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Ticino Camera di diritto tributario 15.04.2009 80.2009.43

15. April 2009·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,544 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: uso privato del veicolo di servizio, certificato di salario, diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 80.2009.43

Lugano 15 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 24 marzo 2009 contro la decisione del 18 marzo 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliata a __________, lavora alle dipendenze della succursale di __________ della __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, la contribuente indicava un reddito del lavoro netto di fr. 60'675.–, corrispondente a quanto indicato sul certificato di salario. Chiedeva inoltre la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali:

                                         trasporto dal domicilio al luogo di lavoro            fr.    7'150.–

                                         pasto fuori casa                                                     fr.    3'000.–

                                         altre spese professionali                                      fr.    2'400.–

                                         totale                                                                       fr. 12'550.–

                                  B.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 19 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 54'400.– per l’IC ed in fr. 59'600.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati aveva aggiunto, in particolare, un importo di fr. 4'200.– per “vantaggi… goduti nell’ambito della __________”. Aveva ammesso in deduzione per contro tutte le spese professionali fatte valere.

                                  C.   La contribuente contestava l’aggiunta di tale reddito, chiedendo che fosse ridotto a fr. 1'800.–, così come stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS in occasione di un controllo effettuato nel 2004 presso il datore di lavoro.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 18 marzo 2009. Argomentava di essersi consultata con l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e di non potersi allineare alla decisione della cassa di compensazione, riferita non solo ad un periodo fiscale precedente ma anche ad una normativa diversa da quella fiscale.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta dell’importo di fr. 4'200.– ai redditi dichiarati. Sostiene di operare in una piccola struttura, nella quale molti compiti sono a suo carico, essendo il direttore spesso assente dall’ufficio. Per questa ragione, gli viene riconosciuto un rimborso spese forfetario di fr. 3'721.80. Sottolinea poi che non si tratta di simulazione di stipendio o altro reddito.

Diritto

                                   1.   Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

                                         Fra i redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).

                                         Se invece il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

                                   2.   2.1.

                                         La ricorrente, come detto, ha percepito nel 2007 uno stipendio netto di 60'675.–, cui si aggiunge un’indennità forfetaria per spese di rappresentanza di fr. 3'721.–. Sebbene non risulti dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro, quest’ultimo avrebbe anche messo a sua disposizione un veicolo di servizio, cosa che l’Ufficio di tassazione ha appreso da un’informazione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. Il valore della prestazione in natura è stato commisurato, dallo stesso Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, in fr. 4'200.–.

                                         La contribuente contesta l’aggiunta di tale importo ai suoi redditi, facendo riferimento in particolar modo alla decisione della Cassa di compensazione AVS, che ha limitato la ripresa a fr. 1'800.–.

                                         2.2.

                                         Nel nuovo certificato si salario, adottato anche dal datore di lavoro della ricorrente, la messa a disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in diversi ambiti.

                                         In primo luogo, deve essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi al chilometro (cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, par. 9).

                                         In secondo luogo, la cifra 2.2, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita un’osservazione sul certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr. Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).

                                         Il fatto che venga considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

                                         2.3.

                                         Nel caso in discussione, come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro della ricorrente e da quest’ultima allegato alla dichiarazione fiscale, non indica né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) né una prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di servizio (cifra 2.2).

                                         Discostandosi dalle indicazioni contenute in tale documento, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto un reddito di fr. 4'200.– per l’uso privato del veicolo di servizio.

                                         La decisione dell’autorità fiscale sembra fondarsi esclusivamente su un’informazione trasmessale dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, responsabile per l’accertamento fiscale del datore di lavoro.

                                         Alla luce di un’informazione che evidenzia l’esistenza di redditi non dichiarati e non attestati da terzi obbligati a collaborare (come è il caso per il datore di lavoro), sorge indubbiamente un problema procedurale, che impone, da un lato, di accertare l’effettiva situazione fiscale del contribuente e, dall’altro, di garantirgli il diritto di essere sentito. In situazioni simili, non possono essere escluse neppure conseguenze penali per il contribuente ed anche per il datore di lavoro, se si dovesse riconoscere che il certificato di salario è stato allestito in modo incompleto o inesatto.

                                         Nel caso in esame, la procedura è invece stata alquanto approssimativa. L’autorità di tassazione si è infatti limitata a riprendere l’informazione ricevuta, aggiungendo ai redditi dichiarati l’importo risultante dalla comunicazione dell’UTPG. Ciò non ha consentito alla contribuente di tutelare adeguatamente la sua posizione e non permette, d’altra parte, a questa Camera di fondare la propria decisione su una rappresentazione completa ed affidabile della situazione. Non risulta in particolare come sia stata stabilita la ripresa di fr. 4'200.–; a tal fine, si dovrebbero  conoscere almeno il prezzo d’acquisto della vettura e le condizioni della sua utilizzazione da parte della contribuente. Non si comprende inoltre perché, se l’automobile era effettivamente a disposizione della ricorrente, l’autorità fiscale abbia ammesso in deduzione spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per ben fr. 7’150.–.  

                                         2.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto di essere sentita della contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 18 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto di essere sentita della contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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