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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.47

28. Mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·994 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.47

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________ dichiarava, oltre al reddito del lavoro di fr. 9'610.- di media annua, un reddito da indennità assicurative di complessivi fr. 5'750.-. Nella notifica di tassazione del 27 agosto 2001 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente in aggiunta ai suddetti redditi, un reddito d'altra fonte di fr. 14'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del biennio di computo risultava, tenuto conto del fabbisogno minimo per vivere, una disponibilità negativa di oltre fr. 30'000.- in due anni.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 24 settembre 2001 __________ __________ contestava il reddito d'altra fonte espostogli dall'Ufficio di tassazione.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 27 marzo 2003, nella cui motivazione viene esposto partitamente il calcolo della disponibilità, dal quale emerge una mancanza di liquidità nel biennio, tenuto conto del fabbisogno per vivere, di oltre              fr. 30'000.-.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, lamentando che l'Ufficio di tassazione non avrebbe tenuto conto di un importo di       fr. 10'847.- relativo alla chiusura del conto premi. Produce inoltre il riconoscimento di debito e la convenzione di rimborso di un prestito verso __________ __________ di __________ risalente all'agosto del 2000.

                                         L'Ufficio di tassazione, dopo aver riesaminato il calcolo alla luce delle contestazioni sollevate nel ricorso, ne propone la reiezione.

                                         Con osservazioni del 6 maggio 2003 il contribuente si conferma nella propria posizione.

                                         Delle rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tali circostanze, essa può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità).

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.

                                         4.2.

                                         Dal raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione e allegato alla decisione su reclamo emergeva una carenza di liquidità nel biennio di computo di ca. fr. 30'000.-, tenuto conto del fabbisogno per vivere calcolato sulla base del minimo vitale in materia esecutiva.

                                         Nel raffronto delle entrate e delle uscite allegato alla decisione su reclamo, l'Ufficio di tassazione non ha tenuto conto, come rilevato dal ricorrente, dell'importo di fr. 10'847.- relativo alla chiusura del conto premi, che è invece stato incluso nel successivo raffronto effettuato alla luce delle contestazioni del ricorso. Il primo dei due suddetti raffronti non teneva però conto delle spese di gestione e manutenzione dell'automobile (assicurazioni, tasse di circolazione, benzina, olio, consumo pneumatici, ev. riparazioni), che l'Ufficio di tassazione ha prudentemente valutato in       fr. 2'400.all'anno. Inoltre il primo raffronto aveva erroneamente esposto sotto la voce "Necessario per l'esistenza" un importo annuo di fr. 11'100.- (persone sole che vivono presso parenti) invece di fr. 12'300.-  (persone sole che vivono da sole), conformemente alla tabella del minimo esistenziale in materia esecutiva valevole dal 1° gennaio 1994.

                                         Le rettifiche apportate al raffronto dei redditi nelle osservazioni al ricorso vanno quindi condivise. Unica svista è la dimenticanza dell'importo di fr. 3'000.- per la vendita della vecchia automobile, che fa aumentare le entrate a fr. 51'826.-, con conseguente mancanza di liquidità di fr. 26'568.-, pari a fr. 13'284.- di media annua.

                                         Non appena si consideri che a 1° gennaio 2001 l'importo del minimo vitale, che era stato fissato nel 1993, è stato portato a       fr. 1'100.- e che gli anni di computo determinanti sono quelli immediatamente precedenti, ben si può concludere che la valutazione del reddito d'altra fonte effettuata dall'Ufficio di tassazione non presta il fianco a correzioni di sorta da parte del giudice.

                                         4.3.

                                         Si attira l'attenzione del ricorrente sul fatto che il contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, può presentare, secondo l'art. 246 cpv. 1 LT, domanda di condono integrale o parziale degli importi dovuti.

                                         La domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

                                         4.4.

                                         Per quanto precede, questo giudice rinuncia eccezionalmente dal accollare alla parte soccombente spese e tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il segretario:

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