Incarto n. 80.2004.97
Lugano 14 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2004
in materia di: IFD 99/00
presentato da:
RI 1 rappr. da: RA 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 18 giugno 2001 l’UT di Locarno intimava a RI 1 la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui stabiliva il reddito imponibile per l’IC in fr. 50'518 e per l’IFD in fr. 70'840;
- che il 19 aprile 2004 l’UT notificava alla ricorrente una tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 per mutamento della professione dal 1° gennaio 1999, stabilendo l’imponibile IC in fr. 270'878 e l’imponibile IFD in fr. 290'144;
- che a seguito del reclamo presentato l’ 11 maggio 2004 l’UT annullava la tassazione intermedia ripristinando la notifica della tassazione-base IC/IFD 1999-2000;
- che nondimeno l’imponibile IFD nella decisione del 9 agosto 2004 con cui veniva annullata la tassazione intermedia veniva ancora indicato in fr. 290'144;
- che con il presente tempestivo ricorso la ricorrente segnala l’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio di tassazione, omettendo di correggere l’imponibile IFD e di ricondurlo a quello già esposto nella tassazione-base passata incontestata in giudicato;
- che con lettera del 9 settembre 2004 l’Ufficio di tassazione ammette l’errore, precisando che l’imponibile IFD deve essere stabilito in fr. 70'840;
- che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
- che secondo l’art. 150 cpv. 1 LIFD Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;
- che è pacifico, per ammissione stessa dell'Ufficio di tassazione, che ci si trovi in presenza di un errore di trascrizione e, meglio, nell'omessa correzione della tassazione IFD;
- che pertanto gli atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione perché proceda agli incombenti di sua competenza e, meglio, alla correzione dell’errore di trascrizione in cui è incappato per svista.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione di Locarno perché proceda nei propri incombenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: