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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2010 80.2009.121

2. Juli 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,943 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: debiti e interessi passivi, creditore residente all'estero, condizioni, onere della prova, reddito presunto

Volltext

Incarto n. 80.2009.121

Lugano 2 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 19 agosto 2009 contro la decisione del 22 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2004.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1959, svolge due attività lucrative: un’attività indipendente quale titolare di una piccola impresa di pulizia e un’attività dipendente quale custode di immobili. La moglie RI 2, nata nel 1962, anch’essa custode di immobili, dal mese di aprile 2004 ha inoltre potuto beneficiare delle indennità di disoccupazione.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito redditi per complessivi fr. 198'970.–, tra i quali spiccava il reddito da attività lucrativa indipendente del marito di      fr. 90'000.–.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 13 giugno 2007, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 168'500.– per l’IC ed in fr. 183'500.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo rettificato in fr. 118'000.– il reddito aziendale del marito ed aggiunto ai proventi dichiarati altri redditi per fr. 40'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 giugno 2007, contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

                                         Con scritto dell’8 maggio 2009, la fiduciaria RA 1 chiariva che per l’acquisto di un appartamento di __________, perfezionatosi l’8 gennaio 2004, i contribuenti avevano acceso un prestito ipotecario di 344'000 franchi, mentre la differenza di prezzo era stata saldata grazie ad un prestito di € 50'000.– garantito dal padre della contribuente, __________, residente in __________. La rappresentante precisava quindi che tale importo era stato dapprima versato su un conto __________ intestato ai coniugi __________ e da qui trasferito su un conto di risparmio svizzero, sempre intestato ai contribuenti. A riprova delle sue argomentazioni, produceva l’avviso di accredito bancario di un importo di   fr. 75'850.10, valuta 18 dicembre 2003.

                                  D.   Con e-mail dell’11 maggio 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a produrre anche l’addebito bancario del conto intestato al padre della contribuente.

                                         Il 6 luglio 2009, la rappresentante si limitava a presentare copia dell’ordine di pagamento a favore del conto di risparmio svizzero e a debito di un conto __________ intestato ai contribuenti, spiegando di non poter produrre l’addebito bancario richiesto “in quanto l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.

                                         L’Ufficio di tassazione, con successiva decisione del 22 luglio 2009, respingeva il reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che il reddito aziendale di fr. 118'000.– comprendeva, oltre all’utile d’esercizio, i prelevamenti personali e la ripresa di spese private. Confermava quindi il reddito d’altra fonte, stimato in 40'000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite, precisando che la documentazione bancaria prodotta dai contribuenti non era sufficiente a rendere verosimile il preteso prestito proveniente dall’estero.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano sostanzialmente lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. A loro avviso, l’esistenza e l’entità del preteso finanziamento è comprovata sia dalla documentazione bancaria prodotta nel corso della procedura sia dal riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre 2003 e già allegato all’elenco debiti presentato con la dichiarazione d’imposta, nel quale si impegnavano testualmente a restituire a __________ la somma di € 49'500.– “senza nessun interesse o altro compenso forfetario pattuito”.

                                  F.   Dando seguito alla richiesta dei ricorrenti, questa Camera ha convocato una prima udienza per giovedì 11 marzo 2010, che la fiduciaria RA 1 ha chiesto di posticipare per sua “indisponibilità”. Una nuova udienza è quindi stata fissata per il 30 marzo 2010.

                                         Il giorno prima, ovvero il 29 marzo 2010, la rappresentante faceva sapere via fax di non poter partecipare nemmeno alla seconda udienza, rinunciando tuttavia a chiedere un nuovo rinvio. In allegato trasmetteva una scrittura privata, redatta il 10 aprile 2009 dinanzi all’avv. __________ di __________, nella quale __________ confermava di avere concesso alla figlia RI 2, con due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, la somma complessiva di € 100'000.–, da computarsi successivamente sul residuo dell’asse ereditario.

Diritto

                                   1.   Come anticipato in narrativa, nel corso del mese di gennaio 2004, i coniugi RI 1 hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento nel comune di __________ (foglio PPP n. __________ al fondo base mapp. __________), al prezzo di fr. 430'000.–, pagandolo in parte mediante l’accensione di un prestito ipotecario di 344'000 franchi ed in parte tramite un asserito mutuo di € 49'500.– garantito dal padre della contribuente, __________, residente in __________.

                                         Richiesti di meglio documentare tale finanziamento estero, i ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a produrre l’avviso di accredito di un importo di fr. 75'850.10 a favore di un conto di risparmio aperto a loro nome presso __________ di __________ (conto n. __________) ed il relativo ordine di pagamento a carico di un conto italiano, pure aperto a loro nome, presso la __________ di __________, in __________. Non hanno invece fornito la postulata prova del prelevamento dell’importo di            € 49'500.– da conti bancari intestati al preteso creditore, sostenendo che “l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.

                                         Ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito estero, nella decisione qui impugnata l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– ai proventi dichiarati ed ha conseguentemente negato la deduzione del debito in questione.

                                   2.   2.1.

                                         In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

                                         2.2.

                                         Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

                                         2.3.

                                         In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

                                   3.   3.1.

                                         Tornando al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato che essi giustificavano il pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’appartamento di __________, iscritto a Registro fondiario l’8 gennaio 2004, tramite un asserito prestito di € 49'500.– garantito dal padre della ricorrente, residente in __________.

                                         3.2.

                                         Richiesti di comprovare il prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso creditore, i ricorrenti hanno fatto sapere di non essere in grado di fornirla, in quanto “l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.

                                         A tale prova non può certo supplire il riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre 2003 ed allegato all’elenco debiti, né tanto meno la scrittura privata redatta il 10 aprile 2009 dinanzi all’avv. __________, nella quale __________ confermava di avere concesso alla figlia RI 2 due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, prodotta dal rappresentante dei contribuenti con fax del 29 marzo 2010, in seguito alla rinuncia a comparire personalmente in udienza. Al di là del fatto che il riconoscimento di debito tratta di un importo di € 49'000.–, mentre la scrittura privata considera due importi di € 50'000.– cadauno, non può inoltre non essere osservato che i documenti in discussione si riferiscono a due rapporti contrattuali ben distinti: il riconoscimento di debito si riferisce ad un preteso prestito del 1° dicembre 2003, la scrittura privata a due lasciti dei mesi di dicembre 2004 e febbraio 2009, “da computarsi… successivamente sul residuo dell’asse ereditario”.

                                         3.3.

                                         Come correttamente osservato dall’autorità di tassazione, a prescindere dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 49'500 (50'000) euro in contanti, da quanto precede discende la conclusione che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito al pagamento dell’appartamento di __________. Ciò implica, da un lato, che non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti di __________, che avrebbe messo a loro disposizione l’importo servito al pagamento in questione, e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di             fr. 40'000.–, così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2004.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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