Incarto n. 80.2003.65
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2003
in materia di: quantificazione dell'ipoteca legale
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con atto pubblico del 18 novembre 1997, __________ __________ vendeva alla ex moglie __________ __________ la quota di un mezzo della part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 368'500;
- che l'utile immobiliare conseguito dal venditore veniva commisurato in fr. 91'220, nella decisione su reclamo del 28 settembre 1998 dell'Ufficio di tassazione di __________ __________, che metteva a suo carico pertanto un'imposta di fr. 4'561.–;
- che, non avendo il contribuente pagato il debito in questione, l'Ufficio di tassazione notificava a lui ed alla compratrice il conteggio dell'ipoteca legale, con decisione del 9 gennaio 2003;
- che __________ __________ si rivolgeva all'autorità fiscale, con scritto del 13 gennaio 2003, comunicando di avere trasmesso la suddetta decisione al venditore;
- che quest'ultimo, da parte sua, impugnava il conteggio, con reclamo del 21 gennaio 2003, argomentando di essere stato costretto a cedere l'immobile alla ex moglie a causa della disoccupazione e della conseguente impossibilità di pagare gli interessi ipotecari;
- che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell'8 maggio 2003, nella quale argomentava che il reclamante si era assunto l'obbligo di pagare l'imposta sugli utili immobiliari già nel contratto di compravendita, che aveva a suo tempo contestato la relativa tassazione con reclamo, dal quale era venuta una riduzione dell'imposta a suo carico, ma che egli non aveva più interposto ricorso contro tale decisione, la quale era pertanto passata in giudicato;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente l'obbligo di pagare l'imposta, ribadendo di avere dovuto cedere l'immobile alla ex moglie a causa delle gravi condizioni economiche causate dal suo licenziamento, e fa notare di vivere ormai della sola rendita di invalidità;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, nella procedura di ipoteca legale (Pfandrechtsverfahren), il contribuente non può più contestare il debito d'imposta che sta alla base dell'ipoteca legale: infatti il fisco ha già accertato in modo definitivo il debito nel corso della procedura di tassazione (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 112);
- che, tuttavia, poiché la procedura di ipoteca legale si apre solo nel momento in cui è chiaro che l'imposta non può più essere incassata presso il debitore, la Camera di diritto tributario ha riconosciuto al terzo proprietario del pegno la facoltà di contestare anche il credito fiscale in sé, nel corso della procedura di ipoteca legale, sicché la procedura dell'ipoteca legale assurge in tal modo ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario (CDT n. 163 del 27 agosto 1993 in re D.R.);
- che, nel presente caso, ricorrente è lo stesso contribuente e non il terzo proprietario del pegno, con la conseguenza che non sono ammesse censure che concernono il merito della tassazione;
- che, d'altronde, il ricorrente non contesta neppure il calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari, ma lamenta piuttosto le sue condizioni finanziarie precarie, che non gli consentirebbero di far fronte al pagamento del debito fiscale in questione;
- che anche nel reclamo all'Ufficio di tassazione egli aveva essenzialmente insistito sulla sua difficile situazione personale, dopo la perdita del lavoro, la malattia e l'invalidità;
- che, di fronte a contestazioni di tale natura, questa Camera non può fare altro che confermare la decisione impugnata, che si limita a constatare l'esistenza dell'ipoteca legale e la sua misura, dopo versamento di un importo di fr. 2'000;
- che tuttavia si vuole ricordare al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
- che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
- che è noto a questa Camera che, proprio perché le imposte fondiarie sono garantite dall'ipoteca legale, un condono viene ammesso molto difficilmente (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo, 1999, § 183, n. 5, p. 1200), ma ciò non impedisce al ricorrente di inoltrare ugualmente una domanda in tal senso, precisando in particolare se egli non abbia davvero incassato alcun importo in denaro (con riferimento alla clausola 2b del contratto, che parla del versamento di fr. 125'000 "al momento della vendita della casa");
- che nonostante l'esito del ricorso si rinuncia pertanto a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: