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Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2003 80.2003.169

4. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,126 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.169

Lugano 4 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2003

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona (in seguito: UTPG) con decisione del 2 ottobre 2003 infliggeva a __________ __________, con sede a __________, una multa di fr. 1'200.-, per non aver presentato la dichiarazione fiscale IC e IFD 2002, malgrado un richiamo e una diffida per lettera raccomandata ad adempiere gli obblighi procedurali, con l'avvertimento che, in caso di inosservanza, le sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;

                                     -   che già nei precedenti periodi __________ __________ era stata oggetto di analoghi provvedimenti disciplinari e, meglio, nel 1997 con una multa di fr. 100.-, nel 1998 con una multa di fr. 200.-, nel 1999 con una multa di fr. 300.-, nel 2000 con una multa di fr. 400.- e nel 2000 con una multa di fr. 500.-;

                                     -   che la contribuente impugnava la multa con reclamo del 20 ottobre 2003, argomentando che il gerente, unica persona che si occupava delle dichiarazioni fiscali, è stato assente per malattia nel 2002 da aprile a novembre e nel 2003 da aprile a inizio ottobre, e che da quest'anno è stata incaricata una fiduciaria di eseguire tutte le operazioni contabili, compresa la presentazione delle dichiarazioni d'imposta;

                                     -   che l'autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 23 ottobre 2003;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della multa invocando i motivi già addotti in sede di reclamo, segnatamente gli impedimenti che le avrebbero impedito di adempiere gli obblighi procedurali in materia di presentazione della dichiarazione d'imposta;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                     -   che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 19 agosto 2003;

                                     -   che l’argomento addotto dalla ricorrente, relativo all'assenza dal lavoro del proprio gerente per infortunio e malattia durante lunghi periodi nel 2002 e nel 2003, non può essere ascoltato, poiché, come rilevato dall'UTPG nella decisione su reclamo, la società avrebbe dovuto comunque prendere le precauzioni del caso e chiedere una proroga per l'inoltro della dichiarazione, motivandola con la malattia risp. l'infortunio del proprio gerente;

                                     -   che non va comunque dimenticato che la società anche negli anni precedenti, in assenza degli asseriti impedimenti di natura medica, che hanno afflitto il proprio gerente, ha reiteratamente violato, come d'altronde ammette, i propri obblighi procedurali;

                                     -   che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;

                                     -   che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da un lato, della capacità contributiva e, dall'altro, dei precedenti (recidiva);

                                     -   che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato, vale a dire l'importo di fr. 9'040.- stabilito nella decisione su reclamo, passata incontestata in giudicato, relativa al periodo fiscale 2001;

                                     -   che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;

                                     -   che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;

                                     -   che la misura della multa, che sarebbe stata inflitta alla ricorrente sulla base della tassazione 2001, se fosse stata la prima inadempienza, sarebbe stata di fr. 200.-;

                                     -   che, tenuto conto che si tratta della quinta recidiva, l'importo stabilito dall'UTPG si attiene perfettamente a quanto stabilito dalla Circolare citata;

                                     -   che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   330.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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