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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2008 80.2007.67

24. September 2008·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,161 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione redditi, decisione, reddito d'altra fonte, importo scoperto e interessi di ritardo

Volltext

Incarto n. 80.2007.67

Lugano 24 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 23 maggio 2007 contro le decisioni del 27 aprile 2007 in materia di riparto fra marito e moglie IC/IFD 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002.

Fatti

                                  A.   Con decisione del 26 giugno 2000, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e RI 1 la tassazione IC/IFD 1997-98, nella quale includeva, in aggiunta ai redditi dichiarati, una rendita assicurativa di fr. 10'504.– e un reddito d’altra fonte di fr. 80'000.– in media annua. Contestato dai contribuenti, il reddito d’altra fonte veniva confermato dapprima con decisione su reclamo del 12 marzo 2001 e successivamente con sentenza di questa Camera dell’8 maggio 2001 (inc. CDT 80.2001.60).

                                  B.   Non avendo presentato la dichiarazione fiscale 1999-2000, nonostante una diffida ed una multa disciplinare, l’autorità fiscale notificava ai coniugi __________ una tassazione d’ufficio. Con successiva decisione su reclamo dell’8 aprile 2002, regolarmente passata in giudicato, il reddito imponibile veniva infine commisurato in fr. 39'608.– per l’IC ed in fr. 44'708.– per l’IFD, sulla base dei documenti nel frattempo prodotti.

                                         Per quanto ancora qui di interesse, con decisione del 9 dicembre 2002, confermata su reclamo il 17 novembre 2003, l’Ufficio di tassazione notificava loro la tassazione IC/IFD 2001-2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 110'650.– per l’IC ed in fr. 118'292.– per l’IFD.

                                  C.   In data 17 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a entrambi i coniugi, nel frattempo divorziati, le decisioni di riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta relative ai suddetti periodi fiscali 1997-98, 1999-2000 e 2001-2002.

                                         Con reclamo del 6 aprile 2007, RI 1 impugnava tutte le decisioni, chiedendone l’annullamento. Argomentava al proposito che __________, conformemente a quanto pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del loro divorzio, omologata dal pretore, si era assunto tutti i debiti dell’unione nonché le imposte ancora dovute antecedenti al 1° ottobre 2002.

                                         Da parte sua, l’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 27 aprile 2007, confermava le precedenti decisioni del 14 marzo 2007, limitandosi a richiamare l’art. 12 LT.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, contesta anzitutto l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo che lo stesso andrebbe stralciato in quanto provento di reati commessi da __________ e che in ogni caso non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva dell’ex marito. In riferimento al medesimo periodo fiscale 1997-98, contesta inoltre il reddito del lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di lavoro.

                                         La ricorrente censura infine gli interessi di ritardo, chiedendo che vengano se del caso considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e, successivamente al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo dalla sua prima messa in mora.

Diritto

                                         1.1.

                                         Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

                                         1.2.

                                         La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).

                                         In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di riparto. Vi è chi sostiene che occorre fondarsi sul reddito e la sostanza netti e, nel determinare il rapporto esistente fra il reddito complessivo e quello del singolo coniuge, prendere in considerazione unicamente le deduzioni organiche, ovvero le spese legate direttamente al conseguimento del reddito, ignorando invece quelle anorganiche come pure le deduzioni sociali (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere la notifica di una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici ordinari (Locher, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 230).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso concreto, la ricorrente contesta anzitutto la tassazione base IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________, su cui si fonda il riparto impugnato. Chiede infatti lo stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo che i proventi di reato non sono imponibili, e mette in dubbio l’entità del suo reddito del lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di lavoro.

                                         2.2.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il regime della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

                                         Tale premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, la tassazione IC/IFD 1998-99 è stata oggetto di un reclamo e di un successivo ricorso, respinto da questa Camera con sentenza dell’8 maggio 2001 (inc. CDT 80.2001.60).

                                         In simili circostanze, le contestazioni della ricorrente in merito all’entità del suo reddito del lavoro appaiono manifestamente infondate e finanche temerarie. Quanto al postulato stralcio dei proventi di reato, è invece sufficiente ricordare che ai fini dell’imposizione di un determinato reddito è del tutto irrilevante che l’attività da cui proviene sia lecita o illecita. Secondo le teorie più recenti, conformemente al principio di capacità contributiva, l’imponibilità è data anche se il fondamento del reddito consiste in un’attività contraria al diritto o alla moralità (TF 2A.114/2001 del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1 n. 10 = ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345; v. anche Pedroli, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RDAT II-2002, p. 569 ss.). Tutt’al più potrebbe entrare in considerazione una revisione della tassazione passata in giudicato, se in un momento successivo il colpevole è effettivamente tenuto a riconsegnare quanto ha illecitamente acquisito (decisione del Tribunale d’appello del Canton Uri del 7 novembre 1997, in StE 1998 B 21.1 n. 6; v. anche Locher, op. cit., n. 14 ad art. 16 LIFD, p. 282).

                                         Comunque sia, oggetto di contestazione è il reddito d’altra fonte di fr. 80'000.–, reddito che per sua stessa natura non è riconducibile ad una determinata attività. Come emerge dall’incarto fiscale, la sua imposizione ha trovato giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Effettuando il raffronto tra le entrate e le uscite del biennio, l’Ufficio di tassazione di __________ ha infatti constatato una considerevole discrepanza e, meglio, una differenza tenuto conto del necessario per vivere di una famiglia di tre persone, di oltre fr. 180'000.– (cfr. decisione CDT dell’8 maggio 2001, p. 4).

                                   3.   3.1.

                                         La ricorrente contesta poi l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo che non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva dell’ex marito.

                                         3.2.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, proprio in considerazione della natura del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro giustificata la sua ripartizione per metà fra marito e moglie (decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t). Per il semplice fatto che non si tratta di un reddito riconducibile come tale ad un’attività del marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio generale della famiglia, non è possibile attribuirlo più all’uno che all’altro coniuge. Le considerazioni della ricorrente, di per sé comprensibili, ancora una volta non tengono adeguatamente conto del fatto che la ripartizione del debito d’imposta fra i coniugi non equivale ad una tassazione separata di marito e moglie, ma costituisce una semplice suddivisione dell’onere fiscale complessivo.

                                         Così stando le cose, l’operato dell’autorità di tassazione deve pertanto essere tutelato.

                                         3.3.

                                         Si noti, di transenna, che tale riparto non pregiudica eventuali pretese civili. Nella liquidazione interna dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi restano evidentemente liberi di applicare quanto concordato a titolo di regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 24 marzo 2003.

                                   4.   4.1.

                                         La ricorrente chiede infine che gli interessi di ritardo vengano se del caso considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e, successivamente al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo dalla sua prima messa in mora. Nelle motivazioni, non sempre di facile lettura, argomenta che la corrispondenza avrebbe dovuto esserle indirizzata personalmente, giacché fin dal 1995 viveva separata dall’ex marito, aggiungendo poi che in seguito al divorzio, pronunciato dal pretore il 24 marzo 2003, l’autorità fiscale avrebbe dovuto informarla sulle pendenze ancora in corso.

                                         4.2.

                                         La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope legis (Jacques, in Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 162). In questi casi l’autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle singole quote d’imposta. Spetta però ai contribuenti farsi parte attiva e richiedere la separazione delle partite fiscali.

                                         In pratica, una simile decisione di responsabilità viene notificata solo quando il coniuge la esige esplicitamente oppure si rifiuta di pagare un importo nel termine previsto. Come precisato dalla Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, in caso di separazione legale o di fatto, l’autorità fiscale allestisce il riparto su richiesta sia delle parti sia dell’Ufficio esazione e condoni (cfr. Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995, pag. 4). In questo contesto, le argomentazioni sollevate dalla ricorrente appaiono già a prima vista infondate. Poco importa sapere se i contribuenti vivevano effettivamente separati sin dal 1995. Ciò che più conta è che RI 1 non pretende né tanto meno dimostra di avere richiesto la separazione delle loro partite fiscali.

                                         4.3.

                                         Al di là che non è del tutto chiaro come la ricorrente calcoli la decorrenza degli interessi di ritardo, le sue contestazioni si rivelano in ogni caso irricevibili.

                                         Del resto, considerata la natura delle decisioni impugnate, che concernono esclusivamente la questione della decadenza della responsabilità e non anche aspetti legati all’esazione, l’autorità di tassazione non era nemmeno tenuta a pronunciarsi sugli interessi di ritardo. A tale proposito, la giurisprudenza argoviese offre una significativa precisazione. La responsabilità solidale si riferisce agli importi fiscali ancora scoperti, ma questi ultimi non devono tuttavia essere definiti nel dispositivo della decisione concernente la responsabilità. Infatti, l’accertamento dell’importo fiscale ancora scoperto in un determinato momento costituisce un atto che rientra nella riscossione. Ne consegue che nella decisione sulla responsabilità devono essere accertate solo le quote della responsabilità solidale (Schorno, in Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. I, § 22, n. 8, p 186; v. anche decisione CDT n. 80.2004.21 del 3 novembre 2005).

                                   5.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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