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Ticino Camera di diritto tributario 02.09.2010 80.2007.135

2. September 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,140 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obblighi di collaborazione, ripresa spese non giustificate

Volltext

Incarti n. 80.2007.135 80.2007.136

Lugano 2 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorsi del 3 ottobre 2007 contro le decisioni del 5 settembre 2007 in materia di IC e IFD 2004 e 2005.

Fatti

                                  A.   __________, domiciliato a __________, ha svolto negli anni 2004 e 2005 l’attività principale di docente, alle dipendenze della __________ di __________; inoltre, ha esercitato un’attività indipendente quale docente e consulente nel settore dell’istruzione. La moglie __________ ha lavorato alle dipendenze de __________ a __________, quale grafica.

                                  B.   Non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro due tassazioni per apprezzamento, con altrettante decisioni del 21 marzo 2007.

                                         Il reddito delle attività lucrative e quello imponibile erano così definiti:

2004

2005

attività dipendente marito

35’000

40’000

attività dipendente moglie

28’000

30’000

attività indipendente marito

95’000

100’000

attività indipendente moglie

3’000

3’000

imponibile IC

111’300

122’700

imponibile IFD

127’000

139’000

                                  C.   I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 18 aprile 2007, nel quale si limitavano ad argomentare che i redditi del periodo fiscale in questione erano “andati indietro” e che per contro le spese professionali erano “molto cari”.

                                         L’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 27 luglio 2007, avvertendoli che il reclamo contro la tassazione d’ufficio presuppone che i contribuenti provino la “manifesta inesattezza” della stessa e che interpongano un reclamo motivato e documentato.

                                         Il 21 agosto 2007, i contribuenti consegnavano all’autorità fiscale la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, indicando di aver conseguito i seguenti redditi dell’attività lucrativa:

·        nel 2004:

o     attività dipendente marito                        fr. 35’478.–

o     attività dipendente moglie                       fr. 26’084.–

o     attività indipendente marito                     fr. 73’155.–

      In relazione all’attività indipendente del marito, dalla distinta delle entrate e delle uscite allegata risultava che le entrate ammontavano a fr. 159'195.50, i costi a fr. 86'040.80.

·        nel 2005:

o     attività dipendente marito                        fr. 38'225.–

o     attività dipendente moglie                       fr. 29'953.–

o     attività indipendente marito                     fr. 85'826.–

      In relazione a quest’ultima, le entrate erano state di fr. 168'734.70 e i costi di fr. 82'908.45.

                                  D.   L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente i reclami dei contribuenti, con decisioni del 5 settembre 2007. Questi erano i principali elementi imponibili risultanti dalle due decisioni:

2004

2005

attività dipendente marito

35’478

38’225

attività dipendente moglie

26’084

29’953

attività indipendente marito

93’000

105’000

imponibile IC

107’500

119’400

imponibile IFD

123’200

135’700

                                         Mentre si era basato sui dati risultanti dai certificati di salario per quanto attiene al reddito dell’attività dipendente dei coniugi, l’Ufficio di tassazione aveva per contro rivalutato il reddito aziendale del marito, rispetto a quanto dichiarato. Nella motivazione delle decisioni, spiegava di aver rettificato le “posizioni relative ai versamenti AVS dovuti su anni non tassati (2001/2002), sulle spese ammortamento auto che si sovrappongono alle quote leasing ed alla eccessiva importanza dell’affitto dei locali aziendali”.

                                  E.   Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano genericamente le tassazioni per i periodi fiscali 2004 e 2005, ribadendo quanto già affermato nei reclami, cioè che i redditi si sono ridotti e che le spese professionali sono state molto elevate.

                                         Il 7 luglio 2009, la Camera di diritto tributario ha trasmesso gli atti all’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, perché procedesse ad una verifica in merito all’attività lucrativa indipendente di RI 1.

                                         Il rapporto dell’Ispettorato fiscale è pervenuto alla Camera il 14 luglio 2010 ed è stato notificato ai ricorrenti per osservazioni, con l’avvertimento che, sulla base delle risultanze dello stesso, sarebbe stata intrapresa una modifica delle tassazioni a loro sfavore.

Diritto

                                   1.   Per gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

                                         L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

                                   2.   2.1.

                                         In seguito al ricorso, estremamente generico, interposto dai contribuenti contro le decisioni su reclamo relative alle tassazioni dei periodi fiscali 2004 e 2005, la Camera di diritto tributario ha invitato l’Ispettorato fiscale a procedere ad una verifica dell’attività lucrativa indipendente esercitata da RI 1.

                                         2.2.

                                         Il rapporto dell’Ispettorato fiscale ha permesso dapprima di verificare l’esistenza, fra i costi indicati nella distinta delle entrate e delle uscite, di diverse spese non ammesse. 

                                         A tale riguardo, si ricorda che dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT e 27 LIFD).

·        Nella fattispecie, anzitutto, fra i costi del periodo fiscale 2004 figurano delle fatture emesse da RI 1, moglie di __________, per prestazioni di consulenza. Come fa notare l’Ispettorato, ella non ha tuttavia dichiarato alcun reddito di un’attività lucrativa indipendente nel periodo in questione. È perciò evidente che i relativi costi non possono essere ammessi.

·        Altro costo che ha sollevato problemi è quello relativo alla locazione degli spazi in cui il contribuente prepara i propri corsi. Dalla distinta emerge infatti un’uscita di fr. 14'400.– all’anno. L’attività in questione è svolta tuttavia all’interno dell’appartamento abitato dal contribuente e dalla sua famiglia, per il quale il valore locativo è stato stabilito in fr. 7'000.– all’anno. L’autorità fiscale rileva che il costo inserito nella distinta allegata alla dichiarazione (14'400.–) non è stato dichiarato come reddito imponibile; dall’altra parte, se si considera che si tratta di valutare l’uso di un locale dell’appartamento, un importo di 200 franchi al mese appare adeguato. Come proposto dall’Ispettorato, si giustifica pertanto di riprendere la differenza fra il costo indicato dai ricorrenti (fr. 14'400.–) e la valutazione dell’uso di un locale (fr. 2'400.–) quale costo non ammesso.

·        Un’ulteriore piccola correzione concerne la registrazione della spesa per l’acquisto di materiale vario: mentre la fattura ammonta a fr. 101.50, la spesa è contabilizzata a fr. 1'001.50.

·        Fra i costi registrati si riscontrano anche dei premi per l’assicurazione sulla vita, che sono chiaramente di carattere privato. Essi ammontano a fr. 2'401.– nel 2004 ed a fr. 1'903.– nel 2005.

·        Anche i costi per il leasing di un’automobile sono stati inseriti nella distinta delle spese commerciali (fr. 4'406.– nel 2004 e fr. 6'525.– nel 2005). A tale proposito, il rapporto di verifica rileva che, fra i costi di viaggio già registrati si riscontra anche quello per l’acquisto dell’abbonamento generale FFS (fr. 4'600.– all’anno). Il contribuente avrebbe ammesso di spostarsi per le sue lezioni esclusivamente con i mezzi pubblici. Ne consegue che il costo del leasing è tutto di carattere privato e come tale deve essere ripreso. 

·        L’Ispettorato ha poi preso in considerazione le spese telefoniche registrate (fr. 4'208.– nel 2004 e fr. 6'138.– nel 2005). Gli importi in questione si riferiscono a un’utenza mobile ed una fissa, oltre che a spese per l’allacciamento ad internet. Il rapporto sottolinea che “il telefono fisso ufficio è anche l’unico a disposizione della famiglia __________ a __________”. In simili circostanze, la proposta dell’Ispettorato, di riprendere quale quota privata un terzo dell’importo stesso (cioè fr. 1'402.– nel 2004 e fr. 2'046.– nel 2005) appare ancora generosa.

·        Alla voce “spese bancarie” (fr. 464.– nel 2004 e fr. 627.– nel 2005), poi, il contribuente ha registrato le tasse annuali delle carte di credito e gli interessi passivi sulle carte di credito. Trattandosi con ogni evidenza di costi privati, l’Ispettorato li ha ripresi integralmente.

·        Altri costi a dir poco discutibili sono quelli per l’ammortamento delle macchine d’ufficio (fr. 5'000.– nel 2004 e fr. 4'500.– nel 2005) e dell’automobile (fr. 3'500.– ogni anno). Secondo l’Ispettorato, non si tratta di costi giustificati, per diverse ragioni: anzitutto, risulta che gli acquisti di strumenti di lavoro sono stati tutti registrati nell’anno dell’acquisto; poi, non risulta da nessuna parte l’eventuale valore di partenza dei beni ammortizzati; infine, con particolare riferimento all’automobile, si è già ricordato che la stessa è in leasing. Anche a tale riguardo, la proposta di riprendere l’intera voce ammortamento è ineccepibile.

·        Infine, il contribuente ha registrato quali costi le spese di manutenzione dell’automobile (fr. 1'360.– nel 2004 e fr. 1'375.– nel 2005). Come le quote del leasing, anche le spese di manutenzione devono essere riprese, trattandosi di costi privati.

                                         2.3.

                                         Il rapporto dell’Ispettorato fiscale segnala inoltre che a partire dall’esercizio 2004 il contribuente è passato da una gestione contabile in partita doppia ad una semplice distinta delle entrate e delle uscite. Da quel momento, non ha presentato alcun dettaglio dei debiti, dei crediti e dei sospesi. Neppure nel corso della verifica è stato in grado di ricostruire il dettaglio dei debiti e dei crediti alla fine del 2004 e del 2005, come pure la composizione dei transitori.

                                         Per questa ragione, l’Ispettorato fiscale ha proposto di procedere allo scioglimento dei debitori, dei creditori e dei transitori attivi e passivi nell’anno 2004.

                                         Tale soluzione è praticamente imposta dai ricorrenti, dal momento che essi hanno riconosciuto di non essere in grado di ricostruire l’evoluzione delle voci di bilancio in questione, dopo il 31 dicembre 2003.

                                   3.   3.1.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, il reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 1 deve così essere ricostruito:

2004

2005

reddito attività indipendente dichiarato

73’155

85’826

rinuncia  a contabilità commerciale

scioglimento debitori

-25’314

transitori attivi

-263

creditori

6’789

transitori passivi

27’488

costi non ammessi

fatture __________

12’048

locazione eccessiva

12’000

12’000

errata registrazione

900

premi assicurazione privata

2’401

1’903

costi leasing auto

4’406

6’525

costi telefonici privati

1’402

2’046

spese bancarie private

464

627

ammortamenti non ammessi

8’500

8’000

spese manutenzione auto

1’360

1’375

reddito attività indipendente accertato

125’336

118’302

                                         3.2.

                                         Per quanto concerne l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

                                         L’art. 230 LT precisa poi che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (cpv. 2).

                                         Anche per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 229 cpv. 1 LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

                                         Con scritto del 14 luglio 2010, la Camera di diritto tributario ha trasmesso agli insorgenti il rapporto dell’Ispettorato fiscale, prospettandogli la modifica della decisione impugnata a loro svantaggio. Nel termine attribuitogli per presentare osservazioni non è pervenuta alcuna presa di posizione.

                                         3.3.

                                         Si rileva infine che la questione del tentativo di sottrazione d’imposta, sollevata nel rapporto di verifica in relazione alla registrazione fra i costi aziendali delle prestazioni professionali della moglie del contribuente, non deve essere risolta in questa sede.

                                         La relativa competenza è infatti dell’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni (cfr. art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Le decisioni su reclamo del 5 settembre 2007 sono riformate nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di __________ è elevato a fr. 125'336.– per il periodo fiscale 2004 ed a fr. 118'302.– per il periodo fiscale 2005.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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