Incarto n. 80.2009.35
Lugano 8 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 marzo 2009 contro la decisione del 16 febbraio 2009 in materia di IC/IFD 97/98.
Fatti
A. Con quattro precetti esecutivi notificati il 7 giugno 2006, l’Ufficio esazione e condoni diffidava RI 1 a pagare le imposte cantonale e federale diretta per gli anni 1997 e 1998, oltre agli interessi. In seguito all’opposizione interposta dal debitore, l’Ufficio esazione e condoni ne chiedeva il rigetto alla Pretura di __________. Quest’ultima, con sentenze del 19 ottobre 2006, respingeva le istanze di rigetto dell’opposizione, argomentando che il creditore non aveva portato la prova dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione IC/IFD 1997/98.
B. Con decisione del 13 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 1997/98, con la seguente motivazione:
Tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.
Dai registri dell’autorità fiscale risulta che la tassazione è stata intimata il 08.02.1999.
Il contribuente afferma di non aver ricevuto la notifica (vedi decisione della pretura __________, sezione 5, del 19.10.2006).
Si procede quindi a una nuova intimazione.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 ottobre 2008, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla fine del periodo fiscale.
Con scritto del 7 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, avvertendoli che nel reclamo contro una tassazione d’ufficio il contribuente è obbligato a provare che la tassazione è manifestamente inesatta. Attribuiva loro pertanto un termine fino al 24 novembre 2008 per motivare il reclamo, avvertendoli che in caso di inadempienza esso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
I contribuenti rispondevano in data 14 novembre 2008, osservando di non essere più in grado di esibire la documentazione relativa al periodo fiscale litigioso, essendo trascorsi oltre dieci anni.
D. L’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 16 febbraio 2009. Per quanto attiene alla mancanza di documenti relativi al periodo di computo in contestazione, rilevava che l’obbligo di tenere i documenti è limitato a certi contribuenti e a certi documenti. Quanto alla pretesa prescrizione del diritto di tassare, sottolineava che la stessa è sospesa durante l’assenza del contribuente dalla Svizzera e nel caso concreto i reclamanti erano stati all’estero tra il 1998 e il 2002. In seguito al rientro, l’autorità fiscale aveva intrapreso numerosi atti di riscossione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 postulano l’annullamento delle decisioni di tassazione per il periodo fiscale 1997/98. A loro avviso la prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata alla fine del 2003, cioè trascorsi cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Subordinatamente, la prescrizione sarebbe subentrata alla fine del 2007, considerando sospesi i termini durante l’assenza all’estero. I ricorrenti escludono in ogni caso che i precetti esecutivi del 2006 abbiano interrotto la prescrizione, alla luce della successiva decisione della pretura, che ha negato la validità della decisione di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, per inosservanza dei requisiti previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio. Deve essere tenuto tuttavia presente che, già con il reclamo, i ricorrenti avevano invocato la prescrizione del diritto di tassare. È quindi necessario esaminare preliminarmente tale contestazione, prima di confrontarsi eventualmente con la questione dell’adempimento i requisiti per l’impugnazione di una tassazione per apprezzamento.
2. 2.1.
Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD,come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Il cpv. 2 dell’art. 120 LIFD ed il cpv. 3 dell’art. 193 LT, stabiliscono che la prescrizione non decorre o è sospesa:
a. durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b. fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c. fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Secondo il cpv. 3 dell’art. 120 LIFD e il cpv. 4 dell’art. 193 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a. ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
b. ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta;
c. la presentazione di una domanda di condono;
d. il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.
L’art. 120 cpv. 4 LIFD e l’art. 193 cpv. 5 LT stabiliscono infine che il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.
2.2.
Nella fattispecie, il termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere prima del trasferimento all’estero dei contribuenti. Infatti, prima della fine del periodo fiscale litigioso (31 dicembre 1998), i ricorrenti avevano trasferito il domicilio all’estero (30 novembre 1998), sospendendo in tal modo la decorrenza del termine. Il termine ha quindi iniziato a decorrere solo nel maggio 2002, al ritorno in Svizzera dei contribuenti.
Per il fatto che, dopo tale data, l’autorità fiscale ha proceduto a diversi atti di riscossione, la prescrizione è poi stata interrotta. Basti pensare ai precetti esecutivi spiccati nel giugno 2006.
A tale proposito, la nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all'accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (Tribunale federale, 26 novembre 1999, in RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l'invio del formulario per la dichiarazione, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l'invito o la diffida di pagamento (cf. RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., art. 128 DIFD, n. 10).
Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l'intenzione di procedere ad un'ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2003.117 dell’8 settembre 2003).
Il fatto che i precetti esecutivi non siano poi stati riconosciuti quali validi titoli per ottenere il rigetto dell’opposizione, in seguito all’opposizione interposta dai contribuenti, non ne fa certamente venir meno la natura di atti intesi alla riscossione. Con gli stessi, infatti, l’autorità di tassazione ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di incassare le imposte per il periodo fiscale 1997/98.
2.3.
Ne consegue che il diritto di tassare non è prescritto.
3. 3.1.
Si tratta a questo punto di confrontarsi con le censure dei ricorrenti che si riferiscono alla tassazione d’ufficio. A loro avviso, infatti, l’autorità fiscale non avrebbe potuto pretendere da loro di provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla fine del periodo di computo.
3.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.4.
Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In effetti, l’autorità fiscale ha notificato (nuovamente) la tassazione IC/IFD 1997/98, che costituiva una tassazione per apprezzamento. Spettava così ai contribuenti portare la prova della manifesta inesattezza della valutazione intrapresa, presentando una dichiarazione completa. I ricorrenti, come detto, non lo hanno fatto ma si sono limitati a lamentare il tempo trascorso dal periodo di computo (1995/96) ed a sostenere che la legge non li obbliga a conservare la documentazione per tanto tempo.
A tale proposito, i ricorrenti non potevano non sapere, al momento di rientrare in Svizzera dopo il soggiorno all’estero, di non avere ancora pagato le imposte per il periodo 1997/98, durante il quale vi erano stati assoggettati illimitatamente. Se anche lo avessero dimenticato, poi, ci ha pensato l’autorità di tassazione a rammentarglielo, inviando loro le bollette di pagamento, i richiami, le diffide ed infine i precetti esecutivi. Se, ciononostante, essi hanno deciso di liberarsi di tutta la documentazione che gli avrebbe consentito di provare la manifesta inesattezza della tassazione, di ciò non possono certamente rimproverare l’Ufficio di tassazione.
Anche nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
4. Ne consegue che il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: