Incarto n. 80.2003.140
Lugano 3 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 26 giugno 2003 __________ __________ si rivolgeva al Direttore della Divisione delle contribuzioni, chiedendo una verifica dettagliata e un chiarimento definitivo della sua situazione;
- che il 21 luglio 2003 la Direzione della Divisione delle contribuzioni trasmetteva a questa Camera lo scritto in questione, ritenendo che lo stesso fosse da considerare come ricorso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il 22 luglio 2003 il giudice assegnava un congruo termine al ricorrente per precisare e motivare le proprie contestazioni;
- che, dopo ulteriore proroga del termine, il contribuente ha avuto un colloquio chiarificatore con l'Ufficio di tassazione di __________, cui ha partecipato pure un funzionario dirigente della Divisione delle contribuzioni;
- che nel corso di questo colloquio è emerso che l'unica decisione contestata era la decisione su reclamo del 9 giugno 2003 in materia di IC/IFD 2001-02;
- che sempre in quell'occasione le parti hanno convenuto di definire i vantaggi economici per il biennio in questione in fr. 10'000.- di media annua e di ammettere la deduzione per beneficiari di rendite AVS;
- che questo giudice non ha motivo di non far propria questa soluzione, cui le parti sono giunte dopo attento riesame della situazione, in particolare della tassazione del periodo fiscale 2001-02.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a'sensi dei consideranti.
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 giugno 2003, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente agli accordi intervenuti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: