Incarto n. 80.2008.86
Lugano 8 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 luglio 2008 contro la decisione del 16 luglio 2008 in materia di IC/IFD 2007.
Fatti
A. Nel corso del 2007, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ di __________.
Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente chiedeva la deduzione delle spese professionali seguenti:
spese di trasporto con veicolo privato fr. 11'440.–
doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre spese (forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 17'040.–
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 maggio 2008, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 44'500.– per l’IC ed in fr. 46'900.– per l’IFD. Con riferimento alle spese professionali, aveva accettato quelle per trasporto limitatamente a fr. 2'000.–, spiegando che non era ammessa la deduzione delle spese per il veicolo privato e che era stato concesso il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 maggio 2008, nel quale chiedeva nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 11'440.–, corrispondente ad una trasferta quotidiana da Minusio a Lugano per l’andata ed una per il ritorno.
L’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 9 giugno 2008, invitandolo a produrre un’attestazione del datore di lavoro “comprovante l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a causa di orari irregolari”.
Il 26 giugno 2008, il contribuente trasmetteva all’autorità di tassazione un’attestazione della__________, dalla quale risultava la necessità di utilizzare l’automobile privata “in quanto il lavoro si svolge a giorni e orari variati con modifiche anche all’ultimo momento”. Aggiungeva poi che “gli orari di inizio e fine servizio non coincidono con quelli dei mezzi di trasporto pubblici e per determinati servizi non esiste alcuna possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (orari notturni, diurni e irregolari)”. Precisava infine che “il suo impiego si svolge prevalentemente a __________”.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, con decisione del 16 luglio 2008, con la quale ammetteva la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato, limitandola tuttavia all’importo di fr. 9'152.–, pari all’uso dell’automobile per 176 giorni. La ragione era che “sul certificato di salario figura che svolge l’attività professionale nella misura dell’80%”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione dell’importo corrispondente alla trasferta da __________ a __________ e ritorno per 220 giorni. Allega una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulta che lavora “con un impiego all’80%”, ma che “svolge regolarmente dell’attività in eccedenza all’80% del CCL che viene retribuita in base agli importi previsti dal regolamento dei salari”. Nel 2007, ha pertanto “raggiunto una mole di lavoro a tempo pieno”, corrispondente a 225 turni di lavoro.
E. Il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, con scritto del 6 agosto 2008, chiedendogli di produrre un’attestazione del datore di lavoro, da cui risulti quanti giorni di lavoro sono previsti dal suo contratto e qual è il relativo stipendio, quanti giorni ha lavorato in eccedenza e quale retribuzione ha conseguito, qual è la sua sede di servizio e a quanto ammontano le indennità di trasferta versategli nel 2007. Gli chiedeva inoltre di inviare alla Camera una copia del contratto di lavoro.
Il contribuente ha dato seguito alla richiesta, con scritto del 18 agosto 2008 e relativi allegati.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
1.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
In base al decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 DE).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
2. 2.1.
Come detto, nella fattispecie l’autorità di tassazione ha ammesso che il ricorrente necessiti, in linea di principio, del veicolo privato per coprire la trasferta dal domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________).
L’unica controversia concerne la misura della deduzione. L’Ufficio di tassazione l’ha infatti limitata a 176 giorni, basandosi su quanto indicato sul certificato di salario, che parla di un impiego all’80%.
Secondo il ricorrente, egli sarebbe sì stato assunto con un contratto all’80% ma lavorerebbe effettivamente a tempo pieno, prestando attività al di fuori del contratto. Tale circostanza è confermata da una dichiarazione prodotta unitamente al ricorso.
2.2.
Dall’attestazione rilasciata al contribuente dalla __________ l’11 agosto 2008, su richiesta della Camera di diritto tributario, è risultato quanto segue:
· il contratto di lavoro all’80% per il 2007 prevedeva 1784 ore annuali per uno stipendio mensile di fr. 3'731.– per tredici mensilità;
· l’attività svolta in eccedenza all’80% contrattuale corrisponde a 568 ore per uno stipendio complessivo di fr. 14'231.70;
· la sede di servizio è Lugano;
· il contribuente ha beneficiato nel 2007 di indennità per trasferte e vitto per complessivi fr. 1'887.–, riferite a servizi fuori dalle regioni di lavoro.
Alla luce delle precisazioni che precedono, nulla si oppone all’accoglimento del ricorso del contribuente ed al riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per 220 giorni.
Pertanto, ritenuto che la distanza fra __________ e __________, secondo l’Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino (pubblicato dalla Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia, edizione 2005) ammonta a 36 chilometri, il ricorrente ha diritto alla deduzione dell’importo di fr. 10’296.– (72 km x 220 giorni x fr. 0.65).
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato è elevata a fr. 10'296.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: