Incarto n. 80.2008.40
Lugano 30 luglio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 aprile 2008 contro la decisione del 12 marzo 2008 in materia di IC e IFD 2003.
Fatti
A. L’RI 1 beneficia di una rendita AI dal 1992 e di una pensione. Inoltre svolge attività di consulenza per la __________, società che ha sede presso il suo domicilio privato. Sua moglie __________ è amministratrice della stessa società e della __________.
B. Nella dichiarazione fiscale 2003, i coniugi __________ indicavano di avere conseguito i seguenti redditi:
reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito fr. 1'500.–
reddito dell’attività accessoria della moglie fr. 3'000.–
rendite AVS/AI fr. 43'404.–
indennità giornaliere per malattia fr. 12'216.–
totale fr. 60’120.–
C. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2003, con decisione dell’11 agosto 2005, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava i redditi come segue:
reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito fr. 30’000.–
reddito dell’attività accessoria della moglie fr. 3'000.–
rendite AVS/AI fr. 43'404.–
indennità giornaliere per malattia fr. 12'216.–
altri redditi della sostanza mobiliare fr. 8'000.–
totale fr. 96’620.–
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 settembre 2005. Negavano di avere conseguito redditi dell’attività indipendente in misura superiore rispetto a quanto dichiarato come pure di godere di vantaggi dalla società citata. Contestavano inoltre la misura di alcune deduzioni.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti con decisione del 21 dicembre 2005.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, l’ing. RI 1 ha contestato nuovamente la tassazione 2003.
Nell’ambito dell’istruzione del ricorso, il 5 luglio 2006 gli atti sono stati trasmessi all’Ispettorato fiscale per ulteriori accertamenti.
La Camera ha riformato la decisione su reclamo, con sentenza del 31 gennaio 2008, come segue:
· ha aumentato il reddito della sostanza mobiliare da fr. 8'000.-a fr. 26'848.--;
· ha concesso una deduzione di fr. 1'236.-- per contributi AVS/AI;
· ha ridotto la deduzione degli interessi passivi da fr. 21'042.-a fr. 10'845.--.
Essa ha poi rinviato gli atti all'Ufficio di tassazione affinché commisurasse il reddito dell'attività lucrativa indipendente alle risultanze delle verifiche dell'Ispettorato fiscale.
Per quanto attiene alla sostanza imponibile, la Camera non è invece entrata nel merito delle relative censure, in considerazione del fatto che i contribuenti sarebbero comunque stati esenti dall'imposta, la loro sostanza non raggiungendo in ogni caso il minimo imponibile.
F. Contro la sentenza cantonale, i contribuenti hanno interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in data 6 marzo 2008. L’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con sentenza del 17 marzo 2008.
Per quanto concerne l’imposta sulla sostanza, ha ritenuto che il ricorso “manifestamente” non fosse motivato in modo sufficiente.
Quanto invece all’imposta sul reddito, la sentenza cantonale è stata considerata una decisione incidentale, che è impugnabile solo se può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Nessuna delle due condizioni essendo adempiuta nella fattispecie, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
G. Il 12 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti una nuova decisione su reclamo, nella quale ha stabilito il reddito dell’attività indipendente del marito in fr. 50'000.–, con la seguente motivazione:
…tenuto conto del rapporto allestito dall’Ispettorato fiscale nel quale viene indicato che alla luce delle verifiche effettuate risulta una maggior lacuna nel dispendio del contribuente, in accordo con l’Ispettorato fiscale si procede ad aumentare da fr. 30'000. a fr. 50'000.– il reddito da attività indipendente.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 contesta nuovamente la tassazione IC/IFD 2003. Per quanto riguarda il calcolo del dispendio su cui si è basata la ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente intrapreso dall’autorità fiscale, sostiene che esso è viziato da diversi errori e ne propone uno alternativo, da cui risulta una disponibilità annua di fr. 12'781.–. Il ricorrente ripropone poi una serie di censure già esaminate dalla Camera di diritto tributario nella precedente sentenza, ed in particolar modo le seguenti: partecipazione azionaria nelle società anonime, pretesi vantaggi provenienti da tali società, affitto dei locali per uffici della società, deduzione degli interessi passivi.
Diritto
1. Sostanza imponibile
In primo luogo, deve essere precisato che la tassazione dell’im-posta cantonale sulla sostanza è ormai passata in giudicato, dopo che il Tribunale federale, con la sentenza del 17 marzo 2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto dal contribuente.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che la prima parte della sentenza cantonale del 31 gennaio 2008 costituiva una decisione finale, “essendo stata posta fine al procedimento per quanto concerne questa questione”, cioè la determinazione della sostanza imponibile. A tale riguardo, secondo il Tribunale federale, il ricorso presentato non era adeguatamente motivato, non dimostrando “per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto, violando in tal modo il diritto, una loro mancanza d'interesse”.
Nella misura in cui, i ricorrenti tornano a contestare la determinazione della sostanza imponibile, il loro ricorso è pertanto irricevibile.
2. Reddito dell’attività indipendente
2.1.
Nella sentenza del 31 gennaio 2008, questa Camera aveva annullato la decisione su reclamo dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna ed aveva rinviato a quest’ultimo gli atti, perché determinasse nuovamente l’importo della rivalutazione del reddito aziendale, alla luce dei nuovi accertamenti emersi con la verifica intrapresa dall’Ispettorato fiscale nell’ambito della procedura di ricorso.
Mentre, infatti, il calcolo del dispendio effettuato dall’Ufficio di tassazione aveva concluso con una disponibilità positiva di fr. 8'784.–, l’Ispettorato aveva potuto stabilire che nel corso del 2003 il contribuente aveva pagato una fattura di fr. 23'584.– della __________.
In tal modo, secondo la Camera, l’ammanco importante che era così emerso faceva apparire l’aggiunta di fr. 28'500.– all’utile dichiarato (fr. 1'500.–) decisamente insufficiente.
Come si è già ricordato, con la sua nuova decisione su reclamo del 12 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente in fr. 50'000.–, aggiungendo cioè a quanto dichiarato l’importo di fr. 48'500.–.
2.2.
Come ripetutamente rilevato, la ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente è stata possibile solo mediante il calcolo della disponibilità finanziaria della sua famiglia.
Con la decisione su reclamo del 21 dicembre 2005, il calcolo dell’Ufficio di tassazione era il seguente:
Entrate
uscite
Sostanza:
Variazione debiti
2’500
Redditi:
Reddito attività marito
1’500
Reddito attività moglie
3’000
Pensione e rendita AVS/AI
43’404
Prestazione complementare
4’908
Indennità malattia e infortunio
12’216
Prestazione complementare
4’908
Deduzioni:
Affitto
16’800
Interessi passivi
21’042
Contributi AVS
3’709
Premi assicurazione malattia
3’188
Spese mediche
2’872
Totale entrate/uscite
69’936
50’111
Disponibilità annua
19’825
Stimando il minimo per il sostentamento annuo della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr. 42'000.–, l’autorità fiscale aveva valutato l’ammanco in fr. 22'175.–. Come detto, aveva poi stabilito l’importo da aggiungere al reddito aziendale dichiarato in fr. 28'500.–.
2.3.
In seguito al ricorso ed alla verifica dell’Ispettorato, alle uscite indicate è stato aggiunto l’importo di fr. 23'584.–, corrispondente ad una fattura pagata dal contribuente alla __________. Il ricorrente ha poi sostenuto di aver pagato contributi personali AVS/AI per fr. 1'236.40.
Alla luce di tali accertamenti, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’importo della rivalutazione del reddito dell’attività indipendente altri 20'000 franchi.
Con il suo nuovo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone un suo calcolo della disponibilità finanziaria sostanzialmente diverso da quello dell’Ufficio di tassazione, giungendo ad una disponibilità di fr. 22'104.–.
Rispetto al calcolo dell’Ufficio di tassazione, queste sono le differenze:
· contestata la variazione debiti: sarebbe semplicemente frutto di un “errore di trascrizione”;
· riduzione prestazione complementare a fr. 4'908.–: l’importo è stato erroneamente computato due volte;
· aggiunta alle entrate dell’importo di fr. 15'600.– per affitti incassati da __________;
· riduzione contributi AVS da fr. 3'709.– a fr. 1'236.–;
· rettifica uscita per premi assicurazione malattia da fr. 3'188.– a fr. 3'187.–;
· riduzione interessi passivi a fr. 10'845.– “in quanto non riconosciuti come importi versati”;
· rettifica dell’uscita per affitti da fr. 16'800.– a fr. 32'400.–: “intero canone di locazione… senza tener conto della parte versata in subaffitto per gli uffici della __________”;
· riduzione della fattura __________ da fr. 23'584.– a fr. 7'984.–, per considerare la compensazione con l’affitto pagato da quest’ultima.
2.4.
Per quanto concerne le censure appena indicate, si impongono le seguenti considerazioni.
· La “variazione debiti” risulta semplicemente dalla dichiarazione del ricorrente: nell’elenco debiti allegato alla dichiarazione fiscale 2003A aveva indicato un importo del debito al 1° gennaio 2003 di fr. 558'172.–, mentre in quello allegato alla dichiarazione fiscale 2003B ha indicato un importo del debito al 31 dicembre 2003 di fr. 555'672.–. Ne consegue che i debiti privati si sono ridotti nel corso del 2003 nella misura di fr. 2'500.–, importo che dal punto di vista finanziario costituisce un’uscita del periodo fiscale in discussione.
· È per contro condivisibile la censura relativa al doppio computo delle prestazioni complementari AI. Si tratta tuttavia di una modifica che riduce la disponibilità finanziaria del ricorrente.
· Per quanto attiene agli affitti incassati da __________, si può anche procedere alla rettifica proposta dal ricorrente, come già si era indicato nella sentenza precedente (cfr. sentenza del 31 gennaio 2008, consid. 2.6.). La stessa è compensata dall’aumento dell’uscita corrispondente.
· Può anche essere accolta la richiesta di considerare i contributi AVS/AI pagati nel 2003 per fr. 1'236.–, come peraltro già deciso nella precedente sentenza (cfr. consid. 2.7. e 5.).
· Ininfluente la rettifica dei premi dell’assicurazione contro le malattie, nella misura di fr. 1.–.
· Non può certamente entrare in considerazione la richiesta di ridurre gli interessi passivi a fr. 10'845.–. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti, la differenza rispetto ai fr. 21'042.– dichiarati non si spiega con il fatto che non sarebbero stati riconosciuti come “importi versati”, bensì dipende dalla loro qualifica quali costi d’investimento (cfr. sentenza del 31 gennaio 2008, consid. 4). Si tratta quindi in ogni caso di un’uscita finanziaria.
· Della rettifica dell’uscita per affitti si è già detto.
· Non può evidentemente essere seguito infine il ragionamento del ricorrente intorno alla compensazione della fattura alla __________ SA con il canone di locazione da essa pagato. Anche su questo aspetto si era già pronunciata la sentenza precedente. Proprio per seguire il ragionamento del contribuente, si è acconsentito ad indicare in uscita l’importo complessivo di fr. 32'400.– pagato per la locazione dell’intero immobile, inserendo poi fra le entrate la somma versata dalla __________ per la locazione della parte dell’immobile messa a sua disposizione. Non si comprende come si possa ancora parlare di una compensazione fra il canone di locazione e la fattura della __________.
Riassumendo, il nuovo calcolo della disponibilità finanziaria che ne risulta è il seguente:
Entrate
uscite
Sostanza:
Variazione debiti
2’500
Redditi:
Reddito attività marito
1’500
Reddito attività moglie
3’000
Pensione e rendita AVS/AI
43’404
Prestazione complementare
4’908
Indennità malattia e infortunio
12’216
Pigione __________ SA
15’600
Deduzioni:
Affitto
32’400
Interessi passivi
21’042
Contributi AVS
1’236
Premi assicurazione malattia
3’187
Spese mediche
2’872
Fattura __________ SA
23’584
Totale entrate/uscite
80’628
86’821
Disponibilità annua
- 6’193
Ne consegue che, ancor prima di considerare il minimo per il sostentamento della famiglia, la disponibilità risulta già negativa.
2.5.
Stimando, come aveva fatto l’Ufficio di tassazione nella decisione precedente la prima sentenza di questa Camera (v. supra, consid. 2.2.), il minimo per il sostentamento annuo della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr. 42'000.–, il reddito aziendale dichiarato dovrebbe essere aumentato almeno nella misura di fr. 48'000.–.
La commisurazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.– (cioè fr. 48'500.– in più rispetto a quanto dichiarato) appare pertanto assolutamente ineccepibile e deve essere confermata, alla luce delle considerazioni che precedono.
3. Reddito della sostanza mobiliare, interessi passivi
Per quanto concerne le censure relative al reddito della sostanza mobiliare (ed in particolar modo ai vantaggi per l’uso di vetture della società) ed alla deduzione degli interessi passivi, si tratta di questioni già esaminate nella sentenza precedente (consid. 3. e 4.), con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente. Come ha rilevato il Tribunale federale, nella sua sentenza del 17 marzo 2008, con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico, insieme con la nuova decisione, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: