Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 11.08.2008 80.2005.133

11. August 2008·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,484 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, variazioni debitori, scorte, lavori in corso e creditori

Volltext

Incarto n. 80.2005.133

Lugano 11 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 30 agosto 2005 contro la decisione del 4 agosto 2005 in materia di IC e IFD 2004.

Fatti

                                  A.   RI 1 è titolare di una ditta individuale, che si occupa di allestimenti per veicoli industriali ed ha la propria sede a __________ dal 2004.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2004, il contribuente e la moglie __________ indicavano un reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito di fr. 13'923.–, cui si aggiungeva la rendita d’invalidità della moglie di fr. 20'028.–.

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 20 luglio 2005, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale del marito in fr. 58'000.– ed il reddito imponibile dei coniugi in fr. 53'700.– per l’IC ed in           fr. 64'300.– per l’IFD. Per quanto attiene in particolar modo al reddito dell’attività indipendente, la motivazione della decisione spiegava che i valori erano stati “rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per le aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 luglio 2005, nel quale argomentavano che il reddito indicato era inesistente e chiedevano pertanto che la tassazione fosse rettificata in base alla dichiarazione.

                                         L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 agosto 2005, riducendo il reddito aziendale da  fr. 58'000.– a fr. 44'000.–. Nella motivazione, spiegava di avere accertato “un’importante carenza di disponibilità e dei margini di utile lordo manifestamente inferiori a quelli usualmente conseguiti nel settore”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo dell’utile aziendale stabilito dall’auto-rità di tassazione, sottolineando che negli ultimi due anni la sua attività ha incontrato delle difficoltà, sia per ragioni legate al trasferimento della sede della ditta sia per problemi familiari. 

                                  E.   In data 9 settembre 2005, questa Camera ha chiesto all’Ufficio di tassazione di sottoporle una ricostruzione dell’utile aziendale ed un calcolo del dispendio, per poi poterli trasmettere al ricorrente. I documenti richiesti sono pervenuti alla Camera il 14 settembre 2005 e sono poi stati sottoposti al ricorrente, per osservazioni.

                                         Con scritto del 7 ottobre 2005, il contribuente ha contestato la ricostruzione dell’utile aziendale fatta dall’autorità di tassazione “sulla base del coefficiente sperimentale di utile lordo del 55%”. Per confutare tale ipotesi, ha allegato la fattura relativa alla fornitura di un ponte ribaltabile (fr. 9'500.–) e quella per l’acquisto del relativo materiale (fr. 7'701.–), per dimostrare che il suo utile lordo ammonta a soli fr. 1'799.–.

                                         Il giudice delegato ha chiesto allora all’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dell’esercizio 2004 della ditta del ricorrente. Il relativo rapporto è stato rassegnato in data 21 maggio 2008 ed è stato trasmesso lo stesso giorno al ricorrente.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Deve essere sottolineata in primo luogo l’insufficiente documentazione degli utili, risultante dalla dichiarazione fiscale del ricorrente.

                                         1.2.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

                                         L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

                                         1.3.

                                         Secondo l’art. 957 cpv. 1 CO, chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

                                         E l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio è a carico di chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv. 1 CO). Secondo l’art. 53 lett. C dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), alle altre imprese esercitate in forma commerciale appartengono quelle che non sono imprese commerciali (lett. A dello stesso articolo) o industriali (lett. B) vere e proprie, ma che per la loro importanza e natura vogliono essere esercitate commercialmente e richiedono la tenuta di una contabilità regolare.

                                         Non c’è l’obbligo d’iscrizione se l’introito lordo annuo non raggiunge i 100 000 franchi (art. 54 ORC).

                                         1.4.

                                         L’attività esercitata dal contribuente rientra indubbiamente fra quelle commerciali, come tali soggette all’obbligo di iscrizione a registro di commercio e, di riflesso, all’obbligo di tenere la contabilità conforme all’uso commerciale.

                                         Nondimeno, come ha rilevato l’Ispettorato fiscale nel suo rapporto di verifica, il ricorrente non adempie gli obblighi legali e non ha quindi presentato una contabilità commerciale.

                                         Come pure è stato osservato dall’Ispettorato, la “distinta entrate/uscite 2004” che il ricorrente ha allegato alla propria dichiarazione fiscale è ben lungi dal soddisfare anche le esigenze stabilite dalla legislazione tributaria per i contribuenti non assoggettati all’obbligo di tenere una contabilità commerciale. Secondo la giurisprudenza, infatti, i requisiti che le “distinte”, previste dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggetta-mento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n. 2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD, p. 260).

                                   2.   2.1.

                                         L’autorità di tassazione, ritenuta l’inadeguatezza della documentazione prodotta dal contribuente, ha proceduto a determinare l’utile aziendale ricorrendo, da un lato, ai coefficienti sperimentali e, dall’altro, al calcolo del dispendio (confronto fra le entrate e le uscite).

                                         2.2.

                                         Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Pur avendo ritenuto che la contabilità prodotta dal ricorrente non fosse probante, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

                                         2.3.

                                         Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito aziendale in fr. 44'000.–.

                                         In primo luogo, ha proceduto alla ricostruzione della cifra d’affari, applicando il coefficiente sperimentale del 55% alla spesa di     fr. 99'794.– per l’acquisto di merce. In tal modo, la cifra d’affari ha raggiunto l’importo di fr. 221'764.–, cioè fr. 39'386.– più di quanto dichiarato.

                                         Dall’altro lato, ha confrontato fra loro le entrate e le uscite del contribuente e della sua famiglia, constatando un ammanco di  fr. 42'530.–.

                                         2.4.

                                         Tenuto conto della motivazione laconica della decisione impugnata e delle contestazioni mosse dal ricorrente alla ricostruzione della cifra d’affari basata sui coefficienti sperimentali, questa Camera ha invitato l’Ispettorato fiscale a procedere ad una verifica dell’esercizio 2004. Il rapporto che ne è scaturito ha permesso di dimostrare che la valutazione fatta dall’autorità di tassazione con la decisione impugnata era prudenziale.

                                   3.   3.1.

                                         In primo luogo, anche l’Ispettorato fiscale ha esaminato il margine di utile lordo, per stabilire se l’utile aziendale dichiarato sia attendibile.

                                         3.2.

                                         L’Ispettorato fiscale ha dapprima sottolineato come la ricostruzione intrapresa dall’Ufficio di tassazione sia viziata dal fatto di essere basata sulle cifre fornite dal contribuente e ricavate dalla distinta “entrate/uscite anno 2004” allegata alla dichiarazione fiscale. Si tratta infatti di cifre che esprimono un movimento di cassa e non economico, per il fatto che non tengono conto delle variazioni fra i saldi iniziali e finali dei debitori, delle scorte, dei lavori in corso e dei creditori.

                                         La verifica intrapresa ha dunque permesso di ricostruire le suddette posizioni contabili in sospeso all’inizio ed alla fine dell’esercizio 2004.

                                         Mentre per i debitori e per le scorte merci non sono risultati elementi tali da far apparire posizioni in sospeso al 1° gennaio e al 31 dicembre 2004, la verifica ha rilevato alcune commesse in fase di realizzazione alla fine dell’esercizio, che sono poi state fatturate nel gennaio 2005. Il costo del materiale è compreso nell’ammontare indicato come “uscita officina per acquisto merce” del 2004 e di conseguenza l’Ispettorato ha valutato in          fr. 40'000.– i lavori in corso alla fine del 2004. La verifica ha pure evidenziato l’esistenza di una fattura creditori al 31 dicembre 2004, non considerata (poiché non pagata) nella distinta “entrate/uscite anno 2004”.

                                         3.3.

                                         Le due constatazioni che precedono hanno così modificato i valori del rendiconto di cassa presentati dal ricorrente e utilizzati dall’Ufficio di tassazione per determinare il margine di utile lordo:

                                         fatturato dichiarato (incassato)               fr. 182'378         

                                         variazione lavori in corso                         fr.   40’000

                                         cifra d’affari 2004                                     fr. 222'378          fr. 222’378

                                         PCMV (acquisti) dichiarato (pagato)     fr.   99’794

                                         Variazione creditori                                 fr.      6’500

                                         PCMV 2004                                              fr. 106'294      – fr.  106'294

                                         Utile lordo rettificato                                                             fr.  116'084

                                         3.4.

                                         Il margine di utile lordo, cioè la percentuale dell’utile lordo rispetto alla cifra d’affari, ammonta in tal modo al 52.20%. Come ha osservato l’Ispettorato fiscale, nel suo rapporto di verifica, si tratta di un margine che non si discosta in modo consistente dal coefficiente sperimentale del 55%, adottato dall’Ufficio di tassazione. L’Ispettorato ha pertanto proposto di rinunciare ad una ripresa definitiva sulla cifra d’affari dichiarata (considerando cioè la ripresa come un ricavo incassato), optando per contro per una ripresa come riserva tassata, quindi per una rivalutazione della sostanza aziendale. 

                                         Il reddito dell’attività lucrativa indipendente viene così stabilito nella misura seguente:

                                         utile dichiarato                                               fr.      1’367

                                         riserva tassata su lavori in corso                 fr.   40’000

                                         – riserva tassata negativa su creditori       fr.      6’500

                                         utile aziendale rivalutato                               fr.   34’867

                                         3.5.

                                         Il risultato cui perviene l’Ispettorato è senz’altro affidabile e permette anche di evitare una ripresa definitiva sulla cifra d’affari dichiarata. Come detto, l’unico intervento sui dati dichiarati è consistito nel tener conto delle delimitazioni temporali, grazie alla riserva tassata di fr. 33'500.–.

                                         L’utile aziendale del ricorrente può così essere definito su questa base.                                                   

                                   4.   4.1.

                                         L’Ispettorato ha poi riesaminato anche il calcolo del dispendio, estendendo in tal modo la verifica anche agli elementi estranei all’attività aziendale del ricorrente.

                                         4.2.

                                         Rispetto al calcolo delle entrate e delle uscite su cui si è basato l’Ufficio di tassazione, quello dell’Ispettorato tiene conto dei seguenti aspetti:

                                         -  la rendita AI per grandi invalidi di fr. 20'251.–, percepita dalla moglie del ricorrente;

                                         -  la diminuzione del capitale depositato su un conto bancario presso la __________, pari a fr. 6'694.–;

                                         -  l’aumento del reddito dell’attività indipendente a fr. 34'867.–;

                                         -  a ciò si aggiungono ancora la variazione della sostanza commerciale dovuta ai lavori in corso, nella misura di fr. 40'000.–,  e la variazione dei passivi aziendali, riferita ai creditori           (fr. 6'500.–).

                                         4.3.

                                         Il calcolo del dispendio così rivisto porta ad un’eccedenza di      fr. 12'547.–, prima di considerare tuttavia le spese per il sostentamento personale del contribuente e della sua famiglia. A tale riguardo, l’Ispettorato, così come prima l’Ufficio di tassazione, ha aggiunto alle uscite l’importo di fr. 24'600.–, corrispondente al minimo vitale stabilito ai fini del diritto esecutivo. L’ammanco che ne risulta, arrotondato a fr. 12'000.– all’anno, potrebbe essere aggiunto al reddito dell’attività lucrativa indipendente del contribuente, che raggiungerebbe in tal modo l’importo di fr. 46'867.–; oppure potrebbe essere considerato “reddito d’altra fonte”.

                                         Il ricorrente, da parte sua, contesta il calcolo del minimo vitale fondato sui parametri del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti e sostiene che sia stato sufficiente l’importo di fr. 12'300.–, che sarebbe coperto dalle entrate dell’anno. A suo avviso, infatti, si dovrebbe tener conto del fatto che la sua famiglia è quotidianamente ospite di sua madre per i pasti, dopo la grave malattia che ha colpito la moglie nel 1996.

                                         4.4.

                                         Va ricordato, in questo ambito, che l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, aveva stabilito il reddito aziendale in        fr. 44'000.–, basandosi come detto sia sul margine di utile lordo sia sul calcolo del dispendio.

                                         Aggiungendo l’importo di fr. 12'053.–, corrispondente all’am-manco risultante dal calcolo del dispendio intrapreso dall’Ispetto-rato, il reddito aziendale salirebbe a fr. 46'867.–. Il reddito imponibile sarebbe aumentato nella misura di quasi 3'000 franchi anche nel caso in cui l’ammanco fosse considerato “reddito d’altra fonte”.

                                         Trattandosi di una questione di valutazione, questa Camera ritiene di poter prescindere dall’aumento del reddito imponibile del ricorrente, ritenuto che la verifica ha sostanzialmente confermato le risultanze dell’accertamento compiuto dall’autorità di tassazione.

                                         Confermando il reddito aziendale di fr. 44'000.–, si tiene anche conto, parzialmente, delle contestazioni in merito alla commisurazione del minimo vitale. Inoltre, il margine di utile lordo resta leggermente al di sotto (54%) del coefficiente sperimentale.

                                   5.   Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto.

                                         In considerazione del fatto che tanto la decisione di tassazione quanto quella su reclamo proponevano una motivazione estremamente ridotta, come pure della circostanza che il calcolo del dispendio non era stato sottoposto al ricorrente prima del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente, solo in parte.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2005.133 — Ticino Camera di diritto tributario 11.08.2008 80.2005.133 — Swissrulings