente ritiene di essere affiliato ad una simile istituzione non perché il suo datore di lavoro versa contributi previdenziali in relazione alla sua attività lucrativa, bensì per il semplice fatto di percepire prestazioni da un’istituzione previdenziale. In tal modo egli confonde tuttavia fra affiliazione attiva ed affiliazione passiva. Affiliato secondo l’art. 7 cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente affiliato, cioè chi sta tuttora contribuendo a finanziare la propria previdenza professionale. Se una persona non paga più i contributi ad un’istituzione della previdenza professionale ed è beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita ancora un’attività lucrativa dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al 20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).

                                         2.3.

                                         RI 1 ha percepito nel 2009 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi AVS/AI pari a fr. 6'000.– (cfr. certificato di salario della __________). Egli può senza dubbio costituire un pilastro 3 A.

                                         Tuttavia, come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta da lui stesso inoltrata, nella documentazione allegata non vi è traccia di contributi a favore di un istituto della previdenza professionale (2° Pilastro).

                                         Pertanto, tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2009, non potendosi considerare il contribuente affiliato ad alcuna istituzione di previdenza professionale, egli ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 1127.–.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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