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Ticino Camera di diritto tributario 25.11.2009 80.2009.49

25. November 2009·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,847 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, Losone-Adliswil, mezzo pubblico

Volltext

Incarto n. 80.2009.49

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

  RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 aprile 2009 contro la decisione del 25 marzo 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1 domiciliato a __________, svolge la propria attività di ingegnere informatico nel Canton __________, alle dipendenze della __________. Il contribuente afferma di ritornare pressoché ogni fine settimana al suo domicilio in Ticino, dove ha un appartamento di sua proprietà.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:

                                         abbonamento mezzo pubblico                             fr.    1'170.−

                                         veicolo privato                                                        fr.    8'866.−

                                         pasto principale fuori casa                                   fr.    3'200.−

                                         alloggio                                                                   fr.    8'395.−

                                         vitto                                                                          fr.    3'300.−

                                         altre spese professionali (forfait)                         fr.    2'400.−

                                         totale                                                                       fr. 27'331.−

                                  B.   Notificando la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 4 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente misura, ai fini dell’IC:

                                         abbonamento mezzo pubblico                             fr.    1'500.−

                                         veicolo privato                                                        fr.    3'718.−

                                         pasto principale fuori casa                                   fr.    1'600.−

                                         alloggio                                                                   fr.    4'800.−

                                         vitto                                                                          fr.    3'200.−

                                         altre spese professionali (forfait)                         fr.    2'400.−

                                         totale                                                                       fr. 17'218.−

                                         Per l’IFD, le spese professionali erano stabilite in fr. 18’618.−, poiché il forfait per le altre spese ammontava a fr.  3'800.–.

                                         La motivazione allegata alla decisione precisava che:

·        non veniva ammessa la deduzione per le spese relative all’utilizzo del veicolo privato (ndr. veniva riconosciuto un importo pari a fr. 3'178.− per quanto riguarda i primi 6 mesi del periodo fiscale 2007, periodo durante il quale il contribuente si era recato con il proprio veicolo privato a __________ dove allora svolgeva la sua attività lucrativa), ma veniva per contro riconosciuto il costo dell’abbonamento generale ai mezzi pubblici di trasporto per la durata di 6 mesi;

·        le spese per il pasto principale fuori casa venivano concesse per i 6 mesi nei quale il contribuente aveva svolto un’attività lucrativa a __________;

·        per quanto riguarda le spese per l’alloggio veniva riconosciuta una deduzione massima, pari all’affitto di una camera al luogo di lavoro;

·        da ultimo, per quanto attiene alle spese per il vitto, la deduzione veniva rettificata, non essendo adempiuti i requisiti di legge.

L’autorità di tassazione provvedeva inoltre a modificare il valore locativo della proprietà di RI 1, in ragione del valore dell’immobile e dei canoni locatizi della zona.

                                  C.   RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione con missiva del 16 febbraio 2009. Il reclamante contestava sia l’ammontare della deduzione per l’abbonamento del mezzo pubblico sia quella relativa all’utilizzo del veicolo privato. Il reclamante sosteneva infatti che non fosse “[…] ragionevole che le spese totali di trasporto del periodo “__________” siano il doppio di quelle per andare e tornare settimanalmente ad __________ e per spostarmi da __________ al luogo di lavoro (__________) […]”. Contestava inoltre la deduzione concernente le spese di alloggio postulando nuovamente che gli venisse riconosciuta la somma indicata nella dichiarazione di tassazione IC/IFD 2007, vale a dire fr. 8'395.−.

                                         Il reclamante dissentiva anche in merito al calcolo del valore locativo ed alle spese di gestione e di manutenzione degli immobili.

                                  D.   In data 11 marzo 2009, RI 1 veniva sentito dall’Ufficio di tassazione di __________. Il verbale di audizione aveva il seguente tenore:

                                         “Durante il colloquio odierno abbiamo concordato di stabilire un valore locativo di 7'900 franchi annui per l’appartamento di __________ (con il 15% di spese di gestione). Ho spiegato al contribuente che il valore locativo corrisponde al 60-70% di un ipotetico affitto netto, che non permette la deduzione delle spese di gestione e di amministrazione. Per quanto riguarda le spese professionali ho spiegato al contribuente che nel caso in cui si lavora fuori cantone e si rientra settimanalmente al domicilio le spese per auto non vengono riconosciute, in quanto si può riconoscere solo il mezzo pubblico di trasporto. Per le spese di alloggio non è deducibile l’appartamento in __________ ma solo il prezzo di una camera (600-800 franchi mensili). Visto che i prezzi nella zona di __________ sono relativamente alti si decide di riconoscere 900 franchi mensili. Il contribuente dichiara già sin d’ora di essere d’accordo per quanto riguarda il valore locativo ma si dice contrario con il mancato riconoscimento delle spese professionali.”

E.  Con decisione del 25 marzo 2009 il reclamo di veniva parzialmente accolto, rinviando la motivazione a quanto stabilito nel verbale di audizione dell’11 marzo 2009.

F.   Con tempestivo ricorso del 4 aprile 2009 (data del timbro postale) alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa di vivere molto attivamente il suo ruolo di pendolare tra il Canton __________ e il Canton Ticino. Durante il periodo fiscale 2007, dove ha iniziato la sua attività lucrativa a partire da metà anno nella __________, afferma di aver percorso la tratta in questione 18 volte in auto, mentre 6 volte in treno. La scelta è stata ritenuta dal ricorrente la “migliore, più logica, più idonea e che ha più senso”. I motivi che hanno spinto all’alternanza tra auto e treno sono stati dettati dalla durata del tragitto, dagli orari e dal rientro nel Canton __________ solo il lunedì mattina. Il ricorrente sostiene inoltre che rientrando in __________ con i mezzi pubblici è costretto a continui cambiamenti di mezzo (“camminata di 15 minuti da casa alla fermata del bus __________ di __________; Bus __________-__________; Treno __________-__________ con cambio a __________; S-Bahn S4 __________-__________; Bus __________-__________ e per finire camminata di 10 min fino alla __________ 19”).

                                         Il ricorrente contesta anche la deduzione per l’alloggio: l’Ufficio di tassazione di __________, correggendo la decisione di tassazione del 4 febbraio 2009, l’aveva commisurata in fr. 5’400.− per un periodo di 6 mesi. Il ricorrente postula tuttavia che, a titolo di deduzione, venga riconosciuta la spesa effettiva (ndr. canone di locazione effettivo) che prevede una pigione mensile di fr. 1'330.−, ciò che corrisponde, per un periodo di 6 mesi, alla somma di fr. 7'980.−.

Diritto

                                   1.   Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, RI 1 contesta l’ammontare della deduzione concessa per l’utilizzo del veicolo privato, adoperato per spostarsi dal suo domicilio di __________, al Canton __________, dove svolge, durante la settimana, la sua attività lucrativa.

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b)     per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.− l’anno;

c)     per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le      spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 682/83).

                                         2.4.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L.L.-T).

                                         2.5.

Nel caso in esame, il ricorrente commisura in fr. 8'866.− il dispendio relativo all’utilizzo del veicolo privato per il periodo fiscale 2007, mentre l’Ufficio di tassazione di __________ ha riconosciuto per la deduzione in questione un importo pari a fr. 3'718.−, relativo all’utilizzo del veicolo privato quando il ricorrente lavorava ancora in Ticino, a __________.

Orbene, la giurisprudenza citata nei precedenti paragrafi deve trovare applicazione anche alla presente fattispecie. I comuni di __________ e di __________, dove il ricorrente risiede durante la settimana, sono collegati tra loro attraverso mezzi pubblici che hanno dei tempi di percorrenza, da una località all’altra, che variano dalle 3 ore e 30 minuti alle 4 ore e 30 minuti di viaggio (v. www.ffs.ch. sito consultato il 29 ottobre 2009).

RI 1 deve percorrere questo tragitto unicamente in due occasioni settimanali: al momento del rientro per il fine settimana in Ticino e al momento del ritorno in __________. Come detto, nonostante il ricorrente debba affrontare alcuni cambiamenti di mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il domicilio dal luogo di residenza settimanale e viceversa, non vi sono le condizioni per non ritenere adeguato l’uso del mezzo pubblico.

                                   3.   3.1.

                                         Risulta anche essere litigiosa la deduzione relativa alle spese per l’alloggio. Il ricorrente postula infatti una deduzione di fr. 7'980.− che corrisponde alla spesa effettiva, vale a dire al canone di locazione da versare per 6 mesi. In sede di audizione, svolta il giorno 11 marzo 2009, l’autorità fiscale aveva deciso di fissare, quale deduzione per alloggio, un importo pari a fr. 900.− mensili.

                                         3.2.

                                         Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6 cpv. 1 DE).

                                         E’ ammessa la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria abitazione al luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE). Analoga normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

                                         3.3.

                                         Come visto, il principio è che sono deducibili solo le spese per una camera. Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo sarebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 391). Altrimenti, discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non vi possono rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le spese per l’alloggio che sono direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe la possibilità che un contribuente deduca a titolo di spesa professionale i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e mantenga invece una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che il contribuente potrebbe dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione nella misura delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera (CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t; decisione del Tribunale amministrativo di Obvaldo del 20 luglio 1987, in StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).

3.4.

                                         L’Ufficio di tassazione di __________ ha ammesso una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr. 5'400.−, che corrisponde alla pigione mensile di 6 mesi, commisurando quindi una deduzione mensile di fr. 900.− a titolo di alloggio.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di affermare che un simile importo è conforme alle esigenze richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale (CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t). A titolo abbondanziale va rilevato come un importo mensile di fr. 900.− sia sufficiente per prendere in locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località della Svizzera. Il ricorrente, sostiene, nel ricorso del 4 aprile 2009, di aver diritto ad un appartamento di almeno 2 locali e mezzo in una zona appartata, così da poter tranquillamente riposare. Il ricorrente è pure dell’opinione che chi, come nel suo caso, percepisce un reddito alto, è persino svantaggiato nell’aggiudicazione degli appartamenti. In ultimo afferma che un canone di locazione da corrispondere per un monolocale nella zona di __________ è al minimo pari alla cifra di fr. 1'100.− al mese.

                                         Il ricorrente a torto si duole del non riconoscimento della deduzione di tutto l’importo corrisposto per la pigione mensile. Come esposto nei precedenti considerandi la deduzione a titolo di alloggio è quella per la locazione di una camera (v. anche Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 446). Il ricorrente non può dunque pretendere che venga riconosciuta come deduzione la spesa effettiva del canone di locazione mensile. Pur comprendendo le ragioni addotte in merito alla scelta di un appartamento più spazioso e in una zona tranquilla, la ratio delle disposizioni legali in questione, vale a dire degli art. 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, è proprio quella di limitare l’ammontare delle spese deducibili per questo tipo di alloggio allo stretto indispensabile (locazione di una camera).

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-    ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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