Incarto n. 80.2008.147
Lugano 16 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 dicembre 2008 contro le decisioni del 5 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2005 e 2006.
Fatti
A. Per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, neppure dopo un richiamo ed una diffida raccomandata, entro il termine prorogato al 30 settembre 2006, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva ai coniugi RI 1, allora domiciliati a __________, una multa disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 16 novembre 2006.
Con un’ulteriore decisione del 26 luglio 2007, l’autorità fiscale infliggeva agli stessi contribuenti una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2006.
B. Con due decisioni del 28 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai contribuenti altrettante tassazioni d’ufficio, nelle quali commisurava il reddito imponibile, per il periodo fiscale 2005, in fr. 82'000 per l’imposta cantonale ed in fr. 85'900 per l’imposta federale diretta e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 71'500 per l’imposta cantonale ed in fr. 78'300 per l’imposta federale diretta.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 25 aprile 2008 (con l’erronea indicazione della data del 25 marzo 2008), definendo “abbondantemente fuori misura” il calcolo dell’imponibile. Spiegavano che il marito era stato a lungo disoccupato e che aveva poi trovato lavoro nel luglio del 2006, mentre la moglie era in gravidanza fino al 16 luglio 2006, data di nascita del loro figlio. Adducevano poi che la documentazione per la tassazione dei periodi fiscali 2005 e 2006 era “nelle mani di un fiduciario il quale in un primo momento si è gravemente ammalato ed infortunato ed in seguito non siamo più riusciti a rintracciarlo”.
D. Con scritto del 9 settembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, informandoli che il loro gravame non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandoli di conseguenza ad inoltrare le dichiarazioni fiscali 2005 e 2006 debitamente compilata e corredata degli allegati necessari entro il 10 ottobre 2008. La lettera in questione si concludeva con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il termine loro attribuito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il predetto invio raccomandato ritornava all’Ufficio di tassazione, per non essere stato ritirato dopo essere rimasto in giacenza presso l’ufficio postale fino al 18 settembre 2008.
Non essendo pervenuta la dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisioni del 5 novembre 2008 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo dei contribuenti.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che i calcoli contenuti nelle tassazioni d’ufficio intraprese dall’autorità fiscale non tengono conto dei loro redditi effettivi dei periodi fiscali in qustione. Contestano poi di avere ricevuto corrispondenza dall’Ufficio di tassazione, “durante i mesi seguenti” l’inoltro del loro reclamo.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, per il fatto che essi non hanno dato seguito all’invito, loro indirizzato in seguito al generico reclamo del 25 aprile 2008, di motivare il gravame e dimostrare la manifesta inesattezza delle tassazioni d’ufficio. Infatti, la lettera dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiarazione fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
2.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4.
Come detto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, ricevuto il generico reclamo dei contribuenti, si è rivolto a questi ultimi con una lettera raccomandata, attirando la loro attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la tassazione d’ufficio. Alla lettera in questione erano addirittura allegatii formulari per la dichiarazione fiscale dei periodi 2005 e 2006.
A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). La lettera inviata ai contribuenti dall’autorità di tassazione il 9 settembre 2008 soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione era richiesta ai reclamanti per poter entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine.
2.5.
I ricorrenti affermano tuttavia di non aver ricevuto la lettera in questione né alcuna corrispondenza inviata dall’Ufficio di tassazione nei mesi successivi all’inoltro del reclamo.
L’onere della prova dell’invio della lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassazione, che ha effettivamente proceduto all’invio per raccomandata. Dagli atti risulta che la lettera, consegnata alla Posta il 10 settembre 2008, è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di __________ fino al 22 settembre 2008, in seguito al deposito dell’avviso al domicilio dei destinatari avvenuto l’11 settembre 2008. In seguito, è stato rinviato al destinatario.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
Avendo gli stessi contribuenti dato avvio alla procedura di reclamo, con l’inoltro del loro gravame (inviato, per posta semplice, il 25 aprile 2008), dovevano attendersi delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene non abbiano ritirato l’invio raccomandato del 10 settembre 2008, lo stesso si presume loro notificato il settimo giorno di deposito presso l’ufficio postale, cioè il 18 settembre 2008. Il termine loro attribuito per motivare il reclamo ed inoltrare le dichiarazioni fiscali, che scadeva il 10 ottobre 2008, era senz’altro sufficiente, potendo peraltro anche essere prorogato su richiesta dei reclamanti.
Se anche si volesse ritenere che i contribuenti non avessero potuto ritirare l’invio in questione nei giorni di deposito presso l’ufficio postale, va rilevato che l’Ufficio di tassazione ha atteso ancora quasi un mese prima di dichiarare irricevibile il reclamo. In questo lasso di tempo, trovando l’avviso della Posta, avrebbero perlomeno potuto rivolgersi all’autorità fiscale per conoscere il contenuto dell’invio in discorso.
Non può neppure essere ignorata, in tale contesto, la circostanza che i contribuenti avevano già manifestato una chiara tendenza a non ritirare le raccomandate loro indirizzate dallo stesso Ufficio di tassazione. Basti pensare alle decisioni con cui sono state loro inflitte le multe disciplinari per il mancato inoltro delle dichiarazioni, regolarmente ritornate al destinatario dopo la scadenza del termine di deposito.
3. Nelle descritte circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, deve essere confermata.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: