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Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2003 80.2003.98

6. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,522 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.98

Lugano 3 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2003

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ _RICO0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ -__________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________ e __________;

                                     -   che, notificandogli la tassazione IC 1999/2000, con decisione del 23 ottobre 2000, l' Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in fr. 12'024 ed il reddito imponibile in   fr. 5'460, cui corrispondenva un'imposta di fr. 623.40 in media annua (aliquota 11.544%);

                                     -   che la sostanza imponibile era da parte sua commisurata in      fr. 145'498, cui corrispondeva un'imposta di fr. 474.90 (aliquota 3.275%);

                                     -   che il contribuente impugnava la decisione suddetta con reclamo all'Ufficio di tassazione, chiedendo che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili fosse intrapresa in base alla tassazione definitiva del cantone di domicilio e non in base a quella provvisoria;

                                     -   che l'autorità di tassazione chiedeva al contribuente, con scritto del 10 novembre 2000, l'invio di copia del riparto intercantonale (redditi 1997/98 e sostanza 1.1.1999) notificatogli dal fisco del Canton Zurigo;

                                     -   che analoga richiesta veniva inoltrata al contribuente in data 5 novembre 2002, con l'avvertimento che in caso di inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il 7 novembre 2002 il reclamante faceva pervenire all'Ufficio copiosa documentazione proveniente dall'autorità di tassazione del Cantone di domicilio;

                                     -   che nondimeno l'Ufficio si rivolgeva nuovamente al contribuente, con lettera del 22 novembre 2002, ribadendo la richiesta di documentazione e precisando che gli atti presentati il 7 novembre non erano sufficienti;

                                     -   che, con decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, per inosservanza della richiesta di documentazione del 22 novembre 2002;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta le affermazioni su cui si fonda la decisione impugnata ed osserva di avere inoltrato all'autorità di tassazione 10 documenti provenienti dal fisco del Cantone di domicilio;

                                     -   che il ricorrente afferma altresì che quest'ultima autorità avrebbe a sua volta trasmesso all'Ufficio di tassazione ticinese tutte le informazioni necessarie per intraprendere la ripartizione intercantonale;

                                     -   che, nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT);

                                     -   che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti);

                                     -   che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;

                                     -   che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti);

                                     -   che, quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone;

                                     -   che, in un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 103);

                                     -   che, quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., § 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale [art. 46, al. 2 Cst. féd.], in RDAF 53/1997 p. 240);

                                     -   che, nel caso in esame, la ripartizione dei fattori imponibili tra cantone di domicilio e cantone di situazione dell'immobile è resa più complessa dal cambiamento delle basi di calcolo temporali intervenuto nel Canton Zurigo: infatti, a partire dal 1999 questo Cantone ha adottato il nuovo sistema di tassazione denominato "postnumerando annuale", per effetto del quale il periodo di computo dell'imposta sul reddito corrisponde allo stesso periodo di tassazione, con la conseguenza che nell'anno 1998 si produce un "vuoto di tassazione";

                                     -   che, nel Canton Zurigo, pertanto, per il periodo fiscale 1999 sono state allestite due diverse dichiarazioni fiscali: la 1999 A, ancora i base al vecchio diritto, contiene i redditi del 1998, mentre la 1999 B, in base al nuovo diritto, presenta i redditi conseguiti nel 1999 (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 275, n. 3 ss., p. 1755 s.);

                                     -   che, diversamente dal Canton Zurigo, il Canton Ticino ha continuato ad applicare il sistema di calcolo praenumerando fino al 2002 ed ha adottato le nuove basi di computo temporali solo a partire dal 2003, con la conseguenza che il "vuoto di tassazione" si è prodotto nel biennio 2001/2002;

                                     -   che, tornando alla fattispecie in discussione, l'Ufficio di tassazione di __________ ha dovuto intraprendere una ripartizione intercantonale della tassazione 1999/2000, contenente i redditi del biennio 1997/1998 e la situazione patrimoniale al 1° gennaio 1999;

                                     -   che il contribuente ha prodotto diversa documentazione fiscale dell'autorità del Cantone di domicilio, ma l'Ufficio di tassazione di Locarno ha preteso l'invio di copia del riparto intercantonale contenente i redditi del biennio 1997/98 e la sostanza al 1.1.1999, notificato dalle autorità fiscali del Canton Zurigo;

                                     -   che, non essendogli pervenuto tale documento, l'Ufficio di tassazione di __________ ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente ed ha confermato la precedente decisione, dalla quale non risulta peraltro come sia stata intrapresa la ripartizione intercantonale;

                                     -   che, per le ragioni precedentemente formulate, in relazione alle diverse basi di calcolo temporali dell'imposta, per il ricorrente è oggettivamente difficile, se non impossibile, produrre il documento richiesto dall'autorità di tassazione ticinese: una tassazione biennale praenumerando 1999/2000, basata sui redditi del biennio 1997/98 e sulla sostanza al 1.1.1999, non è infatti mai stata notificata al contribuente dal fisco del Canton Zurigo, né gli è stata intimata una tassazione contenente i redditi del 1998, trattandosi del "vuoto di tassazione";

                                     -   che, del resto, la prima decisione di tassazione dell'imposta cantonale 1999/2000, notificata al ricorrente il 23 ottobre 2000, non era accompagnata da una ripartizione intercantonale vera e propria e non permetteva pertanto al contribuente di verificare in base a quali criteri fosse stata intrapresa l'attribuzione degli elementi imponibili ai due cantoni coinvolti;

                                     -   che, pertanto, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e l'allestimento, da parte dell'Ufficio di tassazione di __________, di una ripartizione intercantonale con il Canton Zurigo, fondata sulla documentazione agli atti e su eventuali altri documenti che potranno essere richiesti direttamente all'autorità di tassazione del cantone di domicilio del ricorrente o semplicemente a quest'ultimo;

                                     -   che è comunque opportuno che il contribuente sia messo in condizione di comprendere in quale modo è stata effettuata la ripartizione intercantonale, cosicché possa eventualmente sollevare una censura di doppia imposizione, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 9 giugno 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione accompagnata da un riparto intercantonale.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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