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Ticino Camera di diritto tributario 29.12.2008 80.2008.135

29. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,824 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Deduzioni: persona bisognosa a carico, incapacità lucrativa, figlia che percepisce un'indennità di disoccupazione

Volltext

Incarto n. 80.2008.135

Lugano 29 dicembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 13 novembre 2008 contro la decisione del 22 ottobre 2008 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1, operaio, è coniugato con RI 1. Con loro vivono i figli di quest’ultima, __________ (1985) e __________. Il primo è studente al Centro professionale commerciale di __________, mentre la seconda ha interrotto il tirocinio alla fine di giugno del 2007 e dal successivo mese di settembre percepisce l’indennità di disoccupazione.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, i coniugi RI 1 facevano valere le seguenti deduzioni sociali dal loro reddito imponibile:

                                         -  per figlio a carico                                               fr.      10'800.–

                                         -  per figlio agli studi                                              fr.        1'800.–

                                         -  per persona bisognosa a carico                      fr.      10'000.–

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 13 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione __________ commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 40'000.– per l’IC ed in fr. 49'600.– per l’IFD.

                                         Per quanto attiene alle deduzioni sociali, aveva ammesso quelle per figli a carico e per figli agli studi, mentre aveva negato quella per persona bisognosa a carico, per la quale negava che fossero adempiuti i requisiti di legge.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 agosto 2008, nel quale ribadivano la richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico, con riferimento alla figlia __________, che non era economicamente indipendente.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 22 ottobre 2008. Nella motivazione, spiegava che la deduzione presupponeva l’incapacità al guadagno, intesa quale conseguenza di un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Nella fattispecie, tali condizioni non si verificavano.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la deduzione per persona bisognosa a carico. A loro avviso, la situazione di crisi economica attuale imporrebbe di interpretare la norma legale in modo più ampio, per tener conto della situazione dei giovani, che sempre più tardi diventano economicamente indipendenti. Si riferiscono poi ad una sentenza di questa Camera, nella quale è stata ammessa la deduzione per persona bisognosa a carico nei confronti di una contribuente che manteneva un figlio agli studi ben oltre l’età in cui solitamente la formazione professionale si ritiene conclusa.

Diritto

                                   1.   1.1

                                         Per l'art. 34 cpv. 1 LT, sono dedotti dal reddito netto del contribuente: "b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'600.- a 10'800.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a." (per il diritto federale: art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD di simile tenore, ma senza l'imposizione della residenza e con una deduzione massima di Fr. 5'600.-).

                                         1.2.

                                         Secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person"). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.

                                         La condizione che si tratti di "erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person" è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose "für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen", che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica ("wirtschaftliche Leistungsfähigkeit"). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 34, n. 25, p. 383; inoltre CDT N. 80.97.00008 del 20 febbraio 1997, in RDAT II-1997 N. 8t).

                                         1.3.

                                         Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre CDT N. 80.95. 00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 80.96.00223 del 13 gennaio 1997 in re G.P.).

                                         Per stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, pag. 491).

                                         1.4.

                                         La deduzione per persone bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT N. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.).

                                         La funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t).

                                         Perché la deduzione possa essere ammessa, occorre quindi che la prestazione assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (CDT n. 80.2001.00010 del 15 marzo 2001, in RDAT II-2001 n. 2t; CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, come già rilevato, la persona per la quale i ricorrenti invocano la deduzione per persona bisognosa a carico è la figlia della moglie, che vive nella loro economia domestica. La giovane, dopo aver sciolto il contratto di tirocinio con effetto dal 31 maggio 2007, ha svolto qualche attività lavorativa occasionale e, dal mese di settembre 2007, ha iniziato a percepire l’indennità di disoccupazione.

                                         2.2.

                                         Va in primo luogo ricordato che, salva l’eccezione prevista dal diritto cantonale che non entra qui in considerazione (art. 34 cpv. 4 LT), in linea di principio le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT; art. 213 cpv. 2 LIFD).

                                         Ebbene, al 31 dicembre 2007 la figlia dei ricorrenti era incontestatamente al beneficio di un’indennità di disoccupazione.

                                         Si tratta quindi di chiedersi se chi percepisce una simile indennità possa essere considerato persona bisognosa. 

                                         2.3

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate in Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili. La persona diventa pertanto bisognosa solo nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 192).

                                         2.4.

                                         Non è allora proponibile il confronto, proposto dai ricorrenti, con il caso deciso da questa Camera il 23 gennaio 2006 (RtiD II-2006 n. 5t), nel quale è stato ammesso che la deduzione per persona bisognosa a carico in materia di imposta cantonale possa essere concessa anche nel caso in cui l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa dipende dalla formazione a tempo pieno. La situazione del figlio di quella contribuente era ben diversa da quella della figlia dei ricorrenti: si trattava di un giovane che, pur avendo più di venticinque anni, stava ancora completando la formazione professionale, interrotta ripetutamente da problemi di salute e personali.

                                         La giovane per la quale i contribuenti invocano la deduzione sociale ha invece interrotto volontariamente la formazione nel corso del 2007, dedicandosi ad attività occasionali e rivendicando poi l’indennità di disoccupazione.

                                         2.5.

                                         Come detto, in linea di principio chi beneficia di un’indennità di disoccupazione non può essere considerato bisognoso, proprio perché la sua situazione finanziaria è tutelata dall’assicurazione sociale.

                                         Tutt’al più si potrebbe ancora domandarsi se, quando l’indennità di disoccupazione è particolarmente ridotta, per esempio perché l’assicurato non ha terminato la formazione, non rimanga ancora una situazione di bisogno finanziario, che giustifica il contributo dei familiari.

                                         La figlia dei ricorrenti ha in effetti percepito un’indennità di         fr. 2'647.– lordi, a partire dal mese di settembre e fino alla fine dell’anno.

                                         Considerato il fatto che la giovane vive nell’economia domestica dei genitori e che inoltre questi ultimi non hanno neppure provato a dimostrare di avere contribuito al suo sostentamento nella misura minima richiesta dalla legge per poter beneficiare della deduzione sociale (fr. 5'600.–), la questione può essere lasciata aperta. A tale riguardo, nel ricorso non fanno alcun accenno alle spese sostenute per la figlia; nel reclamo, si erano limitati a sostenere genericamente di provvedere ai costi della cassa malati “come pure di ogni altra sua esigenza”.

                                   3.   In queste circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la deduzione per persona bisognosa a carico, deve essere confermata.

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  

-  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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