Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2004 80.2003.143

1. März 2004·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·587 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.143

Lugano 1 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2003

in materia di:                 IC 1999/00

presentato da:

_RICO0 rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella notifica di tassazione del 14 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ e __________ __________ per l'imposta cantonale tra i fattori della sostanza un importo di fr. 1'365'348.- per crediti verso la __________ __________ e la __________ __________. L'Ufficio di tassazione esponeva inoltre ai contribuenti sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta un reddito di             fr. 18'937.- di media annua pari al controvalore degli interessi passivi sui debiti da loro accesi per finanziare l'aumento del prestito alla __________ __________.

                                         1.2.

                                         A seguito del reclamo presentato dai contribuenti l'Ufficio di tassazione con decisione dell' 8 settembre 2003 abbandonava tale ripresa in considerazione del fallimento della __________ __________ nel maggio del 2003.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che il credito verso la __________ __________ venga valutato per l'imposta sulla sostanza un franco e che la sostanza imponibile sia annullata.

                                         L'Ufficio di tassazione con osservazioni del 21 ottobre 2003 propone di respingere il ricorso e di imporre integralmente il credito di fr. 930'000.-, rilevando che il bilancio della società al 1° gennaio 1999 era sano, con un capitale proprio di fr. 495'000.- e che quindi non si può sostenere che il credito non aveva più valore.

                                         2.2.

                                         All'udienza del 13 novembre 2003 l'Ufficio di tassazione ha dato atto al ricorrente che la questione relativa alla ripresa degli interessi è stata definitivamente risolta nel senso che il presunto reddito del prestito alla società è stato stralciato, come risulta dalla decisione su reclamo dell'8 settembre 2003.

                                         Sentite le argomentazioni dei ricorrenti relative al valore contabile del brevetto e al valore delle azioni, il giudice si è impegnato a richiedere il parere dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), che avrebbe poi comunicato alle parti, dando loro facoltà di esprimersi.

                                         2.3.

                                         Come convenuto all'udienza, la presa di posizione dell'UTPG del 25 novembre 2003 è stata comunicata alle parti. Il giudice, preso atto delle rispettive prese di posizione, il 9 febbraio 2004, in considerazione del fatto che la sola questione litigiosa era quella relativa alla sostanza imponibile per l'IC, ha formulato per economia di giudizio una proposta di transazione nel senso di ridurre la sostanza di cui alla voce “titoli-crediti-numerario" per un importo di fr. 1'375'478.- (la somma corretta sarebbe invero stata di fr. 1'475'478.-) a fr. 847'478.-, considerando di fatto nullo il valore azionario __________ __________ e limitando l'ammontare del prestito all'aumento di fr. 695'000.nel corso del periodo di computo, con conseguente diminuzione della sostanza attiva di fr. 528'000.- e azzeramento di quella imponibile.

                                         Le parti hanno accettato la suddetta proposta, l'Ufficio di tassazione con lettera del 10 febbraio 2004 e i contribuenti con scritto del 16 febbraio 2004.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti dell'incarto sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di __________ per l'emanazione di un nuovo conteggio.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2003.143 — Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2004 80.2003.143 — Swissrulings