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Ticino Camera di diritto tributario 21.07.2010 80.2008.149

21. Juli 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,426 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Reddito: esenzione, donazione, contributi versati da padre a figlio, remissione di debito

Volltext

Incarti n. 80.2008.149/150/151/152/153

Lugano 21 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

 Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorsi del 10 dicembre 2008 contro le decisioni del 10 e del 12 novembre 2008 in materia di: ·        IC/IFD 2001/2002; ·        IC/IFD 2003; ·        IC/IFD 2004; ·        IC/IFD 2005; ·        IC/IFD 2006.

Fatti

                                  A.   Dal 1° giugno 2000, RI 1 era impiegato della __________ SA di __________. Fino alla fine del 2001, era assoggettato all’imposta alla fonte sui redditi del lavoro.

                                         Il 25 settembre 2002, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva al contribuente, invitandolo a documentare le entrate e le uscite del 2002, con particolare riferimento all’acqu-isto ed alla successiva vendita di un immobile a __________ (part. n. __________) ed all’acquisto di un altro immobile nello stesso comune (part. n. __________). Il contribuente prendeva posizione nel corso di un’audizione tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 6 novembre 2002.

                                  B.   B.a.

                                         Con decisione dell’11 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2001/2002, con effetto a partire dal 1° gennaio 2002. Il reddito imponibile del contribuente era commisurato in fr. 120’000.– per l’IC ed in fr. 416'000.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati l’autorità fiscale aveva infatti aggiunto un reddito d’altra fonte di fr. 68'300.–, con la seguente motivazione:

                                         Nel periodo compreso fra il 2001 e 2006 il contribuente, oltre ai modesti redditi d’attività lucrativa e di compensazione (disoccupazione) ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari e a quelli della sua famiglia grazie agli aiuti dei genitori. Tali prestazioni non possono essere qualificate come donazioni e come prestazioni sul diritto di famiglia e quindi esenti sulla base degli art. 23 LT e 24 LIFD.

                                         Per la sola IFD, era poi stato imposto un reddito da commercio professionale d’immobili di fr. 296'000.–.

                                         B.b.

                                         Con quattro ulteriori decisioni del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, IC/IFD 2004, IC/IFD 2005 e IC/IFD 2006. Anche in queste ultime aveva aggiunto ai proventi dichiarati dei redditi d’altra fonte, giustificati dagli “aiuti dei genitori”.

                                         Questi il reddito imponibile ed il reddito d’altra fonte delle tassazioni in questione:

periodo fiscale

reddito imponibile IC/IFD

reddito d’altra fonte

2003

120’000

79’781

2004

120’000

135’900

2005

120’000

140’902

2006

120’000

182’455

                                         La motivazione delle decisioni precisava che l’importo aggiunto a titolo di “reddito d’altra fonte” teneva conto “della situazione, dell’evoluzione del prestito (genitori)” ed era “commisurato alla capacità finanziaria dei genitori”.

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con diversi reclami del 26 agosto 2008. Contestava l’imposizione del reddito d’altra fonte, spiegando di aver ottenuto un prestito del padre, garantito da una cartella ipotecaria gravante il mapp. n. __________ di __________. Il mutuo sarebbe stato rimborsato al momento della vendita della casa, non essendo intenzione del padre fare una donazione al figlio.

                                         Contestava inoltre l’assoggettamento del reddito da commercio professionale d’immobili ai fini dell’IFD.

                                         Nel corso di un’udienza tenutasi il 14 ottobre 2008, l’autorità fiscale ribadiva che gli aiuti del padre non potevano essere qualificati come prestiti ma si dovevano considerare reddito d’altra fonte. Precisava inoltre che gli importi sarebbero stati rettificati in funzione dell’incremento del debito nei confronti del genitore.  

                                  D.   Nelle decisioni su reclamo, intimate al reclamante il 10 e il 12 novembre 2008, l’autorità fiscale modificava il reddito d’altra fonte ed il reddito imponibile, conformemente a quanto anticipato nel corso dell’udienza. Questi gli elementi delle nuove decisioni:

periodo fiscale

reddito imponibile IC

reddito imponibile IFD

reddito d’altra fonte

2001/2002

240’000

243’305

188'000

2003

118’100

128’200

77’980

2004

66’000

78’700

81’875

2005

3’900

7’300

66’620

2006

58’000

61’100

120’455

                                         La motivazione delle decisioni rinviava al verbale d’udienza.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 postula lo stralcio del reddito d’altra fonte. Spiega che il capitale servito per l’acquisto dell’immobile (fr. 1'700'000.–) proveniva da una compensazione di un credito concesso dal padre al venditore della casa. Il padre avrebbe poi rinunciato al credito nei confronti del figlio in data 25 giugno 2002. Il padre avrebbe poi prestato al figlio quanto necessario per rinnovare la casa (fr. 150'000.–) e per pagare gli interessi passivi (fr. 34'000.–). Negli anni seguenti, il prestito sarebbe stato progressivamente incrementato, per consentire all’insorgente di sostenere gli oneri finanziari della casa, il pagamento degli alimenti alla ex moglie e le altre spese personali. A tale credito il padre non avrebbe mai rinunciato, ma lo stesso sarebbe garantito da una cartella ipotecaria, poi sequestrata dalla magistratura penale. L’insorgente contesta poi la motivazione dell’Ufficio di tassazione, che ha giustificato l’imposizione del finanziamento del padre facendo riferimento ad una giurisprudenza che concerne però una donazione.

                                  F.   All’udienza del 5 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle rispettive argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.  

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT , sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, ivi compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale (art. 16 cpv. 2 LIFD; art. 15 cpv. 2 LT).

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

                                         1.2.

                                         L’art. 24 LIFD (di uguale tenore, art. 23 LT) menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lett. a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lett. e).

                                   2.   2.1.

                                         Con una sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in RtiD I-2010 n. 3t), questa Camera ha modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni.

                                         Secondo l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza corrispondente prestazione. Giusta il suo capoverso 3, l’adempimento di un dovere morale non costituisce invece donazione.

                                         Riallacciandosi a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti, delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non rientrante nel concetto di donazione (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162). In una sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo esistenziale, costituisce un reddito d’altra fonte imponibile e non una donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t).

                                         2.2.

                                         Riesaminando tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha deciso che il contributo di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente, si considera donazione ed è quindi esente dall’imposta sul reddito.

                                         Come accennato, la prassi precedente escludeva che le prestazioni finanziarie ricorrenti fra parenti, al di fuori dell’obbligo legale di assistenza, rientrino nel concetto di donazione perché effettuate in adempimento di un dovere morale.

                                         Tale giurisprudenza cantonale era già stata oggetto di critica in dottrina. Infatti, è vero che i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC sono esenti dall’imposta sul reddito, in quanto rientrano nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 3t). Dal momento in cui la formazione possa normalmente ritenersi conclusa, le prestazioni ancora versate vanno invece considerate a tutti gli effetti una donazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620). Alla stessa stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai propri figli non rientrano automaticamente nei doveri morali di genitori con sufficienti possibilità economiche.

                                         Si aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto finanziario (Hindersmann/Myssen, op. cit., p. 150). Fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente “forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo legale. Ciò è il caso, per esempio, delle ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, così come il sostentamento garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino (Casanova, Zur Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, p. 37).  

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso in esame, la situazione è certamente diversa rispetto a quella su cui si è fondata la decisione appena ricordata. Qui non si tratta infatti di donazioni del genitore al figlio maggiorenne, bensì di prestiti, serviti a garantire il sostentamento del figlio ed il pagamento degli interessi ipotecari relativi alla casa.

                                         Nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, l’autorità fiscale ha sostenuto che gli importi in discussione non possono essere considerati una donazione del padre all’insorgente, mancando l’animus donandi. D’altra parte, ha contestato che sia provata l’esistenza di un debito, mancando un contratto di mutuo. Infine, la Divisione delle contribuzioni ha contestato anche che il debito possa essere estinto, in seguito al sequestro sia dell’immobile sia della cartella ipotecaria.

                                         Sulla circostanza che gli importi di denaro serviti al sostentamento del contribuente ed al pagamento degli interessi ipotecari siano provenuti dal padre non sembra esserci discussione. In altre parole, l’autorità fiscale non ha sostenuto che la fonte dei mezzi in questione sia altra rispetto a quanto versato al figlio dal padre.

                                         Non si vede pertanto quali alternative rimangono, volendo escludere tanto il mutuo quanto la donazione. Non è certo proponibile una retribuzione per prestazioni di lavoro, non essendo tale ipotesi neppure stata accennata dall’Ufficio di tassazione.

                                         3.2.

                                         Ora, è dapprima indiscutibile che, se effettivamente gli importi messi a disposizione del ricorrente dal padre costituiscono mutuo, gli stessi non possono essere considerati reddito imponibile.

                                         I debiti comprovati sono infatti deducibili dalla sostanza imponibile (art. 47 cpv. 1 LT). Gli interessi maturati su debiti privati sono, da parte loro, dedotti dal reddito imponibile, entro determinati limiti (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         3.3.

                                         Volendo seguire il ragionamento proposto dall’autorità di tassazione nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera il 5 marzo 2010, ci si potrebbe chiedere se si possano ancora considerare debiti gli importi ricevuti dal ricorrente, alla luce del fatto che l’immobile che funge da garanzia è stato nel frattempo posto sotto sequestro dalla magistratura penale federale, circostanza che potrebbe mettere seriamente in discussione le prospettive di rimborso del debito.

                                         La questione ha tuttavia un rilievo piuttosto limitato, nel contesto della tassazione dell’insorgente. Infatti, anche se il debito dovesse essere considerato di dubbia esigibilità, non è qui in discussione la sua deduzione dalla sostanza imponibile. Il solo aspetto che qui interessa è se quanto ricevuto dal contribuente possa essere considerato reddito imponibile.

                                         Ebbene, una tale ipotesi deve essere chiaramente esclusa. Infatti, la remissione di un debito, che avviene tra parenti e senza controprestazione, diversamente da quanto vale per esempio nel caso di una banca che rinuncia ad un credito, si considera donazione (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare RDAF 2009 II p. 34 consid. 2 e RDAF 2009 II p. 555 consid. 2.2).

                                         La remissione di un debito privato costituisce pertanto una donazione, che deve essere esentata dall’imposta sul reddito tanto per il diritto dell’imposta federale diretta (art. 24 lett. a LIFD) quanto per il diritto dell’imposta cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. c della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni [LAID]). La dottrina non ha mancato di sottolineare come la recente giurisprudenza del Tribunale federale appena ricordata abbia chiaramente imposto ai cantoni di conformarsi ad un’unica nozione di donazione, ai fini dell’imposta sul reddito, con la conseguenza che non saranno più considerate compatibili con la legge federale sull’armonizzazione normative e prassi cantonali che, fondandosi su una diversa nozione di donazione, assoggettano all’imposta sul reddito fattispecie che rientrano nel concetto di donazione secondo l’art. 7 cpv. 4 lett. c LAID (cfr. Hürlimann/Cagienard, Vereinfachte Betrachtungsweise des Bundesgerichts beim Darlehensverzicht, in zsis 2009 Bestcase n. 6, par. 3.3.1, con riferimento proprio alla prassi ticinese in vigore fino al 2009).

                                         Per quel che interessa ai fini della presente decisione, ne discende che le prestazioni, di cui il ricorrente ha goduto nei periodi fiscali in esame, difficilmente potranno non essere considerate donazioni del padre, quand’anche se ne volesse escludere la qualifica di mutuo.  

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, le decisioni impugnate devono essere riformate, nella misura in cui hanno assoggettato all’imposta sul reddito le prestazioni che il ricorrente ha ricevuto dal padre a titolo di prestito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 e del 12 novembre 2008 sono riformate nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” aggiunti dall’autorità fiscale ai proventi dichiarati.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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