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Ticino Camera di diritto tributario 03.02.2009 80.2009.2

3. Februar 2009·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,482 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di validità, avvertimento al contribuente

Volltext

Incarto n. 80.2009.2

Lugano 3 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 6 dicembre 2008 contro la decisione del 3 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   Nonostante un richiamo, la diffida raccomandata del 27 giugno 2008 e la multa disciplinare di fr. 450.– inflittagli con decisione dell’8 agosto 2008, RI 1 ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo 2007. Con decisione del 15 ottobre 2008, pertanto, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il reddito lordo in fr. 90'000.–, il reddito imponibile in fr. 85'000.– per l’IC e fr. 87'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 107'000.–.

                                  B.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 17 ottobre 2008, affermando di intendere provvedere alla compilazione della dichiarazione fiscale “al più presto”.

                                         Con scritto del 29 ottobre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, informandolo che il suo gravame non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandolo di conseguenza ad inoltrare la dichiarazione fiscale 2007 debitamente compilata e corredata degli allegati necessari entro il 15 novembre 2008. La lettera in questione si concludeva con l’avverti-mento che, scaduto infruttuoso il termine attribuitogli, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Non essendo pervenuta la dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisione del 3 dicembre 2008 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente.

                                  C.   Il 6 dicembre 2008, RI 1 scriveva all’Ufficio di tassazione una lettera, nella quale affermava di esservisi recato il 4 dicembre “per consegnare e far controllare la dichiarazione di tassazione 2007 che finalmente ho redatto”, ma di essere stato informato che ormai era stata eseguita una tassazione d’ufficio, non avendo egli dato seguito alla richiesta del 25 ottobre 2008.  Il contribuente sosteneva, a tale riguardo, che non gli risultava di aver ricevuto quest’ultima lettera e chiedeva di riesaminare il caso, in considerazione del fatto che il suo reddito effettivo era molto inferiore rispetto a quello stabilito con la tassazione per apprezzamento.

                                  D.   Con scritto del 15 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, invitandolo a comunicargli se la sua lettera del 6 dicembre 2008 dovesse essere considerata quale ricorso contro la decisione su reclamo del 3 dicembre 2008, da trasmettere pertanto alla Camera di diritto tributario. Il 28 dicembre 2008, il contribuente invitava l’autorità fiscale a trasmettere il suo scritto alla Camera quale ricorso. Il 2 gennaio 2009, l’RS 1 ha dato seguito a tale richiesta.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

                                         Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che egli non ha dato seguito all’invito, indirizzatogli in seguito al generico reclamo del 17 ottobre 2008, di motivare il gravame e dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Infatti, la lettera dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiarazione fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         2.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.4.

                                         Come detto, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, ricevuto il generico reclamo del contribuente, si è rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la tassazione d’ufficio.

                                         A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). La lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 29 ottobre 2008 soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione era richiesta al reclamante per poter entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine. Il ricorrente afferma tuttavia di non averla ricevuta, aggiungendo che, se fosse stato a conoscenza del termine attribuitogli (15 novembre 2008), lo avrebbe osservato.

                                         Sebbene l’affermazione del ricorrente susciti qualche dubbio, in considerazione della scarsa propensione da lui mostrata a collaborare con l’autorità di tassazione anche nei periodi precedenti, è vero tuttavia che l’onere della prova dell’invio della lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassazione. Non risulta tuttavia che lo scritto del 29 ottobre 2008 sia stato inviato per raccomandata.

                                         In questa situazione, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, non può essere tutelata. Pur comprendendo che, nella verosimile preoccupazione di contenere i costi postali, l’autorità fiscale abbia preferito avvalersi di un invio per posta semplice, tale scelta la pone tuttavia in una posizione procedurale più fragile, proprio in considerazione dell’onere della prova a suo carico. Prima di dichiarare irricevibile il reclamo, avrebbe quindi dovuto verificare che il reclamante avesse ricevuto lo scritto contenente le avvertenze necessarie, eventualmente inviandogli un’ulteriore lettera, questa volta raccomandata.

                                   3.   La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente. A tal fine, alla presente decisione è allegata la dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal contribuente in data 4 dicembre 2008 e trasmessa alla Camera dallo stesso Ufficio di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 3 dicembre 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-         ; -         (unitamente alla dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal contribuente in data 4 dicembre 2008); -        ; -        .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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