Incarto n. 80.2003.45
Lugano 28 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________ rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella tassazione IC/IFD 2001-02 l’UT di __________ esponeva a __________ __________ -__________, cittadina __________, nata nel 1935, domiciliata a __________, il reddito della sostanza e il suo personale reddito pensionistico;
- che per la determinazione dell’aliquota l’UT teneva pure conto del reddito all’estero del marito nella misura di fr. 60'000.- (cfr. notifica della tassazione del 15 luglio 2002);
- che a seguito del reclamo presentato dalla contribuente l’UT riduceva il reddito estero del marito determinante per l’aliquota a fr. 40'000.- (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 2003);
- che con tempestivo ricorso del 9 aprile 2003 la ricorrente chiedeva lo stralcio del reddito estero del marito nella determinazione dell’aliquota d’imposta, rilevando che vivrebbe separata di fatto dal marito;
- che, constatate carenze formali nella formulazione del ricorso, segnatamente l’assenza di mezzi di prova prodotti o invocati, il giudice delegato assegnava alla ricorrente un termine per porvi rimedio;
- che con scritto del 20 maggio 2003 il patrocinatore della ricorrente produceva una dichiarazione manoscritta datata 15 maggio 2003 del marito della ricorrente e uno scritto datato 30 aprile 2003 della ricorrente medesima al proprio patrocinatore tedesco;
- che l'art. 25 cpv. 1 CC nella versione in vigore per altro dal 1° gennaio 1988 non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito: la moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento all'art. 3 LAID, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basel - Frankfurt am Main, 1997, p. 47);
- che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; inoltre CDT n. 80.2001.00037 del 6 aprile 2001 in re P. W.);
- che, in altre parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua pertanto a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Einführung cit., p. 59), con la conseguenza che entrambi i coniugi devono dichiarare ai rispettivi domicili (fiscali principali) la globalità dei fattori imponibili della famiglia, allo scopo di consentire la determinazione dell'aliquota corrispondente ai redditi cumulati (Locher, Einführung cit., p. 61);
- che l’autorità fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di stabilire quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione indipendente dei coniugi:
· assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);
· utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione: la tassazione separata può essere ammessa solo quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali - non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali - vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).
· lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede;
· la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)
(cfr. Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3);
- che dagli atti dell'incarto non emerge che i coniugi __________ e __________ siano separati di fatto nei termini richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’autorità fiscale federale;
- che dalle dichiarazioni prodotte risulta infatti che:
- i coniugi __________ vivono dal 1996 nella medesima abitazione, anche se occupano il marito l’appartamento al piano inferiore e la moglie quello al piano superiore;
- che il marito corrisponde alla moglie un canone di locazione di fr. 400.- mensili e partecipa proporzionalmente (“anteilig”) alle spese;
- che egli aiuta inoltre la moglie nei lavori di giardinaggio e di manutenzione della casetta;
- che quindi, a giusta ragione, l’UT ha tenuto conto nella determinazione dell’aliquota di tutti i redditi della famiglia, pensione tedesca del marito inclusa;
- che non sembra tuttavia che __________ __________ abbia in __________ altri redditi all’infuori della pensione;
- che l’importo annuo di quest’ultima ammontava nel periodo di computo a ca. DM 50'000 all’anno, pari a ca. fr. 40'000.-;
- che pertanto anche sotto questo profilo la decisione dell’UT merita conferma;
- che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: