Incarto n. 80.2009.78
Lugano 24 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 maggio 2009 contro la decisione del 22 aprile 2009 in materia di imposta posticipata sulla sostanza 2006.
Fatti
A. RI 1 diveniva proprietario del mappale n. __________ RFD __________ in data 22 dicembre 1995 in seguito ad un lascito ereditario. Tale particella presentava una menzione a Registro fondiario avente il seguente tenore: “Obbligo di rimborso imposta sulla sostanza, dg. __________/28.07.1970 […]”.
B. In data 3 febbraio 2006, come conseguenza dell’esercizio del diritto di compera, il fondo n. __________ RFD __________ trapassava a __________ che aveva acquistato il mappale in questione per la somma di fr. 400'000.−, così come pattuito dalle parti, nel rogito notarile del 3 maggio 2005.
C. Con decisione dell’8 gennaio 2008 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la decisione di tassazione posticipata sulla sostanza per il periodo fiscale 2006. L’imposta veniva commisurata in fr. 9'355,95 in applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LT poiché il contribuente aveva alienato in quel periodo fiscale il mappale __________ RFD __________.
D. In data 6 febbraio 2008, RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione dell’8 gennaio 2008. Il reclamante postulava che “[…] La decisione di tassazione dev’essere annullata, risp. AZZERATA […]”. Sosteneva che non dovesse farsi carico di pretese fiscali relative alla precedente proprietaria del mapp. __________ RFD __________. In ogni caso, sempre secondo il reclamante, le imposte dal 1988 al 1995 avrebbero dovuto essere poste a carico di ogni singolo membro della comunione ereditaria.RI 1 segnalava, inoltre, degli errori di calcolo contenuti nella decisione di tassazione posticipata sulla sostanza dell’8 gennaio 2008. Il reclamante asseriva di aver dichiarato, a partire dal periodo fiscale 1999/2000, un valore di stima del mapp. __________ RFD __________ di fr. 585'180.−. Per quanto concerneva i periodi fiscali 2004 e 2005, RI 1, in seguito ad una decisione del 1° febbraio 2004 dell’Ufficio stime, che aveva modificato il valore di stima del mapp. __________ RFD __________ aveva dichiarato, quale valore di stima dell’immobile, fr. 270'997.−. Valore che non veniva debitamente preso in considerazione, sempre secondo quanto asserito dal reclamante, nella decisione dell’8 gennaio 2008.
E. La decisione su reclamo veniva notificata ad RI 1, il 22 aprile 2009, tramite invio postale semplice. Il reclamo veniva parzialmente accolto, con la seguente motivazione:
“Il recupero dell’agevolazione art. 43 viene ridotto a 20 anni. Nella nota del 6 febbraio 2008 erano stati recuperati 25 anni. Come giustamente citato nel reclamo presentato dal contribuente. Il signor __________ era proprietario del mappale RFD __________ a __________, dal 22.12.1995.
Questo mappale è stato ereditato dalla comunione __________ eredi __________ e sullo stesso è iscritta la menzione “Obbligo rimborso imposta sulla sostanza (art. 43 LT)”, quindi al momento del trapasso il contribuente era a conoscenza dell’onere fiscale latente al momento del cambiamento di destinazione o vendita. Visto quanto sopra il reclamo è accettato unicamente per l’errore di calcolo”.
F.Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 riconosce il principio dell’imposizione espresso dall’art. 43 cpv. 2 LT, ribadendo tuttavia il limite temporale di prelievo ventennale. Il ricorrente contesta il valore di stima del fondo nel periodo fiscale 1986: quest’ultimo è infatti pari a fr. 60'299.− e non, come illustrato dall’autorità fiscale nella decisione su reclamo del 22 aprile 2009, fr. 76'074.−. Lo stesso ricorrente sottolinea poi che il valore di stima di fr. 270'997.− del mappale in questione sarebbe entrato in vigore già a partire dal 1° gennaio 2003, mentre nella decisione su reclamo questo valore di stima viene considerato solo a far tempo dal 1° gennaio 2006. Contesta infine il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione di __________ __________ sulla base del quale è stato stabilito l’ammontare dell’imposta posticipata sulla sostanza.
G. Invitato da questa Camera a prendere posizione sul ricorso di RI 1, l’Ufficio di tassazione di __________ ha presentato il 26 maggio 2009 le seguenti osservazioni:
“2. Il reclamo presentato è stato parzialmente ammesso unicamente a seguito di un errore di calcolo. 3. Il calcolo è stato effettuato in base alla differenza fra la stima reale e la stima agricola (fr. 2.− al mq.) La stima in questi 20 anni di calcolo è mutata diverse volte (nuove stime e riduzione percentuale delle stime). 4. Da quando il contribuente è diventato proprietario del mapp. __________ ha sempre ritornato le dichiarazioni solo firmate allegando una copia della dichiarazione del Cantone di domicilio. Dalle stesse si constata che è stata dichiarata la stima effettiva della particella. Questo agire è esatto perché il cantone di domicilio (__________) non deve tener conto (per l’aliquota) della stima agevolata dell’art. 43 della legge ticinese, ma nelle tassazioni ticinesi è stato comunque imposto il valore agevolato. 5. Iscrizione della menzione da parte di __________ risale al 28.7.1970 DG __________. La stima nel 1986 era effettivamente di fr. 60'299.− e non come calcolata fr. 76'074.− mentre la stima di fr. 270'997.− è entrata in vigore solo dal 1.1.2005”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LT, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’autorità di tassazione di essere imposti per l’intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.− franchi il mq. I fabbricati sono invece imposti per il valore di stima ufficiale.
Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.− franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille (art. 43 cpv. 2 LT).
1.2.
Secondo l’art. 3 del Regolamento della legge tributaria è considerato terreno agricolo ai sensi dell’art. 43 LT:
a) il terreno, coltivato direttamente dal proprietario, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.− annui;
b) il terreno, coltivato da terzi, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.− annui e la cui superficie minima è complessivamente di:
mq. 3'500 se prato o campo;
mq. 1'500 se utilizzato per l’orticoltura o la coltura del tabacco;
mq. 1'000 se vigneto o frutteto compatto.
È considerato terreno forestale ai sensi dell’art. 43 LT quello così definito dalla legislazione forestale federale e cantonale e utilizzato come tale.
1.3.
L’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).
2.2.1.
Il ricorrente è divenuto proprietario del mapp. n. __________ RFD __________ in data 22 dicembre 1995, momento a partire dal quale sostiene di aver dichiarato la proprietà in questione al valore di stima e non più al valore di reddito agricolo. Avendo dunque pagato le imposte calcolate sul valore valore di stima nei periodi fiscali successivi al 1996, postula che la decisione sia annullata laddove si riferisce all’imposta posticipata successiva a tale anno.
2.2.
Va innanzitutto precisato che, a partire dal periodo fiscale 2004, il ricorrente è stato assoggettato, per quanto riguarda il fondo n. __________ RFD __________ all’imposta sulla sostanza calcolata sul valore di stima ufficiale e non più sul valore di reddito.
Di conseguenza, l’imposta posticipata sulla sostanza deve essere prelevata per il periodo fiscale 2003 e non per il 2006. Dalla decisione dell’Ufficio di tassazione di passare all’imposizione sul valore di stima ufficiale a partire dal periodo fiscale 2004 si evince infatti che alla fine dell’anno precedente era adempiuto l’altro motivo che giustifica la riscossione dell’imposta posticipata, ovvero la cessazione della destinazione agricola o forestale.
Questo fa sì che il periodo da prendere in considerazione per la tassazione posticipata è quello che intercorre tra il 1984 e il 2003.
2.3.
Per quanto attiene ai periodi fiscali fra il 1997 ed il 2003, la tesi del ricorrente non può essere accolta. Infatti, nelle decisioni di tassazione che si riferiscono ai periodi fiscali in questione, il valore preso in considerazione dall’autorità fiscale è sempre stato quello di reddito del mapp. n__________ RFD __________
Nella decisione su reclamo relativa alla tassazione posticipata sulla sostanza, l’autorità fiscale ha preso in considerazione, per il periodo che intercorre tra il 1986 e il 2006 i seguenti valori di stima relativi al mapp. __________ RFD __________:
al
Fr.
01.01.1986
76'074.-
01.01.1993
585'180.-
01.01.1998
468'144.-
31.12.2004
409'626.-
31.12.2005
270'997.-
Nelle osservazioni al ricorso interposto da RI 1, l’Ufficio di tassazione di __________ precisa che nel 1986 la stima era effettivamente di fr. 60'299.− e non come erroneamente riportato di fr. 76'074.−.
Secondo l’Ufficio cantonale di stima, cui la Camera si è rivolta in sede di istruzione del ricorso, i valori di stima ufficiali relativi al fondo n. __________ RFD __________, per il periodo tra il 1983 e il 2002 sono i seguenti:
-1.1.1984-31.12.1992: fr. 60'299.−;
-1.1.1993-31.12.1996: fr. 585'180.−;
-1.1.1997-31.12.1998: fr. 520'160.−;
-1.1.1999-31.12.2003: fr. 455'140.−.
2.5.
In base all’art. 43 cpv. 2 LT, la tassazione posticipata sulla sostanza viene stabilita applicando un’aliquota dell’1 per mille alla differenza tra il valore di stima e il valore di reddito. Bisogna poi moltiplicare l’importo ottenuto per ogni periodo fiscale (per i 20 periodi fiscali presi in considerazione):
valore di stima
Valore di reddito Fr.
Differenza Fr.
al
Fr.
01.01.1983
60'299.-
3'356.-
56'943.-
01.01.1993
585'180.-
3'356.-
581'824.-
01.01.1997
520'160.-
3'356.-
516'804.-
01.01.1999
455'140.-
3'356.-
451'784.-
Il calcolo dell’imposta è il seguente:
dal
al
Imposta per un anno Fr.
anni
Importo dovuto Fr.
01.01.1984
31.12.1992
56.95
9
512.55
01.01.1993
31.12.1996
581.80
4
2'327,20
01.01.1997
31.12.1998
516.80
2
1'033,60
01.01.1999
31.12.2003
451.80
5
1'807,15
Dalla precedente tabella si evince che il totale dell’imposta posticipata dovuta, ammonta, nella presente fattispecie, a fr. 5'680,50 e non a fr. 6'450.−, come esposto in sede di decisione su reclamo.
3. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in proporzione alla soccombenza. Gli è inoltre riconosciuta una indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che l’imposta dovuta è di fr. 5'680.50.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente nella misura di otto decimi (fr. 880.–).
Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: