Incarto n. 80.2009.151
Lugano 19 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 ottobre 2009 contro la decisione del 10 settembre 2009 in materia di IFD 2002.
Fatti
A. La RI 1 è una società anonima, costituta nel 1992 con lo scopo di partecipare ad altre società, con esclusione di società immobiliari in Svizzera, ed in particolare quello di “acquistare una partecipazione del 25% della società __________ SpA con sede in __________ (I) dalla __________ AG; __________, al prezzo di Lit. 3 000 000 000”.
Il 4 dicembre 2001, quando la RI 1 deteneva una partecipazione del 50% della __________ SpA, quest’ultima aumentava il suo capitale da € 3'306'000 a € 4'338'000. L’aumento veniva sottoscritto e liberato integralmente dalla RI 1 __________ la cui quota di partecipazione cresceva dal 50% al 61.89%.
L’11 dicembre 2002, essen o previsto per la prossima assemblea generale straordinaria un ulteriore aumento di capitale, da € 4'338'000 a € 9'838'000, e non avendo la RI 1 la disponibilità finanziaria necessaria, essa cedeva a __________ “i diritti di opzione pertinenti alle azioni” della __________ SpA, al prezzo di € 864'193.34, pari a fr. 1'255'932.18.
B. Nella dichiarazione fiscale 2002, la RI 1 indicava di aver conseguito un utile di fr. 277'029.–. Per l’imposta cantonale, chiedeva tuttavia di essere assoggettata all’imposizione quale holding secondo l’art. 91 LT. Per l’imposta federale diretta (IFD), postulava una riduzione per partecipazioni nella misura del 97.42%, con riferimento al ricavo della cessione dei diritti di opzione.
Notificandole la tassazione IC/IFD 2002, con decisione del 6 dicembre 2007, lRS 1 (UTPG) concedeva alla contribuente la tassazione quale holding, commisurando l’imposta cantonale in fr. 500.–, mentre commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr. 3'177'029.–. All’importo dichiarato di fr. 277'029.– aveva aggiunto “altri elementi dell’utile” per fr. 2'900'000.–, con la seguente motivazione:
La vendita dei diritti di opzione alla sig.ra __________, ritenuta una persona vicina, è avvenuta a prezzi di favore. Secondo le valutazioni effettuate dall’imposta preventiva la prestazione concessa ammonta a fr. 2'900'000 (media fra gli importi determinanti con il valore di sostanza ed il metodo pratico).
Secondo la circolare IFD n. 9 del 9 luglio 1998 non può essere concessa la riduzione su partecipazioni nel caso di vendita separata dei diritti di opzione.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 dicembre 2007, contestando tanto il valore attribuito alla vendita dei diritti di opzione quanto la mancata applicazione della riduzione per partecipazioni.
Con decisione del 10 settembre 2009, l’autorità fiscale accoglieva in parte il gravame, abbandonando “l’adeguamento fiscale di fr. 2'900'000 del valore dei diritti d’opzione… in conformità alla decisione dell’imposta preventiva”.
Per quanto concerne invece la riduzione per partecipazioni, l’UTPG confermava la propria precedente decisione, argomentando che l’art. 70 LIFD “ha voluto sgravare unicamente la plusvalenza sulla vendita di partecipazioni ed il ricavo per la cessione di diritti di sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti assieme alle partecipazioni”.
L’autorità di tassazione aggiungeva inoltre all’utile imponibile interessi sul capitale proprio occulto per fr. 44'880.–, portando l’utile imponibile a fr. 321'909.–.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente il mancato riconoscimento della riduzione per partecipazioni. L’insorgente sottolinea che la dottrina propende per la concessione di tale vantaggio anche nel caso in cui i diritti di opzione siano ceduti senza le relative partecipazioni. Per quanto attiene al calcolo della riduzione, ritiene in via principale che quest’ultima vada concessa sull’intero ricavo della vendita, ritenendo che i diritti siano sorti solo nel 2001 con il precedente aumento di capitale. Subordinatamente, qualora la qualità di “nuova” o “vecchia” partecipazione dovesse essere riferita alla partecipazione sottostante, la riduzione dovrebbe essere ammessa nella misura del 19.20%.
Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2009, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.
La ricorrente ha replicato con scritto del 3 novembre 2009.
Diritto
1. 1.1.
La Confederazione assoggetta le persone giuridiche ad un’imposta sull’utile netto (art. 57 LIFD). L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell’8,5 per cento dell’utile netto (art. 68 LIFD).
Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l’utile netto complessivo (art. 69 LIFD).
Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a (art. 70 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Le disposizioni degli articoli 69 e 70 sono state modificate dalla legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669), entrata in vigore il 1° gennaio 1998 . Le nuove disposizioni si applicano agli esercizi commerciali terminati dopo il 31 dicembre 1997 (art. 207a cpv. 4 LIFD).
Conformemente all'articolo 70 cpv. 1 LIFD, dal 1998 il calcolo della riduzione deve tener conto degli utili in capitale delle partecipazioni qualificate, alle condizioni seguenti (art. 70 cpv. 1 LIFD):
a) gli utili in capitale sono considerati ricavi da partecipazioni solo nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;
b) la partecipazione alienata deve costituire almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD);
c) la partecipazione alienata dev'essere stata detenuta dalla società di capitali o cooperativa per almeno 12 mesi (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD).
1.3.
Una disposizione transitoria in vigore dal 1° gennaio 1998 prevede quanto segue:
Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati
(art. 207a cpv. 1 LIFD).
Tale disposizione prevede un periodo di blocco per le “vecchie partecipazioni”, cioè per quelle acquistate prima del 1° gennaio 1997; se queste ultime sono realizzate prima del 1° gennaio 2007, l’utile in capitale non è preso in considerazione per il calcolo del ricavo netto delle partecipazioni (art. 70 cpv. 1 LIFD) ed è allora imposto in quanto tale. Lo scopo della norma transitoria è di evitare che le disposizioni degli articoli 69 e 70 LIFD conducano ad un esodo delle società di partecipazione verso l’estero (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 agosto 2008, in RDAF 2008 II 247 consid. 2.2, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1997 concernente la riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, FF 1997 II 963, p. 986; Berdoz, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 1629; Duss/Altdorfer, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 989).
2. 2.1.
L’autorità fiscale, nella decisione impugnata, ha negato la riduzione per partecipazione, argomentando che il legislatore avrebbe voluto sgravare “la plusvalenza sulla vendita di partecipazioni ed il ricavo per la cessione di diritti di sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti assieme alle partecipazioni”.
2.2.
La terza frase dell’art. 70 cpv. 1 LIFD, come si è già ricordato, afferma che “ il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”.
La dottrina è effettivamente divisa sull’interpretazione di tale disposizione, soprattutto per quanto concerne l’aggettivo “relativi”, riferito ai diritti di opzione.
Secondo l’opinione menzionata nella decisione impugnata, sostenuta peraltro anche dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), solo il ricavo dei diritti di sottoscrizione legati alle quote di partecipazione cedute rappresenterebbe un ricavo da partecipazioni, mentre dalla vendita isolata di diritti di opzione non risulterebbe un simile ricavo (Agner/Digeronimo/Neuhaus/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 16 ad art. 70 LIFD, p. 219; dello stesso avviso Widmer, La réduction pour participations [“privilège holding”], Basilea 2002, p. 58 s.).
Altri autori sono di diverso avviso, in considerazione soprattutto del fatto che sarebbe molto raro il caso di una cessione di partecipazioni che avvenga nel quadro di un aumento di capitale. Del resto, dal punto di vista economico, l’alienazione di diritti di sottoscrizione rappresenta una cessione parziale della partecipazione esistente.
La dottrina favorevole all’applicazione del privilegio fiscale anche alla cessione di diritti di opzione si divide poi a sua volta, laddove si tratta di definire le modalità di calcolo della riduzione. Secondo una prima opinione, l’aggettivo “relativi” dovrebbe essere interpretato nel senso che i presupposti per concedere la riduzione agli utili provenienti dall’alienazione di partecipazioni sono applicabili anche ai ricavi della cessione di diritti di opzione. Tali ricavi rientrerebbero allora nel campo d’applicazione della normativa in discussione solo se incorporano una quota del 20% e se le partecipazioni “relative” sono state detenute almeno un anno. Come nel caso degli utili in capitale, poi, sarebbe applicabile anche l’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD, secondo cui la riduzione si calcola considerando quale utile la differenza fra provento dell’alienazione e costo d’investimento. Anzi, pensando al fatto che, a proposito della vendita dei diritti di opzione, la legge menziona espressamente il “ricavo” e non “l’utile”, non dovrebbe neppure essere dedotto il costo d’investimento, ma l’intero ricavo si dovrebbe considerare utile, con la conseguenza che i costi d’investimento delle azioni preesistenti rimarrebbero inalterati (Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 19 ad art. 70 LIFD, p. 667; dello stesso avviso, almeno per quanto attiene alle condizioni temporali e quantitative, anche Berdoz, op. cit., n. 72 ad art. 70 LIFD, p. 942).
Secondo un’altra interpretazione, invece, la circostanza che i diritti di opzione siano menzionati solo al cpv. 1 e non anche al cpv. 4 dell’art. 70 LIFD imporrebbe di concludere che ad essi siano applicabili i principi che si riferiscono alle distribuzioni e non anche le disposizioni speciali che valgono per gli utili in capitale, in particolare quelle sulla durata minima di possesso e sulla quota minima ceduta (Duss/Altorfer, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 22 ad art. 70 LIFD, p. 1151, con riferimento anche a Greter, Der Beteiligungsabzug im harmonisierten Gewinnsteuerrecht, Zurigo 2000, p. 162 s.; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 70 LIFD, p. 866).
2.3.
Anche se si volesse ammettere che la tesi su cui è fondata la decisione impugnata non sia conforme alla volontà del legislatore, il ricorso dovrebbe essere respinto. Infatti, pur ammettendo che la riduzione per partecipazione possa trovare applicazione anche in presenza di una cessione di diritti di opzione, che non sia accompagnata dall’alienazione della partecipazione stessa, nel caso in esame siamo in presenza di una “vecchia partecipazione”, secondo la disposizione transitoria dell’art. 207a LIFD. La ricorrente detiene infatti la partecipazione nella __________ SpA fin dal 1992, cioè da prima della data stabilita dalla norma transitoria (1° gennaio 1997).
Non può essere seguito il ragionamento dell’insorgente, laddove pretenderebbe che la partecipazione sia diventata “nuova” per effetto dell’aumento di capitale intervenuto nel 2001. Se bastasse un qualsivoglia aumento di capitale per consentire al venditore di una partecipazione acquistata prima del 1997 di godere del privilegio fiscale in questione, lo scopo della disposizione transitoria potrebbe essere agevolmente vanificato.
2.4.
Né può essere condiviso il calcolo proporzionale proposto in via subordinata. Per il fatto che la partecipazione della ricorrente è passata, per effetto dell’aumento di capitale intervenuto nel 2001, dal 50% al 61.89%, la contribuente sostiene che la quota dell’11.89% costituirebbe una “nuova partecipazione”; in proporzione, avrebbe diritto ad una riduzione del 19.20%. Un simile calcolo non trova alcuna giustificazione nelle disposizioni applicabili, poiché prescinde completamente dalla misura dell’utile come pure del ricavo conseguiti.
Allo stesso modo, non convince l’ulteriore variante di calcolo proposta nella replica presentata il 3 novembre 2009. In questo caso, l’insorgente propone di calcolare la quota da considerare “nuova partecipazione” nella misura del rapporto fra il valore dell’apporto di capitale (in casu fr. 1'600'000.–) e l’ammontare del valore intrinseco della filiale dopo l’apporto (fr. 10'687'633.–). Nella fattispecie, prendendo in considerazione un ricavo netto della cessione dei diritti di opzione di fr. 1'031'234.–, il ricavo netto proporzionale ammonterebbe a fr. 155'979.–, importo che corrisponde al 48.5% dell’utile imponibile (fr. 321'909.–).
Ora, la soluzione proposta dalla ricorrente è suggerita dalla circolare n. 9 dell’AFC, che, quando si occupa della delimitazione tra “vecchie” e “nuove” partecipazioni, afferma anche che “gli aumenti di capitale… effettuati dopo il 31 dicembre 1996 permettono di modificare la qualificazione di una vecchia partecipazione in una nuova, in proporzione alle modifiche intervenute” (cfr. Circolare cit., par. 3.3.3, p. 10). Tuttavia, la circolare presuppone che la partecipazione stessa sia successivamente alienata, sicché si pone appunto il problema di stabilire in quale misura si possa ritenere che l’utile in capitale così conseguito provenga da una “nuova” partecipazione. Appare allora giustificato il calcolo proporzionale proposto dall’AFC. Ma lo stesso criterio non può evidentemente entrare in considerazione quando non è la partecipazione in sé ad essere ceduta bensì unicamente i diritti di opzione staccati da tale partecipazione. Nel caso in esame, non è infatti possibile affermare che nel periodo fiscale in discussione sia stata ceduta una “nuova” quota di partecipazione del 15%, come sostenuto dalla contribuente.
2.5.
Ne consegue che la decisione impugnata, che ha negato la riduzione per partecipazione alla ricorrente, in relazione alla cessione dei diritti di opzione intervenuta nel periodo fiscale 2002, appare conforme al diritto applicabile.
Alla luce delle peculiarità della fattispecie, può essere lasciata aperta la questione di principio, sollevata dall’insorgente, circa l’interpretazione del riferimento al “ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”, contenuto nell’art. 70 cpv. 1 LIFD. Infatti, anche se si volesse ammettere che la riduzione prevista dall’art. 69 LIFD possa essere concessa anche nel caso della semplice cessione di diritti di sottoscrizione, ugualmente non vi sarebbero le condizioni per riconoscerne l’applicazione nella fattispecie, caratterizzata dalla circostanza che la partecipazione da cui i diritti di opzione sono stati staccati è stata acquistata prima del 1° gennaio 1997. Si tratta di una situazione che renderebbe praticamente inapplicabile la normativa che disciplina la riduzione per partecipazione.
2.6.
Per le stesse ragioni può essere lasciata aperta la questione di definire quando sia intervenuto l’aumento di capitale nel corso del periodo fiscale 2001. Nelle sue osservazioni al ricorso, infatti, la Divisione delle contribuzioni ha rilevato che non sarebbe trascorso un anno fra il momento in cui tale aumento si è verificato e quello della cessione dei diritti di opzione, con la conseguenza che non sarebbe adempiuto il presupposto della durata di detenzione minima della partecipazione, cui la legge subordina l’applicazione della riduzione.
Dal momento che le condizioni per l’applicazione dell’art. 69 LIFD non sono comunque adempiute, non occorre pertanto accertare se sia determinante, come sostiene l’autorità fiscale, il momento in cui la deliberazione assembleare di aumento del capitale è stata registrata (18 dicembre 2001) o, come pretende la ricorrente, quello in cui è stata adottata (4 dicembre 2001).
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: