Incarto n. 80.2003.184
Lugano 19 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, a seguito di un controllo del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, l'Ufficio delle imposte alla fonte il 27 agosto 2003 intimava a __________ __________ una rettifica delle trattenute, per un importo complessivo di fr. 1'353.50, avvertendola che contro questa decisione poteva presentare reclamo nel termine di trenta giorni;
- che il 12 novembre 2003 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio, comunicandogli di non essere in chiaro sulle rettifiche effettuate, avendo smarrito il conteggio del 27 agosto 2003;
- che, considerando questo scritto alla stregua di un reclamo, l'Ufficio lo respingeva in quanto tardivo con decisione del 18 novembre 2003;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento del conteggio del 27 agosto 2003 e la concessione dell'effetto sospensivo del pagamento della differenza dovuta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;
- che in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando dell'art. 212 LT, stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
- che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- che il reclamo di __________ __________ del 12 novembre 2003 è stato chiaramente presentato quando il termine di trenta giorni per farlo era ampiamente scaduto;
- che i disguidi in cui sarebbe incappata __________ __________, segnatamente il suo gerente in occasione del ritiro dell'invio per posta raccomandata del conteggio di rettifica, sono ininfluenti, essendo questione interna alla società e inoltre inidonei a giustificare eccezionalmente la restituzione del termine;
- che questa Camera non può quindi far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio imposte alla fonte ha dichiarato tardivo il reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: