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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2009 80.2007.156

3. März 2009·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,147 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazioni valutabili in denaro, attività azionisti in concorrenza con SA, società in nome collettivo

Volltext

Incarto n. 80.2007.156

Lugano 3 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 9 novembre 2007 contro la decisione dell’11 ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2002 e 2003.

Fatti

                                  A.   RI 1, con sede a __________, è una società anonima attiva segnatamente nell’esecuzione di impianti sanitari e di riscaldamento. All’amministratore unico __________ si è affiancato, all’inizio del 2003, lo zio __________ in qualità di direttore con firma individuale.

                                         Nel medesimo settore è pure attiva la società in nome collettivo __________, i cui titolari erano i fratelli __________ e __________. Al decesso di quest’ultimo, sono subentrati la vedova e i figli, di modo che le quote di partecipazione alla società sono attualmente così attribuite:

·        50% __________;

·        25% vedova __________;

·        12.5% figlio __________;

·        12.5% figlio __________.

                                         Le due società hanno sede allo stesso indirizzo, in via __________ a __________.

                                  B.   Nel corso del 2005, l’ispettorato fiscale effettuava una verifica di rito presso la __________, organo di revisione della RI 1 sin dal 1998.

                                         L’Ispettorato fiscale è giunto alla conclusione che a partire dal 2002 la società in nome collettivo non aveva più ragione di esistere (concorrenza alla SA, ricorso a manodopera della SA, fatturazione alla clientela talvolta a nome della SA). In sostanza, la sinergia operativa tra le due società aveva permesso uno spostamento di utili dalla SA alla Snc, permettendo di fatto che la realizzazione di significativi utili a favore della società in nome collettivo (utili eccezionali, rispetto ai precedenti risultati) andasse a cadere nel vuoto di tassazione a seguito del passaggio dal sistema biennale praenumerando a quello annuale postnumerando. L’Ispettorato fiscale ha altresì concluso che l’attività dei soci della Snc (__________) rientrava nella sfera di attività della SA e come tale fosse dunque da imputare a quest’ultima.

                                  C.   Con separate decisioni del 10 maggio 2007, l’UTPG notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2002 e 2003, commisurando l’utile imponibile in fr. 143'900.– (per l’anno 2002) ed in         fr. 49'300.– (per l’anno 2003).

                                         In particolare, l’autorità fiscale aggiungeva all’utile 2002 (pari a  fr. 6'111.–) ed alla perdita 2003 (pari a fr. 5'631.–) un reddito proveniente dalla società in nome collettivo di fr. 102'816.– per il 2002 e di fr. 25'012.– per il 2003.

                                  D.   La contribuente, rappresentata dalla RA 1, impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4 giugno 2007, contestando le riprese sull’utile/perdita dichiarati. Essa evidenziava che i rapporti intersocietari erano stati regolati nel rispetto delle usuali condizioni di mercato, rilevando che il tasso orario addebitato alla Snc di fr. 65.–/ora “copre ampiamente i costi del personale, una parte delle spese generali e permette la realizzazione di una quota parte dell’utile”.

                                  E.   L’UTPG respingeva il reclamo con separate decisioni dell’11 ottobre 2007. Nelle motivazioni, spiegava che le riprese si giustificavano con il fatto che la __________ non poteva (più) essere operativa senza l’apporto della manodopera della RI 1, sottolineando inoltre che le ditte operavano nello stesso campo (a volte con gli stessi clienti) di modo che l’attività della società in nome collettivo andava assimilata a quella della società anonima a partire dalla fine del 2001.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la rinuncia alle riprese effettuate dall’autorità di tassazione.

                                         Evidenzia anzitutto che dal calcolo allestito dall’ispettorato fiscale emerge che inizialmente lo spostamento di utile si manifestava con l’utilizzo di un coefficiente di fatturazione oraria delle prestazioni insufficiente (fr. 65.–/ora anziché fr. 80.–/ora). La ricorrente sostiene poi che l’operatività della Scn non può essere considerata cessata al 31 dicembre 2001, essenzialmente per due motivi:

·        anzitutto poiché nel 2002 __________ lavoravano ancora alle dipendenze della Snc, percependo uno stipendio complessivo di fr. 102'499.95;

·        in secondo luogo poiché esistevano contratti sottoscritti dalla Scn, riferiti a lavori di notevole importanza e di lunga durata, che andavano onorati.

                                         In via subordinata, la ricorrente contesta l’ammontare della ripresa del 2002, pari a fr. 102'816.–. Al proposito, rileva che in tale importo è pure contenuto lo stipendio dei due soci, per cui la ripresa andrebbe ridotta a soli fr. 316.–.

                                  G.   Nelle proprie osservazioni dell’11 gennaio 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame. Rinviando alla giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera (CDT n. 80.2006.92) e premessa la vicinanza delle due società (azionariato, ragione sociale, sinergie lavorative ammesse dalla stessa ricorrente), l’autorità fiscale sostiene che la rinuncia della SA agli utili della Snc costituisce una c.d. “prestazione valutabile in denaro” che andava imposta come tale. Quanto allo stipendio percepito dai soci nel 2002, l’autorità fiscale sottolinea invece che il suo conseguimento è stato possibile unicamente grazie al sostegno della SA.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto imponibile.

                                         1.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili", che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale:

                                         una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

                                         il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, vale a dire una prestazione che non sarebbe stata concessa a un terzo alle stesse condizioni;

                                         il fatto che il menzionato carattere della prestazione (avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari

                                         (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Agno 1998, p. 367-369; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; R. Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172).

                                         1.3.

                                         Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

                                         1.4.

                                         Non è infrequente che, nell'ambito di società con azionariato numericamente contenuto, l'azionista cerchi di beneficiare dell'utile della società senza dover sottostare all’imposizione di un determinato reddito una prima volta presso la società al momento della sua realizzazione e una seconda volta presso l’azionista medesimo al momento della sua distribuzione.

                                         Molto variata è la casistica dei provvedimenti che possono venir messi in atto allo scopo di trasferire degli utili di competenza della società direttamente nelle mani del titolare dei diritti di partecipazione (azionista per la società anonima) o di una persona a lui vicina (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 367; inoltre DTF 113 Ib 23 consid. 2d; STF 119 Ib consid. 2a).

                                         Costituisce per esempio distribuzione dissimulata di utile il rimborso della pigione della casa abitata dall'azionista nella misura in cui eccede la quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998 in re K.), ma anche la messa a disposizione gratuitamente o a prezzo di favore di un appartamento al dipendente o all'azionista della società (cfr. Känzig, Wehrsteuer, commento all'art. 21 cpv. 2 DIFD, cifra 237, p. 452; Bernardoni/Duchini, op. cit., pp. 379 s.; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.). Parimenti, costituisce prestazione valutabile in denaro la vendita di un immobile da parte della società all’azionista a un prezzo di favore o viceversa dall’azionista alla società a un prezzo visibilmente sopravvalutato (cfr. art. 131 cpv. 2 LT; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, commentario agli articoli 123-140 LT, Lugano 1996, pp. 225-228).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame ciò che interessa è il rapporto di concorrenza esistente fra la società ricorrente e la società in nome collettivo di cui sono soci gli stessi azionisti.

                                         Secondo l’autorità di tassazione, il fatto che la collettiva non disponesse più, nei periodi fiscali in discussione, di propri dipendenti, servendosi di conseguenza di quelli della società anonima, imporrebbe di concludere che i compensi versati dai clienti alla collettiva costituiscano proventi spettanti alla società anonima. Nella misura in cui essi sono stati percepiti dalla collettiva, vi sarebbe pertanto una distribuzione dissimulata di utili.  

                                         2.2.

                                         Le persone fisiche possono operare per una società anonima non solo attraverso un contratto di lavoro, ma anche quali mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio d’amministrazione. In tutti questi casi sussiste un dovere di fedeltà verso la società. Nel caso del dipendente tale obbligo è sancito dall’art. 321a CO. Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire del lavoro rimunerato per conto di terzi nella misura in cui ciò leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, per esempio facendogli concorrenza. Ma anche il procuratore o il mandatario preposti all’esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza l'autorizzazione di quest’ultimo. E questo dovere di fedeltà sussiste anche per i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima e per i terzi che si occupano della gestione: essi sono infatti tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (art. 717 cpv. 1 CO), astenendosi da tutte quelle attività che fanno concorrenza alla società anonima.

                                         In altre parole, l'Alta Corte ha affermato perentoriamente, a tale proposito, che una società anonima che persegue finalità economiche secondo l'art. 620 cpv. 3 CO non permette in generale simili attività a tali persone. Se lo fa, effettua una prestazione valutabile in denaro (RF 1998 p. 296 = StE 1998 B 72.13.22 n. 37 = ASA 67 p. 216; cfr. consid 2b/aa).

                                         2.3.

                                         Tale sentenza, come già rilevato da questa Camera (CDT n. 80.2004.1 e 80.2004.40 del 6 marzo 2006 in RtiD II-2006 n. 8t, consid. 6.6.), è stata oggetto di critiche in dottrina, per il fatto che, pur richiamandosi alle norme del diritto commerciale in merito al divieto di concorrenza, ometterebbe di spiegare quali norme del diritto civile siano concretamente applicabili (il divieto di concorrenza del procuratore, quello del lavoratore o quello del membro del consiglio di amministrazione) e di conseguenza non terrebbe adeguatamente conto della disciplina prevista dal codice delle obbligazioni per tali casi. In particolare, secondo la dottrina, un'attività in concorrenza del membro del consiglio di amministrazione potrebbe essere ammessa dall'assemblea generale (cfr. Heuberger, Die verdeckte Gewinnausshüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna, 2001, pp. 74-75 e pp. 78-79 e autori citati).

                                         Se poi ci si fondasse sull'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore (art. 321a CO), si dovrebbe tener presente il suo carattere dispositivo, con la conseguenza che la sentenza del Tribunale federale finirebbe per introdurre una disparità di trattamento fra la persona fisica che non ha il controllo della società ed alla quale il datore di lavoro consente di svolgere un'attività accessoria, e l'azionista unico, che per effetto del rapporto di partecipazione si vedrebbe privato di tale libertà (Josi, Treuepflicht und geldwerte Leistung, in ST 1999, pp. 251-254).

                                         In un obiter dictum, questa Camera, nella sopra citata sentenza (RtiD II-2006 n. 8t consid. 6.6.), ha esplicitamente fatto proprie le considerazioni degli autori citati, relativizzandone nondimeno la portata.

                                         Dal caso dell'azionista unico che svolge la sua attività esclusivamente attraverso la società di capitali dovrebbe cioè essere tenuto distinto quello dell'azionista che svolge una parallela attività a titolo personale, nella forma di una ditta individuale. In quest'ultima ipotesi, infatti, si dovrebbe riconoscere al contribuente il diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la sua società.

                                         2.4.

                                         In un caso più recente, questa Camera ha riproposto la preoccupazione di evitare che, in virtù della prossimità dei rapporti tra una persona giuridica e una persona fisica, si crei una sorta di osmosi o di travaso, grazie a cui determinati utili vengono attribuiti, secondo valutazioni di convenienza fiscale, all’uno o all’altra.

                                         Per questa ragione, ha ritenuto di dover confermare integralmente quanto già esposto nel suo precedente giudizio sopra citato, ribadendo anche che il presupposto per riconoscere al contribuente il diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la sua società, è comunque che l'azionista comprovi di avere un'attività distinta da quella che esercita alle dipendenze della società di capitali, o nella forma di una ditta individuale o nell'ambito di un'altra società (sentenza CDT n. 80.2006.92 del 16 aprile 2007, in RtiD II-2007 n. 12t).

                                         2.5.

                                         Confermando a sua volta l’applicazione della giurisprudenza in questione, nel caso del presidente del consiglio d’amministrazione di una società anonima che aveva incassato provvigioni direttamente, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto (sentenza del 26 aprile 2007, in StE 2007 B 72.13.22 n. 48, consid. 2.2.5) ha recentemente sottolineato che anche il Consiglio federale, nel messaggio concernente una revisione del codice delle obbligazioni del 19 dicembre 2001, commentando la proposta di una nuova disposizione sul divieto di concorrenza dei soci di una società a garanzia limitata, ha richiamato proprio la menzionata sentenza del Tribunale federale, con le seguenti considerazioni:

                                         L’esercizio di attività concorrenti può avere conseguenze fiscali per la società e per il gerente o il socio interessato. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che una società anonima deve fornire una prestazione pecuniaria a una persona fisica, in quanto questa ha lavorato per la società e contemporaneamente ha concluso per proprio conto alcuni affari che rientravano nella sfera economica della società. Questo è il caso se la società autorizza tale persona – segnatamente se si tratta dell’azionista unico e dell’azionista principale incaricato della gestione – a esercitare un’attività che potrebbe farle concorrenza e rinuncia a esigere da questa gli introiti che, per loro natura, spetterebbero alla società. Queste considerazioni sono valide anche per l’esercizio di attività concorrenti da parte di soci o gerenti di una Sagl.

                                         (cfr. Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni [Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali] n. 01.082 del 19 dicembre 2001, in FF 2001 pp. 2841-2949, p. 2903).  

                                         L’infelice traduzione italiana non deve indurre in errore: confrontandola con le versioni tedesca e francese del messaggio, si comprende che la società non “deve fornire” bensì “fornisce” una prestazione pecuniaria a una persona fisica quando ha concluso affari per conto proprio.

                                         Il tribunale svittese, nella sentenza menzionata, ha anche relativizzato le questioni legate all’interpretazione delle norme del diritto commerciale che si riferiscono agli obblighi di fedeltà ed ai divieti di concorrenza, osservando che dal punto di vista del diritto tributario assumono una rilevanza secondaria (StE 2007 B 72.13.22 n. 48 consid. 3.1.4).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, non si affiancano una società anonima, da una parte, ed un azionista unico-direttore, dall’altra, bensì una società anonima, da una parte, e una società in nome collettivo, dall’altra. La situazione presenta tuttavia significative analogie. Anche in questo caso, infatti, si tratta di verificare in quale misura le persone fisiche che compongono la società in nome collettivo esercitino un’attività commerciale effettivamente indipendente rispetto a quella della società anonima.

                                         3.2.

                                         Un primo aspetto su cui è necessario soffermarsi è evidentemente quello dell’azionariato della ricorrente.

                                         Il capitale sociale dellaRI 1 è detenuto per il 20% dalla Snc __________ e per l’80% a titolo fiduciario.

                                         Nel suo rapporto di verifica del 5 aprile 2007, l’Ispettorato fiscale osserva che, a suo avviso, almeno dal gennaio 1997 la società anonima è controllata dalle famiglie __________, sulla base dei seguenti elementi:

·        dal 1997, la SA è domiciliata al medesimo indirizzo della collettiva;

·        l’attività delle due società è identica;

·        talvolta ad uno stesso cliente vengono inviate fatture sia dalla SA sia dalla collettiva;

·        in una verifica fiscale precedente (10 settembre 2001, per gli esercizi 1997/98/99), i soci della collettiva avevano ammesso di essere correntisti, almeno per l’importo di fr. 230'000.–;

·        il 21 febbraio 2003, la ragione sociale della ricorrente è stata modificata da __________ SA in RI 1;

·        per far fronte a problemi di liquidità, la collettiva ricorre a prestiti presso la SA, senza pagare alcun interesse.

                                         In effetti, vi è una convergenza di indizi che depongono a favore della tesi secondo cui la società ricorrente appartiene alle stesse persone che formano la collettiva. Già nel rapporto dell’Ispettorato fiscale del 2001, relativo agli esercizi 1997/98/99, si affermava che la __________ avrebbe assunto gradualmente l’attività attualmente svolta dalla collettiva. Come già rilevato, poi, gli stessi soci della collettiva avevano accettato, in seguito alla verifica in discussione, che parte dell’ingente prestito                (fr. 766'750.–) della __________ SA, che figurava nel bilancio della collettiva, fosse considerato prestito dei soci stessi, sebbene la società anonima da parte sua indicasse di essere finanziata da un anonimo “correntista”.

                                         Appaiono significative, in questo contesto, anche le affermazioni contenute nella replica presentata dalla ricorrente alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni sul ricorso. Descrivendo i rapporti fra le due imprese, e dopo aver premesso che la maggioranza del pacchetto azionario è stata sottoscritta “da un soggetto non residente in Svizzera”, la contribuente afferma che la sua acquisizione è stata resa necessaria dalle grosse difficoltà finaziarie in cui si dibatteva la collettiva negli anni 1996/97.         A comprova delle difficoltà in questione, la ricorrente accenna ai precetti esecutivi ricevuti, ai ritardi nel pagamento degli stipendi ed al “mancato versamento degli oneri sociali che le avevano precluso la partecipazione ai concorsi pubblici”.

                                         La collettiva, nel momento critico concomitante con la scomparsa di __________, doveva trovare una soluzione che le permettesse sia la continuazione dell’attività commerciale sia un nuovo finanziamento sia di poter accedere agli appalti pubblici, pregiudicati dai debiti contratti con le assicurazioni sociali. Ha allora acquistato una società anonima che stava cessando l’attività.  

                                         La spiegazione più plausibile è quella già contenuta nel rapporto di verifica dell’Ispettorato del 10 settembre 2001, che, tenuto conto delle modalità di registrazione, della provenienza, della rinuncia al pagamento di interessi e dell’assenza di un contratto, ha ritenuto che i fondi prestati alla collettiva dalla SA provenissero “da riserve monetarie dei fratelli __________ non dichiarate, accumulate nel corso degli anni buoni”. Ed è poi la tesi che è stata sostanzialmente confermata anche dagli stessi membri della collettiva, quando, in seguito alla verifica in discussione, hanno accettato che i crediti in questione fossero, almeno in parte, aggiunti agli attivi della collettiva.

                                         3.3.

                                         Ora, se è vero che l’attività della società anonima si è affiancata a quella della collettiva fin dal 1997 e che in prospettiva la prima avrebbe dovuto assumere gradualmente l’attività della seconda, è innegabile che nel 2002 vi è stato un importante salto di qualità in questa evoluzione.                       

                                         Se, infatti, già negli anni 1999 e 2000 la ricorrente “prestava” manodopera alla collettiva, nel 2002 quest’ultima è rimasta del tutto priva di dipendenti propri ed ha dovuto così fare capo esclusivamente a manodopera della RI 1. Fra l’altro, proprio a partire dal biennio 1999/2000 la collettiva ha cominciato a conseguire utili, ponendo fine ad una serie di esercizi negativi; il risultato migliore è proprio quello del 2002, con un utile di fr. 102'816.–.

                                         A partire dal 2002, al più tardi, la __________ ha cessato di essere operativa, non disponendo più di manodopera propria. Non si comprende allora come abbia potuto ancora proporsi sul mercato, in concorrenza con la società anonima ricorrente. Perché sia anche solo ipotizzabile un’attività propria dei soci della ricorrente, distinta e separata da quella della società anonima, sarebbe evidentemente necessario che essi siano in grado di prestare una simile attività concorrenziale. Avendo ceduto però tutta la loro manodopera proprio alla società anonima, essi si sono messi in condizione di non poter più offrire alcuna prestazione a propri clienti.

                                         È così, se ciononostante hanno fatturato prestazioni a nome della collettiva ed hanno incassato i relativi compensi, non può che trattarsi di prestazioni valutabili in denaro erogate dalla società anonima.

                                         3.4.

                                         La ricorrente contesta tale conclusione, argomentando, in primo luogo, che la __________ Snc avrebbe avuto ancora due dipendenti, cioè proprio __________, che nel 2002 hanno percepito stipendi per complessivi fr. 102'499.95.

                                         Tale circostanza non basta tuttavia a sovvertire le conclusioni su cui si basa la decisione dell’autorità fiscale. Dapprima, va ricordato che nel 2003 sono passati a loro volta alle dipendenze esclusive della società anonima. Poi, tale circostanza non spiega minimamente in quale modo la società in nome collettivo abbia potuto operare sul mercato, mancando di manodopera; i due dipendenti non erano infatti operai. Ci si dovrebbe semmai domandare perché la società anonima ricorrente avrebbe tollerato che i suoi azionisti, uno dei quali suo amministratore unico, si facessero retribuire da un’impresa concorrente che non poteva operare senza servirsi proprio della manodopera della SA.

                                         3.5.

                                         Altro argomento su cui si fonda il ricorso è l’esistenza di contratti sottoscritti dalla collettiva prima del 31 dicembre 2001, “riferiti a lavori di una notevole importanza e di lunga durata la cui esecuzione si è protratta negli anni successivi”.

                                         Una prima constatazione, a tale riguardo, è che evidentemente si tratta di contratti che sono già stati conclusi in un momento in cui la collettiva sapeva di non essere in grado di eseguirli con i propri mezzi. Come visto, infatti, l’intenzione dei soci della collettiva di trasferire “gradualmente” le proprie attività alla società anonima era già stata manifestata anni prima e si era concretizzata soprattutto nel progressivo spostamento del personale dall’u-na all’altra.

                                         È poi dubbio che i committenti abbiano sottoscritto i contratti in funzione della forma giuridica della società appaltatrice. I loro interlocutori erano in ogni caso __________. È sintomatico a tale riguardo il fatto che il più importante degli appalti ancora assunti dalla collettiva, in base ai documenti allegati al ricorso, indichi quale assuntore dell’appalto la ragione sociale “__________ SA”, cioè un ibrido delle due entità giuridiche  (cfr. contratti d’appalto per la ristrutturazione dell’__________). Già si è detto, poi, che nel rapporto di verifica l’Ispettorato fiscale ha rilevato che vi erano committenti che ricevevano fatture emesse in parte dalla SA e in parte dalla Snc.

                                         In ogni caso, nessuno nega che come soggetto giuridico la collettiva esistesse ancora al momento dell’esecuzione dei contratti in questione. Semplicemente, dal punto di vista fiscale si deve tener conto del fatto che essa non era più in condizione di eseguirli senza fare capo al personale della società anonima, formalmente sua concorrente.

                                         3.6.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha ripreso l’utile della società in nome collettivo, aggiungendolo a quello della ricorrente, deve essere confermata. Gli utili dichiarati dai soci della __________ Snc hanno potuto essere conseguiti solo grazie alla rinuncia della RI 1 a fatturare essa stessa le prestazioni che la sua manodopera ha eseguito. Ciò avrebbe permesso non solo di sottrarre i guadagni in questione alla doppia imposizione economica, su cui si basa il sistema fiscale svizzero, ma addirittura di ottenere una loro esenzione totale, almeno per l’esercizio 2002, per il fatto che la tassazione delle persone fisiche ha conosciuto un “vuoto di tassazione” nel biennio 2001/2002, per effetto del passaggio dal sistema di tassazione biennale “praenumerando” al sistema annuale “postnumerando”.

                                   4.   Deve essere respinta infine anche la richiesta subordinata della ricorrente di ridurre la ripresa per il periodo fiscale 2002 nella misura dello stipendio pagato ai due soci dalla collettiva. A suo avviso, si tratterebbe di reddito ordinario, destinato a cadere nel vuoto di tassazione.

                                         In effetti, proprio tenendo conto di quanto precedentemente illustrato, non si vede come possa essere ritenuto giustificato considerare che la collettiva, che non aveva più alcuna manodopera e non era pertanto più in grado di eseguire con le proprie risorse i contratti, dovesse retribuire i soci. La migliore riprova di ciò è offerta proprio dal fatto che l’anno successivo (2003) __________ e __________ hanno a loro volta iniziato ad essere retribuiti dalla società anonima, anziché dalla collettiva.

                                   5.   Il ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.          

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-  ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

terzi implicati

1. PI 1     2. PI 2      

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2007.156 — Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2009 80.2007.156 — Swissrulings